La Pensione di anzianità era un istituto che consentiva il collocamento a riposo per coloro che avessero raggiunto una determinata età anagrafica unitamente a 35 anni di contributi. La riforma pensionistica del Dicembre 2011 ha abolito dal 2012 l'istituto.
La Pensione di Anzianità
La pensione anzianità era una prestazione che permetteva al lavoratore, in presenza di determinati requisiti contributivi, di anticipare, per l'appunto, il momento del pensionamento rispetto all'età prevista per la pensione di vecchiaia. Nell'originaria formulazione dell'Istituto, la pensione di anzianità era attribuibile al perfezionamento di un determinato requisito contributivo indipendentemente dall'età del soggetto assicurato.
Il sistema, tuttavia, è stato modificato dalla legge 243/2004 la quale, mantenendo la necessità del requisito contributivo di gran lunga più alto rispetto a quello previsto dalla pensione di vecchiaia, ha introdotto, anche, ulteriori presupposti per il riconoscimento della pensione di anzianità. Veniva stabilito, infatti, che per il riconoscimento della pensione di anzianità fosse necessario anche il raggiungimento di una soglia minima di età nonchè la realizzazione di un determinato coefficiente numerico determinato dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva (la cd. quota).
La pensione di anzianità è poi andata in soffitta a partire dal 2012 quando la riforma Fornero ha abrogato l'istituto e lo ha sostituito con la pensione anticipata. Nei confronti, tuttavia, dei lavoratori che mantengono l'ultrattività delle vecchie regole di pensionamento, i cd. lavoratori salvaguardati, la disciplina continua, comunque, a trovare applicazione anche ove i requisiti siano maturati dopo il 2011 (cfr: ottava salvaguardia).
Nello specifico la pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi, oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, era possibile accedere alla prestazione con 40 anni di contributi (i cd. quarantisti). Per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed esclusivi, a partire dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 Dicembre 2012, era necessario raggiungere la quota 96 con almeno 60 anni di età e 35 di contributi. Per i lavoratori autonomi era necessario raggiungere invece la quota 97 con almeno 61 anni di età e 35 di contributi. Dal 1° gennaio 2013 i requisiti sono aumentati di un anno e sono stati, altresì, adeguati alla stima di vita Istat (3 mesi) ed altri 4 mesi dal 1° gennaio 2016. L'entità dell'aumento è riassunta nelle tabelle seguenti.
Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.
Come indicato la pensione di anzianità può essere conseguita, in alternativa, a prescindere dall'età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia. Il raggiungimento della quota per la pensione di anzianità è facilitato dal fatto che si tiene conto anche delle frazioni di età e di contribuzione, fermo restando che complessivamente quest'ultima non può essere inferiore a 35 anni.
Supponiamo, tanto per fare un esempio, che un lavoratore dipendente possa far valere al 31 luglio 2012 60 anni e 6 mesi di età e una contribuzione di 35 anni e 6 mesi. In questo caso matura alla stessa data (31 luglio 2012 ) il requisito per la pensione di anzianità con la quota "96". Il conteggio sarà effettuato in modo tale da utilizzare anche le frazioni minime con arrotondamenti fino al terzo decimale sia dell'età che dell'anzianità contributiva (Cfr: Circolare inps 60/2008).
Come già detto per il raggiungimento di una determinata quota non si potrà utilizzare, però, la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia. Fermo restando che gli stessi periodi saranno considerati utili per maturare i 40 anni di contribuzione, sempre che senza di essi si raggiunga la soglia minima dei 35 anni.