I Lavoratori nel sistema contributivo hanno la possibilità di mettere insieme gratuitamente i contributi versati in casse previdenziali diverse.
Il Cumulo dei Contributi nel Regime Contributivo
I lavoratori giovani hanno a disposizione un particolare strumento per cumulare gratuitamente gli spezzoni contributivi al fine di ottenere un'unica pensione. Il decreto legislativo 184/1997 consente infatti ai lavoratori nel sistema contributivo puro (cioè iscritti ad un fondo di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995) di utilizzare gratuitamente i contributi versati in tutte le diverse gestioni previdenziali e per tutti i periodi di lavoro, non coincidenti, ricadenti nel regime contributivo. La facoltà non è da confondere con quella riguardante i lavoratori nel sistema misto di cui alla legge 228/2012 recentemente estesa dal 1° gennaio 2017 dalla legge 232/2016.
Vediamo dunque di fare un riepilogo delle condizioni per esercitare il cumulo atteso il crescente ricorso che in futuro avrà questa forma di valorizzazione dei contributi.
Indice
Destinatari
Prestazioni Conseguibili
Condizioni
La misura
La domanda
Destinatari
La facoltà di cumulo dei periodi assicurativi interessa esclusivamente i lavoratori soggetti al regime “contributivo” delle pensioni; sono fuori, pertanto, coloro che sono nel regime misto o retributivo. Inoltre sono inclusi tra i destinatari anche i liberi professionisti per i periodi di iscrizione alle casse disciplinate dal dlgs 103/1996 e dal dlgs 509/1994, qualora, queste ultime, abbiano adottato il sistema contributivo.
Prestazioni Conseguibili
L'istituto del cumulo dei periodi assicurativi è consentito ai fini del conseguimento del diritto: - alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata, alla pensione di inabilità e alla pensione ai superstiti indiretta. Non è utilizzabile, invece, per il conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità. Le prestazioni pensionistiche conseguite avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi costituiscono un'unica pensione a cui si applicano tutti gli istituti di carattere generale previsti per i trattamenti liquidati col sistema di calcolo contributivo.
Pertanto, per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, la pensione di vecchiaia può essere conseguita con 67 anni unitamente a 20 anni di contributi a condizione che l'importo dell'assegno non risulti inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale o, in alternativa, a 71 anni unitamente ad almeno 5 anni di contribuzione effettiva (cioè senza considerare la contribuzione figurativa). La pensione anticipata può essere invece raggiunta a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica, oppure a 64 anni unitamente a 20 anni di contributi effettivi a condizione che l'assegno non risulti inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale.
Il diritto alla pensione di inabilità si consegue in presenza di almeno cinque anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno tre anni accreditati e/o dovuti nel quinquennio precedente la domanda. Il cumulo dei periodi assicurativi, com'è già indicato, può essere esercitato anche per la liquidazione della pensione ai superstiti, ancorché il lavoratore sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.
Condizioni
Il cumulo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi presenti nelle gestioni indicate. Non è, quindi, possibile il cumulo parziale sia per quanto riguarda “le gestioni” sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti temporalmente. Da segnalare, inoltre che è preclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto in questione a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo.
La misura
La misura del trattamento pensionistico viene determinata interamente con il sistema contributivo e deve essere calcolata utilizzando i periodi di contribuzione, anche coincidenti, versati in tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto il lavoratore, escludendo i contributi versati nelle casse professionali. I contributi versati presso le Casse professionali possono essere infatti cumulati con quelli versati presso forme assicurative obbligatorie gestite da Enti previdenziali pubblici solo ai fini del diritto, ma non per la misura della prestazione salvo diversa delibera della Cassa Previdenziale. Il legislatore ha previsto che la concessione da parte delle Casse professionali di una pensione con il cumulo gratuito dei periodi contributivi versati presso forme assicurative gestite da Enti previdenziali pubblici, valutando ai fini della misura i contributi versati presso le Casse stesse, sia subordinata ad una loro deliberazione, nel rispetto del principio di autonomia riconosciuto dalla legge n. 335 del 1995.
Soggetti optanti
L'indicata facoltà di cumulo riguarda anche i soggetti in possesso di anzianità al 31.12.1995 che abbiano esercitato l'opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1. co. 23 della legge n. 335/1995. In tal caso, tuttavia, i requisiti per il pensionamento sono quelli previsti nel sistema misto e cioè: a) 67 anni di età e 20 anni di contributi; b) 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne); c) pensione con «Quota 100» o «Quota 102».
La Domanda
Per accedere alla prestazione l'interessato dovrà presentare la domanda all’ultimo Ente in cui è stato precedentemente iscritto. Sarà quest’ultimo Ente ad attivare la procedura istruttoria per la determinazione del diritto a pensione, richiedendo anche notizie sull’anzianità contributiva che il lavoratore ha maturato presso le Casse professionali.
Se, al momento della domanda di prestazione con il cumulo dei periodi assicurativi, il lavoratore dovesse risultare iscritto contemporaneamente a più gestioni gli è data la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda. Qualora l’Inps risulti l’Ente di ultima iscrizione o quello cui l’interessato ha scelto di presentare la domanda, sarà a carico dell’Istituto l’avvio del procedimento ed il compimento dell’istruttoria per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Documenti: Decreto Legislativo 184/1997; Circolare Inps 116/2011; Circolare Inps 103/2017