La pensione supplementare spetta ai lavoratori già titolari pensione quando i contributi ulteriormente versati non sono sufficienti per raggiungere il diritto ad un'altra autonoma prestazione pensionistica.
La Pensione Supplementare
Accade spesso che un lavoratore abbia svolto nel corso della sua vita differenti attività che abbiano dato luogo a posizioni assicurative presso fondi pensione diversi. In tali ipotesi oltre alla possibilità di esercitare la ricongiunzione, la totalizzazione o il cumulo contributivo, ai lavoratori dipendenti del settore privato (AGO) cui sia stata liquidata già una prestazione previdenziale principale viene concessa la facoltà di chiedere la liquidazione della pensione supplementare.
Tale prestazione viene concessa in base ai contributi versati o accreditati nell'AGO a condizione nel che tali contributi non siano sufficienti per il riconoscimento di un autonomo diritto a pensione (si veda qui la scheda sui requisiti per maturare il diritto autonomo a pensione nel 2021). L'Inps, pertanto, liquida una seconda pensione che va ad aggiungersi (da qui il termine "supplementare") a quella principale già percepita.
Limitazioni
Si tratta di una facoltà, concessa dall'articolo 5 della legge 1338/1962, però solo nei confronti dei pensionati titolari di una pensione a carico delle gestioni esclusive (es. dipendenti pubblici) e sostitutive dell'AGO: la prestazione non può essere ottenuta quindi se il lavoratore ha in pagamento una pensione dalla gestione separata o delle Casse dei liberi professionisti. Se la prima ipotesi è ancora piuttosto difficile che si verifichi le ultime due sono piuttosto frequenti e determinano, sovente, una forte limitazione della possibilità di valorizzare tali spezzoni contributivi.
Ad esempio un pensionato ex-inpdap con 4 anni di contributi da dipendente potrà chiedere la l'erogazione di pensione supplementare nell'AGO su tali contributi. Se la pensione principale è invece pagata dalla gestione separata oppure da una Cassa di previdenza dei professionisti, la pensione aggiuntiva sui 4 anni versati come lavoratore dipendente non può essere conseguita. In tal caso per evitare che i contributi versati vadano persi è bene che il lavoratore valuti l'opportunità, prima di chiedere la pensione, di esercitare la ricongiunzione, la totalizzazione o il nuovo cumulo dei periodi assicurativi. Situazione simile si ha quando il soggetto è titolare di una pensione principale a carico dell'AGO ed ha alcuni anni di contributi in una gestione esclusiva (es. ex Ipost o casse stato) o in un'altra gestione sostitutiva dell'AGO. I contributi presenti in queste gestioni non possono dar luogo all'erogazione di una pensione supplementare.
Ex Gestioni Enpals
Anche i fondi gestiti dall'Ex Enpals (lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti) e ormai confluiti nell'Inps hanno regole particolari: in virtù della convenzione del 1973 le predette gestioni erogano la pensione supplementare su pensioni liquidate dalle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'AGO nonchè a carico dei fondi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Da notare che non esiste la pensione supplementare nel caso di contribuzione tra FPLD e gestioni Enpals dato che la contribuzione tra le due assicurazioni viene cumulata d'ufficio per la predetta convenzione (cfr: Circolare Inps 83/2016).
L'età
La prestazione supplementare può essere erogata al compimento dell'eta' pensionabile di vecchiaia (come fissata dalla Riforma Fornero del 2011) fermo restando la cessazione di attivita' di lavoro dipendente. In pratica bisogna attendere i 67 anni sia per gli uomini che per le donne (dal 2019 ormai), requisiti che poi si adegueranno sulla base di quanto previsto dalla legge Fornero per la pensione di vecchiaia. Per quanto riguarda la tempistica la prestazione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Si ricorda inoltre che la pensione supplementare non è integrabile al trattamento minimo (articolo 7, legge 155/1981).
Nella Gestione Separata
Anche la gestione separata dell'INPS eroga una prestazione supplementare qualora l'iscritto abbia già ottenuto una pensione principale. E, peraltro, in misura piu' estensiva rispetto all'AGO in quanto vengono qui ammessi anche i titolari di una pensione a carico delle Casse Professionali. L’articolo 1, comma 2, del Dm 282/1996 prevede infatti qualora «gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare».
Anche in tal caso bisogna raggiungere l'età della vecchiaia prevista nella gestione separata (67 anni sia per gli uomini che per le donne) e la prestazione può essere liquidata anche se il relativo importo risulta inferiore all'importo minimo richiesto per le prestazioni contributive (1,5 volte l'assegno sociale) (Cfr. messaggio inps 219/2013).
La seguente tavola mostra quindi le relative combinazioni possibili per ottenere la prestazione in parola.
Si ricorda, peraltro, che in caso di morte del pensionato o del lavoratore, ai familiari superstiti che ne abbiano diritto può essere liquidata una pensione supplementare ai superstiti (di reversibilità o indiretta).
La misura del trattamento supplementare è determinata secondo le normali regole di calcolo della pensione. In particolare ai fini della valutazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 e della conseguente determinazione del sistema di calcolo da adottare per la liquidazione di una pensione, devono essere presi in considerazione esclusivamente i contributi - relativi ovviamente a periodi compresi entro tale data - da utilizzare per la liquidazione della pensione stessa presenti nella sola gestione che deve erogare la pensione supplementare. Ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva presente al 1995 non è possibile, in altri termini, prendere in considerazione la contribuzione versata presso la gestione previdenziale che sta erogando il trattamento principale (cfr: messaggio inps 331/2001).
Vicende recenti
Vale la pena notare che con la possibilità dallo scorso anno di cumulare gratuitamente la contribuzione praticamente tra tutte le forme di previdenza obbligatorie (si veda: cumulo dei periodi assicurativi) l'istituto della pensione supplementare è divenuto meno importante rispetto al passato. Con il cumulo, infatti, si può utilizzare subito la contribuzione in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie ottenendo un'unica pensione composta di tante quote quanti sono gli enti presso cui si è contribuito.
L'operazione offre anche l'indubbio vantaggio di valorizzare quegli spezzoni contributivi nelle gestioni in cui il lavoratore non ha maturato un diritto autonomo a pensione (es. mancanza dei 20 anni di contributi) e che allo stesso tempo non conoscono l'istituto della pensione supplementare. Si tratta soprattutto delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (cioè i dipendenti pubblici) ma anche dei liberi professionisti iscritti presso le casse professionali. Per evitare di lasciare contributi che non potrebbero dar luogo ad una prestazione previdenziale a carico di questi enti l'assicurato dovrà valutare sempre la possibilità di esercitare il cumulo prima di andare in pensione.