L'ordinamento previdenziale riconosce una particolare maggiorazione ai fini della misura della pensione in favore degli ex-combattenti, orfani e mutilati di guerra.
I benefici pensionistici per gli ex combattenti e le vittime di guerra
La legge 336/70 attribuisce particolari benefici pensionistici e retributivi agli ex combattenti, cioè persone che hanno partecipato in modo diretto e immediato allo svolgimento di operazioni di guerra e categorie loro assimilate come i partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate (ex deportati ed ex perseguitati politici o razziali sotto il passato regime fascista; prigionieri dei tedeschi; disertori assolti per insufficienze di prove o riabilitati; personale della Croce Rossa Italiana operante in specifiche zone belliche, reduci civili divenuti inabili a seguito di deportazione o internamento; reduci dall'internamento). I benefici, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 824/1971 sono stati estesi in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo.
I benefici previdenziali per questi lavoratori sono contenuti nell'articolo 1, 2 e 3 della legge 336/1970 e dall'articolo 1 del decreto legge 355/1974 convertito con legge 261/1974 e sono rivolti, però, ai soli dipendenti dello Stato nonchè al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorche' regolamentati da contratti collettivi di lavoro (art 1 e 4. della citata legge).
L'incremento del periodo utile
Il primo beneficio è previsto dall'articolo 3 della legge 336/1970. La disposizione richiamata reca l'attribuzione di una maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva utile ai fini della pensione nei confronti dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati che hanno chiesto ed ottenuto dall'amministrazione di appartenenza il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 355/1974 tra il 1° luglio 1975 ed il 31 dicembre 1979. La predetta norma prevedeva, infatti, nei confronti dei soggetti riconosciuti beneficiari della disposizione che il collocamento a riposo avvenisse secondo secondo specifici contingenti annuali in ragione del 20% dei richiedenti di ciascuna amministrazione o ente, a cominciare dai piu' anziani di eta', nell'ambito di ciascun ruolo, carriera, grado o categoria di appartenenza. In caso di pari eta' era collocato a riposo il piu' anziano per servizio. Il collocamento a riposo è avvenuto gradualmente per contingenti del 10 per cento il 1 luglio e il 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 luglio 1975. Gli ultimi lavoratori che hanno goduto della suddetta agevolazione sono, pertanto, cessati dal servizio il 31 dicembre 1979. La maggiorazione comporta, in particolare, un incremento dell'anzianità contributiva utile sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione che ai fini della determinazione della sua misura pari di regola a 7 anni, che diventano 10 anni se il lavoratore era mutilato, invalido o vittima civile di guerra. L'incremento in questione è altresì utile ai fini del trattamento di fine servizio e viene, quindi, conteggiato al momento della cessazione dal servizio incrementando il periodo utile complessivo valutabile in favore dell'assicurato.
I tre scatti ai fini della pensione e della buonuscita
L'articolo 2, co. 1 della legge 336/1970 attribuisce a tali soggetti, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici del 2,5% di stipendio, paga o retribuzione calcolati sullo stipendio tabellare e sulle fasce retributive in godimento al momento della cessazione dal servizio (Nota Inpdap 9/2006); incrementi che possono essere fatti valere sia sulle quote retributive della pensione (Nota Inpdap 10/2008; Nota Inpdap 13/2008; Circolare Inps 1/1994) sia su quelle liquidate con il sistema contributivo (Nota Inps 7989/2015). Qui alcuni dettagli circa il criterio di calcolo. Anche questi miglioramenti sul reddito pensionistico si riferiscono ai soli lavoratori del pubblico impiego iscritti alla Cassa Stato, alle ex Casse di Previdenza amministrate dal tesoro (Cpdel, Cpug, Cpi e Cps) e alle ex aziende pubbliche (Poste e FS).
Si rammenta che il beneficio di cui al comma 2 dell’ex art. 2 della richiamata legge n. 336/1970 (passaggio alla qualifica superiore) non è più previsto; infatti, con sentenza n. 34 del 1° dicembre 1995 il Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha stabilito che nei confronti dei dipendenti pubblici, destinatari del beneficio ex art. 2, comma 2, ed inquadrati nelle qualifiche funzionali (legge 11 luglio 1980, n. 312), non è applicabile la norma di legge che attribuiva lo stipendio della qualifica superiore. Tale orientamento scaturisce dalle diverse disposizioni normative e contrattuali che, nell’ambito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, hanno abolito per le qualifiche funzionali e dirigenziali l’automatismo nella progressione di carriera basato sul sistema di classi e scatti (cfr. nota Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica n. 969 del 20 marzo 1997). In concreto, quindi, spettano soltanto tre aumenti periodici di stipendio o di retribuzione.
Lo scatto del 2,5% dello stipendio
L'articolo 1 della legge 336/9170 riconosce, infine, al personale in questione un incremento stipendiale del 2,5% della retribuzione tabellare percepita alla data della domanda da parte del lavoratore interessato nei limiti della prescrizione quinquennale. A seguito dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 1-12-1999, secondo il quale l'incremento economico relativo ai benefici dell'articolo 1 della predetta legge, a seguito dell'abolizione degli automatismi stipendiali (classi e scatti), l'incremento confluisce a decorrere dal 1.1.1987, nella RIA (retribuzione individuale di anzianità). L'incremento in questione, peraltro, è pienamente cumulabile con i tre scatti previsti dall'articolo 2 della legge 336/1970 al momento della cessazione dal servizio.
Lavoratori del settore privato
I suddetti benefici, come detto, sono riservati al solo personale dello stato. Per colmare questa lacuna che ha lasciato fuori la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato il legislatore è intervenuto successivamente con l'articolo 6 della legge 140/1985 riconoscendo un maggiorazione simbolica della pensione anche nei confronti della generalità dei lavoratori dipendenti, autonomi con qualifica di combattente ed assimilati come sopra descritti che non hanno goduto dei benefici di cui alla legge 336/70 (cfr: Circolare Inps 117/1985).
Il beneficio consiste in una maggiorazione della misura della pensione pari a 30.000 lire mensili ovvero 15,49 euro al mese nei confronti delle pensioni aventi decorrenza successiva al 7 marzo 1968 estesa, poi, dall'articolo 6 della legge 544/1988 anche nei confronti dei lavoratori che sono andati in pensione prima della predetta data. La maggiorazione in parola è soggetta a perequazione annuale a partire dalla data di concessione del beneficio stesso, e viene corrisposta a domanda degli interessati o dei loro eredi. Il beneficio è reversibile anche ai superstiti nella stessa aliquota della reversibilità e con riferimento alla decorrenza della medesima e riguarda, con la sola esclusione dei titolari di prestazioni assistenziali, i titolari di pensione diretta di tutte le categorie, a qualsiasi fondo appartengano. La maggiorazione in questione è considerata parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo, ne' trasforma la pensione in superiore al minimo.