I lavoratori che sono stati autorizzati ai volontari prima del 2007 hanno la possibilità di continuare a fruire della pensione con 57 anni e 35 di contributi solo se rientrano nelle salvaguardie pensionistiche
Gli Autorizzati ai Volontari entro il 20 Luglio 2007
L'articolo 1, comma 8 della legge 243/04 (modificato dalla legge 247/07) ha riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici, iscritte all'Ago e ai fondi sostitutivi od esclusivi della stessa, in possesso dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS prima del 20 luglio 2007 la possibilità di continuare a fruire della pensione di anzianità con i requisiti di cui alla legge Dini, ossia con 57 anni di età e 35 anni di contributi (58 anni e 35 gli autonomi o chi utilizza contribuzione mista). In pratica costoro hanno potuto continuare a beneficiare della disciplina previdenziale antecedente all'istituzione delle cd. quote godendo di un anticipo della pensione di alcuni anni rispetto a quanto previsto dalla legge 247/07.
Ad esempio nel 2011 mentre la disciplina delle quote chiedeva il perfezionamento di almeno 60 anni di età per i lavoratori in parola continuava ad essere possibile accedere con un requisito anagrafico di 57 anni, ben tre anni in meno. Anche questi lavoratori, al pari degli altri, per accedere al beneficio sono soggetti al regime delle finestre mobili di 12 o 18 mesi (rispettivamente se dipendenti o autonomi).
Le salvaguardie Pensionistiche
La normativa in questione è stata abolita dal 1° gennaio 2012 dalla Legge Fornero (articolo 24 del decreto legge 201/2011 convertito con legge 214/2011). Dunque coloro che raggiungono i requisiti dopo il 31.12.2011 non possono più fruire di questo canale di pensionamento. A questa regola generale c'è tuttavia una eccezione, spesso poco conosciuta, costituita dalla possibilità per il lavoratore, in presenza di determinate e tassative condizioni, di accedere alle cd. salvaguardie pensionistiche (ben nove alla data attuale). Le salvaguardie, infatti, rimettendo in carreggiata la vecchia normativa pensionistica consentono di far rivivere anche la deroga di cui all'articolo 1, co. 8 della legge 243/04 (cfr: Allegato 1 alla Circolare Inps 76/2013) in presenza delle condizioni per conseguire la salvaguardia pensionistica.
Ciò determina che gli autorizzati ai volontari ante 2007 che maturano i requisiti anagrafici e contributivi dopo il 2011 (57 anni e 35 di contributi o 58 anni e 35 anni di contributi se autonomi) possono continuare a pensionarsi secondo tali norme solo qualora abbiano versato un contributo volontario entro il 6.12.2011 oppure anche senza aver versato nulla ma a condizione di aver almeno un contributo derivante da effettiva attività lavorativa tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 Novembre 2013. La salvaguardia, inoltre, è riconosciuta a condizione che la decorrenza della pensione si verifichi entro il 6 gennaio 2022 (nona salvaguardia). Nella determinazione della decorrenza della prestazione occorre sempre considerare la presenza di una finestra mobile di 12 o 18 mesi dalla maturazione dei requisiti previdenziali nonchè gli effetti della speranza di vita Istat scattati dal 2013 (+ 3 mesi) dal 2016 (+ 4 mesi) e dal 2019 (+ 5 mesi).