I lavoratori che hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992 oppure coloro che sono stati autorizzati ai volontari entro tale data possono accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi anzichè 20.
I cd. "Quindicenni"
I quindicenni sono quei lavoratori che possono continuare a conseguire la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi in deroga alla disciplina vigente che, come noto, chiede almeno 20 anni di contribuzione accreditata.
La Circolare Inps n. 16/2013 ha chiarito, infatti, che resta in vigore, anche dopo la Riforma Fornero del 2011, la possibilità per alcuni lavoratori e lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive che hanno la pensione calcolata con il sistema retributivo-misto (cioè in possesso di contribuzione prima del 1996) di mantenere il requisito contributivo previsto prima dell'introduzione della Riforma Amato del 1992 (articolo 2, comma 3 del Dlgs 503/1992) ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.
I lavoratori interessati
Il beneficio spetta per quei lavoratori che si riconoscono in uno dei seguenti quattro profili: 1) coloro che hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992; 2) sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 31 dicembre 1992 (indipendentemente dalla circostanza di aver versato o meno contributi volontari); 3) sono lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni (anche non consecutivi) per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare (si tratta dei cd. lavoratori e lavoratrici stagionali o con attività lavorative discontinue); 4) sono lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato un'anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento.
Le prime 2 condizioni sono piuttosto semplici da comprendere. Basti solo menzionare che, per quanto riguarda coloro che hanno perfezionato i 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992 (punto 1) l'Inps ha chiarito che sono utili sono utili tutti i contributi a qualsiasi titolo versati (cioè obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 possono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
Per quanto riguarda la terza condizione occorre specificare. In primo luogo il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni anche non consecutivi con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. La deroga in parola non opera però nei confronti dei lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche. In sostanza la deroga non può essere fatta valere da quei lavoratori che percepiscono una retribuzione annua inferiore al minimale contributivo (accade spesso con il lavoro part-time) ai quali, pertanto, non viene riconosciuto ai fini pensionistici l'anno intero ma un periodo ridotto proporzionalmente alla retribuzione percepita.
L'Inps ha precisato, inoltre, che per quanto riguarda il requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare bisogna considerare esclusivamente la contribuzione obbligatoria, cioè quella derivante dal periodo di lavoro, a nulla rilevando la circostanza che nell'anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa (es. figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, anche se sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane. In definitiva in questa casistica rientrano soprattutto i lavoratori stagionali, cioè coloro che sono assunti ogni anno con contratti a tempo determinato per un periodo generalmente non superiore a 6 mesi, o comunque con carriere fortemente discontinue.
L'ultima condizione risulta ormai non più concretamente verificabile almeno dalle coorti dei soggetti nati dal 1952-1953 in poi: nei loro confronti, infatti, i periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la pensione di vecchiaia fissata dalle norme attuali, cioè 67 anni, risultano sempre superiori a 20 anni.
Da segnalare che nelle gestioni ex-inpdap (cioè per i pubblici dipendenti) la deroga in parola può essere fatta valere solo dai lavoratori che si riconoscono nei profili di cui al punto 1) e 4); nella gestione ex-Enpals (spettacolo e sportivi professionisti) la deroga può essere attivata solo nei profili 1), 2) e 4); nel fondo Quiescenza Poste solo nel profilo 4). La deroga non trova, invece, applicazione per i lavoratori del comparto ferrovie dello stato nè in favore degli iscritti alla gestione separata.
L'età per la pensione è quella Fornero
Occorre segnalare che i beneficiari della deroga suddetta non ottengono, come spesso si crede, un anticipo dell'età pensionabile. L'età anagrafica per l'accesso alla prestazione di vecchiaia rimane, infatti, quella fissata dalla Legge Fornero per i lavoratori nel sistema misto. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli interessati potranno conseguire la pensione di vecchiaia, compiendo un'età pari 67 anni. L'unica differenza è che la pensione può essere ottenuta anche con soli 15 anni di contributi, invece che 20 come di regola accade.