Il legislatore ha stabilizzato l'indennizzo per i commercianti che cessano definitivamente l'attività lavorativa. Ecco i requisiti e le condizioni per la sua concessione.
L'Indennizzo per i Commercianti che Cessano l'attività
I commercianti che chiudono definitivamente la propria attività rottamando la licenza hanno diritto a percepire una «rendita» pari al trattamento minimo di pensione (598,61 euro al mese nel 2024), sino all'accesso alla pensione di vecchiaia. La misura è stata introdotta dal decreto legislativo 207/1996 a partire dal 1° gennaio 1996 e poi stata più volte rinnovata nel tempo sino ad essere definitivamente stabilizzata con l'ultima legge di bilancio (l'articolo 1, co. 283 e 284 della legge 145/2018 come modificato dalla legge numero 128 del 2 novembre 2019, di conversione del decreto-legge numero 101 del 2019) a partire dal 1° gennaio 2017. Per far fronte ai maggiori costi, dal 1° gennaio 2022 è stato aumentato allo 0,48% (dal precedente 0,09%) il contributo aggiuntivo per il finanziamento della prestazione per gli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori commercianti.
Vediamo dunque in questa breve guida quali sono i requisiti e le condizioni per poter accedere a questa prestazione.
Indice
Destinatari
Durata
Misura
Incompatibilità
Destinatari
I destinatari dell'incentivo sono: 1) i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 2) i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche; 3) gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 4) gli agenti e rappresentanti di commercio.
Requisiti
Per effetto dell'articolo 11-ter della legge 128/2019 di conversione al decreto sulle cd. crisi aziendali 101/2019 l'indennizzo è concesso ai ai soggetti che facciano valere nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2017, i seguenti requisiti: 1) avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna; 2) essere iscritto, al momento della cessazione dell'attività, per almeno cinque anni, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps; 3) aver cessato definitivamente l'attività commerciale e riconsegnato al comune l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero quella per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata. Il titolare dell'attività, inoltre, deve avere effettuato la cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo - REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).
Da segnalare che restano esclusi dall'indennizzo gli esercenti attività commerciali all’ingrosso (salvo l'attività sia prestata congiuntamente ad un'attività di vendita al dettaglio a prescindere dal criterio di prevalenza); gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati (es. il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali); gli esercenti attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Si noti, inoltre, che per effetto del susseguirsi delle proroghe risultano attualmente esclusi gli esercenti che hanno cessato definitivamente l'attività tra il 2009 e il 2016, ma che non hanno potuto accedere alla prestazione poiché, pur in possesso del requisito anagrafico, hanno chiuso l'attività prima del 2017.
La durata dell'indennizzo
L'erogazione dell'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti (compresa la cancellazione definitiva dell'attività commerciale) fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età per la pensione di vecchiaia sulla base dei nuovi requisiti Fornero (attualmente pari a 67 anni sia per gli uomini che per le donne).
L'indennizzo, peraltro, è compatibile con la salvaguardia pensionistica: chi mantiene le vecchie regole pensionistiche ha diritto all'indennizzo sino alla prima data utile di decorrenza della pensione di vecchiaia indicata nella certificazione della salvaguardia comunicata dall'Inps (cfr: messaggio inps 604/2015). Nelle ipotesi in cui, invece, il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà essere concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento dell’indennizzo.
La Misura
La misura dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Pertanto nel 2024 l'indennizzo è pari a 598,61 euro ed è soggetto alla normale tassazione fiscale (Irpef). Sulla liquidazione dell'indennizzo non è prevista la concessione di interessi legali né rivalutazione monetaria; l'applicazione di trattenute sindacali; nè l'erogazione di trattamenti di famiglia.
Il periodo di godimento dell’indennizzo, da computare nella gestione commercianti, è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione sia diretto (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, inabilità, assegno ordinario di invalidità) sia indiretto (pensione ai superstiti) e non per la misura della pensione (Circolare Inps 20/2002).
Incompatibilità
L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. L'indennizzo è invece compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti (Circolare Inps 20/2002) come ad esempio la pensione anticipata, l'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità.
A tal riguardo l'Inps ha chiarito che il beneficio può essere concesso anche se l'interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il requisito contributivo nella gestione commercianti utile per la liquidazione della prestazione (cfr: messaggio inps 7384/2014). In tal caso, pertanto, durante il periodo di godimento dell’indennizzo, non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa in quanto il beneficiario ha già perfezionato il diritto a pensione.
Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’eta' pensionabile.
Assegni Sociali. La compatibilità sussiste anche con riferimento all'assegno sociale. Tuttavia bisogna considerare, che la permanenza del diritto all’assegno è subordinata alla condizione che il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni elencate tassativamente dalla legge tra cui non compaiono gli indennizzi, ovvero possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale. Da ciò discende che la percezione dell’indennizzo comporta nella maggior parte dei casi, la revoca dell’assegno sociale ove sia superato il limite reddituale annuale (pari a poco meno di 6mila euro annui).
Documenti: Circolare Inps 20/2002; Messaggio Inps 212/2002; Circolare Inps 50/2009; Messaggio inps 4832/2014; Circolare Inps 77/2019; Circolare Inps 4/2020
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