Il DL 4/2019 ha parzialmente rivisto la disciplina di adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita per il diritto alla pensione.
La Speranza di Vita
Fortunatamente diversi studi mettono in evidenza come nel corso degli ultimi anni la speranza di vita si sia progressivamente incrementata. Un trend che proseguirà nel futuro. Purtroppo l'effetto non è positivo per il nostro sistema di pensionamento pubblico che dovrà erogare prestazioni per un periodo di tempo piu' lungo. Per tale ragione il Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010 ha previsto dal 1° gennaio 2013, il progressivo innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione (di vecchiaia ed anticipata) che consentirà di sterilizzare gli effetti dell'allungamento della vita media della popolazione.
Innalzamento confermato anche dalla Riforma Fornero che, nell'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011, ha previsto che per tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge stessa per l'accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita.
Gli adeguamenti interessano in linea generale tutte le prestazioni erogate dalla previdenza pubblica obbligatoria (AGO, Gestione Separata, Fondi esclusivi e sostitutivi amministrati dall'Inps) per le quali la legge richiede il perfezionamento di un requisito anagrafico o contributivo per conseguire la prestazione. Si pensi, in particolare, alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata, ai lavoratori derogati dalla Legge Fornero, al comparto difesa e sicurezza, ai lavori usuranti, ma anche all'assegno sociale. Gli adeguamenti alla speranza di vita non trovano applicazione, di regola, nei confronti degli enti previdenziali privatizzati (le casse professionali) in quanto tali enti non risultano destinatari nè della Riforma del 2010 nè della Legge Fornero e adottano regole proprie in materia di requisiti del pensionamento.
Gli effetti
Il primo adeguamento si è verificato nel 2013 ed è stato pari a 3 mesi (cfr: decreto 6 dicembre 2011) mentre il secondo adeguamento ha avuto luogo nel 2016 ed è stato pari a 4 mesi (cfr: decreto 16 dicembre 2014; Circolare Inps 63/2015). Il terzo adeguamento è scattato il 1° gennaio 2019 in misura pari a 5 mesi (cfr: decreto 5 dicembre 2017; Circolare Inps 62/2018); il quarto adeguamento, per il biennio 2021-2022 è stato nullo a causa del rallentamento della speranza di vita (cfr: decreto 5 novembre 2019; Circolare Inps 19/2020) così come il quinto adeguamento previsto per il biennio 2023-2024 (cfr: decreto 27 ottobre 2021; Circolare Inps 28/2022) e il sesto previsto per il biennio 2025-2026 (cfr: decreto 18 luglio 2023). Dal 2021 gli adeguamenti hanno, inoltre, cadenza biennale: 2021, 2023, 2025 e così via. Il 25^ rapporto pubblicato a Luglio 2024 dalla RGS relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario contiene l'ultimo scenario dell'andamento nel futuro di tali adeguamenti.
Sospensione degli adeguamenti
L'esigenza di fermare il meccanismo di adeguamento nei confronti almeno dei lavoratori impiegati in attività particolarmente gravose od usuranti si è tradotta con l'adozione di alcuni provvedimenti normativi ad hoc negli ultimi anni. In particolare l'articolo 1, co. 206 della legge 232/2016 ha disposto che i quattro adeguamenti calendarizzati in avanti (2019, 2021, 2023 e 2025) non trovano applicazione nei confronti dei lavori usuranti e i lavoratori notturni, cioè dei lavoratori destinatari della normativa di cui al Dlgs 67/2011 che accedono alla pensione con le cd. quote (cioè con 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi più il contestuale quorum 97,6).
L'articolo 1, co. 146 e ss. della legge 205/2017 ha previsto, inoltre, la dispensa dall'adeguamento scattato il 1° gennaio 2019 dei requisiti per la pensione di vecchiaia e della pensione anticipata, nei confronti delle 15 categorie professionali rientranti nelle cd. mansioni gravose nonchè gli addetti alle mansioni usuranti e i lavoratori notturni di cui al Dlgs 67/2011. La dispensa riguarda solo i lavoratori che hanno raggiunto un minimo di 30 anni di contribuzione a condizione che al momento del pensionamento non risultino beneficiari dell'Ape sociale. Mentre non ha trovato applicazione nei confronti del requisito contributivo ridotto a 41 anni per i cd. lavoratori precoci (qui ulteriori dettagli). La disposizione da ultimo richiamata ha introdotto anche alcune limature circa le modalità di calcolo degli adeguamenti alla speranza di vita dal 2021 in poi (qui i dettagli).
L'ultimo intervento in materia è contenuto negli artt. 15 e 17 del DL 4/2019 come modificati dalla legge n. 213/2023 con il quale il legislatore ha sospeso retroattivamente l'adeguamento scattato dal 1° gennaio 2019 e i successivi due adeguamenti previsti nel biennio 2021-2022 e 2023-2024 con riferimento, si badi bene, ai soli requisiti per la pensione anticipata. Per effetto della disposizione da ultimo richiamata, pertanto, è possibile accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne, 41 anni per i cd. lavoratori precoci) sino al 31 dicembre 2024. Da notare però l'effetto di tale innovazione è stato in parte ridotto dall'introduzione, a partire da chi matura i suddetti requisiti dal 1° gennaio 2019, di un meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo di pensione in misura pari a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (cd. finestra mobile).
La tavola
La tavola sottostante evidenzia, pertanto, il probabile andamento degli adeguamenti alla speranza di vita rispetto all'ultima proiezione elaborata dalla RGS sulla base dello scenario demografico (Istat 2022)