La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La Pensione di Inabilita'
L'inabilità identifica uno stato invalidità al 100% in cui il soggetto non può svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno a carattere temporaneo. Il nostro ordinamento prevede due trattamenti di inabilità a seconda se il soggetto abbia o meno contribuzione accreditata nel proprio conto corrente assicurativo. Si tratta dell'inabilità previdenziale, regolata dalla legge 222/1984, di cui ci stiamo occupando, e della pensione di inabilità civile regolata dall'articolo 12 della legge 118/1971 che è invece, una prestazione assistenziale, vincolata al rispetto di determinati requisiti reddituali a cui si rimanda per il relativo approfondimento.
Indice
Destinatari
Requisiti
Svolgimento Attività Lavorativa
Durata e revisione
La misura
Trasformazione in pensione di vecchiaia
I Destinatari
La pensione di Inabilità previdenziale è riconosciuta nei confronti della generalità dei lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i fondi sostitutivi della stessa, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi che abbiano perso completamente la capacità di lavoro per cause esterne al rapporto di servizio (in tal caso al lavoratore spetterebbe, infatti, la pensione privilegiata). Dal 1996 la prestazione è stata estesa anche nei confronti dei dipendenti pubblici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata.
I Requisiti
Per il conseguimento della pensione di inabilità è necessario che il soggetto si trovi in condizione di infermità fisica o mentale tale da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; il soggetto deve altresì vantare almeno 5 anni di anzianità assicurativa (devono essere trascorsi almeno 5 anni dalla data di inizio dell'assicurazione) e contributiva, almeno 3 dei quali maturati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione. Per il conseguimento del requisito contributivo, a differenza di quanto accade con l'assegno ordinario di invalidità, è possibile anche usufruire della totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) o del cumulo dei periodi assicurativi (Ln 228/2012), cioè sommare gratuitamente i contributi versati in diversi fondi di previdenza di natura obbligatoria.
Svolgimento di attività Lavorativa
La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa sia di natura subordinata che autonoma, anche se se svolte all'estero. L'interessato inoltre deve essere stato cancellato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali oltre a dover rinunciare a qualsiasi trattamento contro la disoccupazione. Nel caso in cui, dopo aver conseguito la prestazione, si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'inps il quale revoca la pensione di inabilità sostituendola, ove ne ricorrano le condizioni, con l'assegno ordinario di invalidità. In tale ipotesi il pensionato sarà tenuto a restituire le eventuali differenze tra l'importo dei ratei di pensione di inabilità percepiti e quelli dell'assegno di invalidità dovuti.
Durata e Revisione
La prestazione non ha una durata prefissata a differenza di quanto accade con l'assegno ordinario di invalidità che viene rinnovato ogni tre anni. Essa, tuttavia, può essere sottoposta al procedimento di revisione previsto dall'articolo 9 della legge 222/1984 a seguito di iniziativa dell'Inps. In tale circostanza la prestazione può essere confermata, trasformata in assegno ordinario di invalidità (qualora si accerti una invalidità inferiore al 100% ma superiore ai due terzi) oppure revocata qualora il titolare dimostri il recupero della capacità lavorativa a piu' di un terzo.
La misura
La prestazione è calcolata, in linea generale, sulla base dei contributi effettivamente versati. Il sistema di calcolo è misto se c'era contribuzione antecedente il 1996 secondo quanto prevedono le regole generali: retributivo sino al 2011 se c'erano almeno 18 anni di contributi accreditati entro il 31.12.1995 e contributivo sulle quote successive; oppure, se c'erano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo contributivo scatta su tutte le quote successive al 1° gennaio 1996. Per gli iscritti successivi al 1996 il calcolo è tutto contributivo. Ai fini della determinazione della misura c'è tuttavia una specifica normativa che consente di "sganciare" l'importo della pensione dai contributi versati per aiutare a conseguire un assegno piu' elevato. Nello specifico, per le pensioni liquidate nel sistema misto o nel sistema contributivo, l'anzianità contributiva maturata viene incrementata virtualmente (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età (messaggio inps 219/2013). Questa contribuzione deve essere quantificata prendendo a base le medie contributive pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del Dlgs 503/1992. Il coefficiente di trasformazione, come per gli assegni di invalidità, dovrà essere quello relativo all'età di 57 anni per i soggetti che hanno un'età inferiore. Per ulteriori dettagli circa le modalità di calcolo del bonus contributivo.
Si ricorda, inoltre, che la prestazione può essere oggetto, ricorrendone le condizioni, di integrazione al trattamento minimo e/o delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente. Riguardo a tale ultimo profilo bisogna segnalare che i titolari del trattamento possono beneficiare, già al compimento del 60° anno di età, del cd. incremento al milione ai sensi dell'articolo 38 della legge 448/2001.
La trasformazione in pensione di vecchiaia
La pensione di inabilità non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia come invece accade per l'assegno ordinario di invalidità. Perchè ciò avvenga è necessario che il pensionato possa far valere i requisiti di età e contributivi previsti per tale prestazione e presenti apposita domanda all'ente. A tal fine si ricorda che ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la prestazione di vecchiaia, nelle ipotesi di trasformazione, non possono essere considerati come contributi figurativi i periodi di godimento della pensione di inabilità (a differenza invece di quanto previsto con l'assegno di invalidità). Tale principio tuttavia è temperato dall'articolo 4, comma 4 della legge 222/1984 secondo il quale, nelle ipotesi in cui la pensione di inabilità cessi in seguito a recupero della capacità lavorativa da parte del titolare, i periodi di godimento della pensione di inabilità sono considerati come contribuzione figurativa.
Trattamento ai superstiti
La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti. Pertanto, in caso di decesso del titolare dell'assegno, i familiari potranno conseguire la pensione di reversibilità.
Documenti: Legge 222/1984; Circolare Inps 167/1984; circolare Inps 180/1996; Messaggio Inps 219/2013