E' un trattamento pensionistico erogato al perfezionamento di determinate età anagrafiche in presenza di una contribuzione in genere non inferiore a 20 anni. Riguarda solo i lavoratori che possono vantare contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996.
La Pensione di Vecchiaia Contributiva
Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 la pensione di vecchiaia può essere ottenuta con un'età anagrafica di 67 anni ed un'anzianità contributiva minima di 20 anni a condizione che l'importo del trattamento non risulti inferiore ad una volta il valore dell'assegno sociale (sino al 31 dicembre 2023 l'importo soglia era fissato ad 1,5 volte il valore dell'assegno sociale). Si prescinde dal requisito dell'importo minimo se il lavoratore ha 71 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima «effettiva» di 5 anni.
Ai fini del computo di questi 5 anni di contribuzione «effettiva» è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Si ricorda che nei confronti dei soggetti che maturano il diritto ai trattamenti pensionistici sopra indicati continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età' in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità', è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l'applicazione del coefficiente relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni in caso di tre o più figli. Questi benefici non sono estensibili a coloro che optano per il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04.