Una breve guida per comprendere i principali aspetti legati al calcolo, alla durata e al trattamento fiscale della prestazione di accompagnamento alla pensione erogata dai Fondi di Solidarietà Bilaterali.
L'Assegno Straordinario di Solidarieta'
L'assegno straordinario di solidarietà è una prestazione economica erogata dai fondi di solidarietà bilateriali costituiti ai sensi dell'articolo 26 del dlgs n. 148/2015 riconosciuta nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, al lavoratore che raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia (67 anni) o anticipato (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni e 10 mesi di contributi le donne) entro i successivi cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Il legislatore dal 2016 al 2019 ha esteso a 7 anni tale periodo per il settore del credito ordinario e cooperativo (cfr: messaggio inps 5100/2016; messaggio inps 3267/2017) rinnovando l'agevolazione anche nel 2022 ma solo per il fondo credito ordinario (messaggio inps 3401/2022). Si tratta cioè di una prestazione che accompagna il lavoratore al raggiungimento dei requisiti pensionistici ordinari per una durata massima di cinque anni (sette anni nei settori che hanno beneficiato dell'estensione) pagata dall'Inps per conto del Fondo stesso.
Criteri di calcolo
L'assegno straordinario è calcolato con i medesimi criteri adottati per il calcolo della pensione, applicate al momento dell'accesso al fondo, considerando la contribuzione gli anni di servizio raggiunti a quella data e con la maggiorazione derivante dalla anzianità contributiva mancante al raggiungimento del primo requisito pensionistico previsto per l'accesso alla pensione (c.d. contribuzione correlata). L'assegno straordinario erogato è, dunque, pari all'importo netto della pensione che il lavoratore percepirebbe maturando i contributi necessari al raggiungimento del diritto alla prima forma di pensione maturata, anticipata o di vecchiaia, che sono accreditati nel periodo di fruizione della prestazione del fondo. Più nello specifico:
- per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;
- per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
L’importo netto del trattamento pensionistico spettante, si determina assoggettando l’importo lordo del predetto trattamento al regime fiscale vigente all’atto dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile, ovvero le detrazioni di imposta, tempo per tempo vigenti.
Nel caso di liquidazione con il sistema contributivo o misto, il coefficiente di trasformazione legato alla quota contributiva della pensione viene individuato con le seguenti modalità: a) nel sistema di calcolo misto, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno (criterio meno vantaggioso); b) nel sistema di calcolo esclusivamente contributivo, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno (criterio più vantaggioso). Per i lavoratori che abbiano 18 anni di contributi al 1995, salvo diverso accordo aziendale, la misura dell'assegno straordinario viene ridotto dell'8% o del 11% a seconda del reddito annuo lordo del lavoratore.
L'assegno rimarrà invariato per tutto il periodo di permanenza nel fondo. In particolare l'assegno non gode del meccanismo di rivalutazione annua della pensione in quanto non trattasi di prestazione pensionistica.
Contribuzione Correlata
Durante il periodo di permanenza nel Fondo, fino alla maturazione del primo requisito pensionistico, il fondo verserà all'INPS la contribuzione figurativa correlata all'ultima retribuzione mensile, con esclusione delle voci variabili, in modo che anche il periodo privo di prestazione lavorativa sia interamente coperto ai fini della maturazione del diritto e della misura della pensione.
La misura della contribuzione correlata è fissata sulla base delle sole voci retributive continuative e ricorrenti con esclusione di tutte le voci variabili della retribuzione (si tratta generalmente delle voci retributive utili ai fini del TFR). Al fine di dare maggiori garanzie, migliorando le prestazioni del Fondo, taluni accordi di esodo riconoscono anche una maggiorazione pari all'ultimo premio aziendale percepito. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, la contribuzione correlata è versata nei limiti del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.
Imposizione fiscale
L'imposta è calcolata con il regime della tassazione separata, con la stessa aliquota di tassazione del TFR. La natura dell'assegno, assoggettato a tassazione separata, in analogia al TFR, esonera il beneficiario della presentazione della dichiarazione dei redditi, se non si possiedono altri redditi per i quali sia previsto l'obbligo di dichiarazione ovvero utili ai fini Irpef per ottenere le detrazioni fiscali.
Di conseguenza qualora l'assegno straordinario costituisca l'unico reddito, non sarà possibile operare le detrazioni fiscali per gli oneri sostenuti che consentano tale beneficio (spese sanitarie, interessi su mutui eccetera). Tuttavia, poiché l'assegno straordinario costituisce reddito soggetto a tassazione separata, qualora il lavoratore non possieda altri redditi che superino i limiti previsti dalla normativa fiscale e possa considerarsi a carico di altri soggetti, le spese detraibili ai fini IRPEF potranno essere portate in detrazione da questi ultimi, qualora ricorrano i relativi requisiti fiscali.
In definitiva il lavoratore che accede all'assegno straordinario di solidarietà non può portare in detrazione o in deduzioni eventuali oneri fiscali a meno che non percepisca altri redditi validi ai fini IRPEF. In alternativa l'esodato che non percepisca redditi personali (escluso l'assegno stesso) superiori al limite annualmente stabilito per essere posto a carico di altro familiare (2.840.51€) può essere posto fiscalmente a carico dal coniuge oppure da altro familiare secondo le regole previste dalla normativa fiscale: sarà quest'ultimo, oltre a beneficiare delle detrazioni per familiare a carico, ad usufruire di ulteriori detrazioni. Il regime fiscale della tassazione separata non prevede l'assoggettamento alle addizionali IRPEF regionali e comunali.
Durata
L'assegno straordinario è erogato dal Fondo fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata. La contribuzione correlata è invece versata fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia oppure alla maturazione del diritto alla pensione anticipata (non è coperto, quindi, il periodo di finestra mobile di tre mesi).
Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute per contributo sindacale, per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice, nonché il recupero di somme eccedenti afferenti le prestazione stessa. Non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).
Decorrenza
L'assegno straordinario è liquidato in 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, compatibilmente con i tempi tecnici dell'INPS, fino al mese precedente all'andata in pensione. Allo scadere del periodo del periodo previsto per il trattamento del fondo, è necessario presentare domanda di pensione all'INPS per il pagamento dell'assegno di pensione a cui si ha diritto.
Reversibilità
Gli assegni straordinari sono prestazioni "dirette" non assimilabili a prestazioni pensionistiche. In caso di decesso del beneficiario ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta secondo le norme ordinarie tenendo conto della contribuzione correlata già versata per il periodo di permanenza nel fondo in cui è stato erogato l'assegno straordinario.
Riscatto a carico del Fondo
L’articolo 2 del D.M. 3 aprile 2017, n. 98998, ha previsto, per il triennio 2017-2019, che il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, provvedano, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà (cfr: Circ. Inps 188/2017). La disposizione, in sostanza, costituisce un ulteriore incentivo all'ingresso al fondo per i lavoratori dei predetti settori.