Una breve guida alle principali caratteristiche del contratto di espansione dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2022.
Il Contratto di Espansione
Il contratto di espansione è uno strumento per incentivare il ricambio generazionale nelle aziende e la riqualificazione del personale. Introdotto originariamente per il biennio 2019-2020 dall'articolo 26-quater del dl n. 34/2019 convertito con legge n. 58/2019 con cui è stato modificato l'articolo 41 del dlgs n. 145/2018, è stato prorogato dapprima per il solo 2021 dalla legge n. 178/2020 e poi dall'articolo 1, co. 215 della legge n. 234/2021 sino al 31 dicembre 2023 con l'obiettivo di estendere il perimetro delle aziende interessate.
Lo strumento, siglato in sede governativa con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, consente due opzioni:
a) la programmazione di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente, a cui viene riconosciuto un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi (in deroga alle durata complessiva degli interventi di cig nel quinquennio mobile);
b) la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per il personale a cinque anni dal raggiungimento della pensione periodo durante il quale il datore di lavoro corrisponde un'indennità mensile di accompagnamento alla pensione. In tale ipotesi lo strumento può essere utilizzato anche dalle imprese che non rientrano nel perimetro di applicazione della CIGS. La prestazione è erogata dall'INPS ma il finanziamento della stessa è a carico del datore di lavoro.
Dal 2021 al 2023
A seguito delle modifiche di cui alla legge n. 178/2020 e dalla legge n. 234/2021 il contratto di espansione può essere siglato dai datori di lavoro che impieghino almeno 500 lavoratori (250 lavoratori nel caso di accompagnamento alla pensione), da computare tenendo conto della facoltà di possibile raggruppamento in gruppi societari di aggregazione di imprese con finalità produttiva o di servizi (in tal caso gli accordi contrattuali tra le stesse aziende che costituiscono la stabile organizzazione devono essere stati sottoscritti prima della stipula del contratto di espansione). Dal 26 maggio 2021 i predetti requisiti dimensionali sono stati, peraltro, abbassati a 100 unità lavorative e dal 1° gennaio 2022 ulterioremente ridotti a 50 unità lavorative.
Il prepensionamento nel contratto di espansione
Ove sia finalizzato al prepensionamento (ipotesi sub b) occorre la sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e la successiva adesione da parte del lavoratore (l'operazione si configura come una risoluzione consensuale del rapporto). Essendo lo strumento in vigore solo sino al 31 dicembre 2023 la risoluzione del rapporto di lavoro deve avvenire entro il 30 novembre 2023 (ultima decorrenza 1° dicembre 2023).
In tale ipotesi il datore di lavoro corrisponde per il tramite dell'INPS un'indennità mensile, per non più di 60 mesi, alla forma di pensionamento che arrivi per prima tra le seguenti: a) pensione di vecchiaia (67 anni unitamente a 20 anni di contribuzione); b) pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini + 3 mesi di finestra mobile). Lo scivolo non può essere finalizzato all'acquisizione di altre prestazioni previdenziali (es. quota 100, quota 102, quota 103, opzione donna, pensione per i precoci, ape sociale). Se il lavoratore dovesse accedere a tali prestazioni prima della scadenza dell'esodo lo scivolo si interrompe dalla data di decorrenza della pensione.
L'indennità mensile corrisposta è pari alla pensione maturata dal lavoratore al momento della decorrenza dell'indennità stessa. Ai fini dell'accertamento della maturazione del diritto a pensione entro i cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro l'INPS considera gli aumenti della speranza di vita stimati secondo gli ultimi scenari demografici Istat disponibili. E' previsto un meccanismo di protezione dagli effetti di un eventuale innalzamento dei requisiti pensionistici.
Contribuzione correlata
Vi è una differenza fra le due forme di accesso a pensione: nel caso della pensione di vecchiaia il datore di lavoro corrisponde, per il tramite dell'INPS, al lavoratore solo l'indennità mensile in misura pari alla pensione maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro senza versare alcun contributo figurativo e il costo del prepensionamento è sgravato di un bonus corrispondente alla NASpl a cui teoricamente avrebbe avuto diritto il lavoratore (es. max 24 mesi).
Se, invece, il primo ingresso a pensione coincide con la pensione anticipata, l'azienda deve versare anche la contribuzione correlata nella misura fissata per il calcolo della naspi, cioè sulla media degli stipendi degli ultimi quattro anni, con uno sconto corrispondente al valore della contribuzione figurativa Naspi che sarebbe stata riconosciuta al lavoratore (nei limiti di 1,4 volte il massimale Naspi).
Per le imprese con più di 1.000 lavoratori impegnate in piani di riorganizzazione o ristrutturazione strategici nel caso di accordi con obbligo di assunzione di un lavoratore ogni tre accompagnati a pensione, vi è un bonus supplementare pari all'ultima mensilità di spettanza teorica della naspi al lavoratore moltiplicato per 12. La tabella sottostante riepiloga i costi per il datore di lavoro nelle due ipotesi di uscita.
Pensione di Vecchiaia | Pensione Anticipata |
Importo mensile dell'indennità - importo equivalente NASpI (max 24 mesi con decalage + 12 mesi di bonus supplementare, ove spettante) | Importo mensile dell'indennità - importo equivalente NASpI (max 24 mesi con decalage + 12 mesi di bonus supplementare, ove spettante) + Contribuzione correlata (media stipendi ultimi 48 mesi) - contribuzione figurativa NASpI (max 24 mesi entro il limite di 1,4 volte il massimale NAspi) |
Fideiussione
Il datore di lavoro deve assolvere gli oneri (indennità e contribuzione correlata ove prevista) mensilmente all'INPS con la stipula di una polizza di fideiussoria bancaria (già peraltro utilizzata per l'isopensione Fornero). Il datore di lavoro non è tenuto al versamento del ticket NASpI dato che l'indennità di disoccupazione non viene erogata al lavoratore (ma viene utilizzata esclusivamente come parametro convenzionale per quantificare lo sconto sui costi di prepensionamento riconosciuto all’impresa esodante a carico dello Stato).
Caratteristiche
La prestazione di accompagnamento alla pensione è corrisposta per 13 mensilità e non essendo una pensione non possono applicarsi su di essa le trattenute per il pagamento degli oneri (es. riscatto, ricongiunzioni, cessioni del quinto); non forma oggetto di perequazione annua; viene tassata come reddito da lavoro dipendente; non è reversibile ai superstiti (in tal caso caso spetta la pensione indiretta); non spettano i trattamenti di famiglia né le prestazioni collegate al reddito (es. maggiorazioni sociali, quattordicesima mensilità, eccetera).
Da segnalare, infine, che la prestazione è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.
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Documenti: Circolare Ministero del Lavoro n. 16/2019; Circolare Inps 48/2021; Messaggio Inps 2419/2021; Messaggio Inps 3252/2021; Circolare Ministero del Lavoro 1/2022; Circolare Inps 88/2022; Messaggio Inps 2099/2022; Messaggio Inps 2952/2023