Sono coefficienti che, ai fini dell'applicazione del metodo retributivo, vengono utilizzati per rivalutare le retribuzioni degli ultimi anni di lavoro e determinare le quote A e B di pensione.
I Coefficienti di Rivalutazione delle Retribuzioni
I coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni sono parametri utilizzati per determinare con esattezza il valore di una rendita pensionistica di soggetti che hanno una pensione (o almeno una parte) calcolata con il sistema retributivo. Il calcolo retributivo, infatti, pur essendo stato definitivamente soppresso dal 1° gennaio 2012 continua ad essere utilizzato per determinare le quote A e B dell'assegno riferite ai periodi precedenti cioè per quei lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
L'ammontare della prestazione pensionistica è generalmente pari al 2% (aliquota di rendimento) del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni di contributi si ha diritto al 50% della media degli ultimi stipendi, con 35 anni di contributi si ha diritto al 70% sino a raggiungere l'80% con 40 anni di contribuzione. La rendita, come noto, è costituita dalla somma di due distinte quote, la quota A (articolo 3 della legge 297/1982) e la quota B (articolo 3, comma 5 del Dlgs 503/1992). La prima corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992; l'altra, la B, si riferisce alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 sino al 31 dicembre 2011 (per chi può vantare almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure sino al 31 dicembre 1995 (per chi vanta meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995).
Ad esempio, per un lavoratore dipendente iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, la base pensionabile della quota A è costituita dalla media degli stipendi degli ultimi 5 anni che precedono la decorrenza della pensione. La base pensionabile della quota B si determina invece dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 10 anni. Se il lavoratore ha meno di 15 anni di contributi al 1992 la quota B si determina in base alla media di tutte le retribuzioni percepite dal 1° gennaio 1993 più le ultime 260 settimane antecedenti il 1993.
La rivalutazione. La retribuzione pensionabile percepita dal lavoratore negli ultimi anni di lavoro deve essere però opportunamente rivalutata affinchè si possa determinare la retribuzione media su cui quindi applicare le aliquote di rendimento e, quindi, determinare il valore esatto di una prestazione pensionistica. In altri termini gli importi impiegati per il conteggio non sono quelli effettivamente incassati in busta paga dal lavoratore ma sono quelli rivalutati tenendo conto dell'inflazione ed escludendo l'anno di decorrenza e quello immediatamente precedente.
Per esempio, per calcolare la Quota A e la Quota B di una pensione di un lavoratore dipendente uscito nel 2024 occorre rivalutare la retribuzione percepita negli ultimi 5 anni (per la quota A) e del maggiore periodo temporale come sopra indicato (per la Quota B) e, quindi, calcolare la retribuzione media settimanale percepita in questo lasso di tempo. La prima tavola mostra, pertanto, i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni relativi alla quota A e alla quota B recati dall'articolo 3, comma 5 del dlgs 503/1992 per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria che accedono alla pensione nell'anno 2024.
La seconda tavola mostra, inoltre, i coefficienti di rivalutazione della Quota B di pensione per i lavoratori iscritti presso i fondi gestiti dall'ex inpdap (dipendenti statali e degli enti locali) ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 503/1992 (es. i dipendenti pubblici). La rivalutazione della retribuzione pensionabile per questi soggetti viene effettuata attraverso un indice composto ed immutabile in riferimento all'anno di decorrenza della pensione moltiplicato per un coefficiente di rivalutazione crescente quanto più sono lontane nel tempo le retribuzioni da rivalutare. Il meccanismo per quanto diverso, tuttavia, assicura il medesimo risultato rispetto al processo vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria (Inps). Da segnalare che per il pubblico impiego la rivalutazione non interessa la quota A dato che questa è determinata con riferimento all'ultima retribuzione percepita.