Un vademecum completo sulle prestazioni INAIL erogate ai superstiti di familiari deceduti a causa di infortunio sul lavoro o a causa di malattia professionale contratta sul lavoro.
La Rendita Inail ai Superstiti
L’Inail eroga a determinati familiari di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o a causa di malattia professionale una prestazione economica denominata rendita ai superstiti. Presupposto fondamentale è che il decesso del lavoratore assicurato sia conseguenza dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale (tra i due eventi deve cioè sussistere un nesso di causalità diretta). Si tratta di una prestazione non imponibile fiscalmente che quindi non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef del percettore.
Soggetti beneficiari e importi
I soggetti beneficiari sono quelli previsti dall’art.85 del T.U. 1124/65:
- Coniuge o parte dell’unione civile superstite (con una rendita pari al 50% della retribuzione annua o convenzionale del goduta dal lavoratore deceduto);
- Figli, compresi quelli adottivi, affiliati o affidati (con una rendita pari al 20% della retribuzione retribuzione annua o convenzionale del goduta dal lavoratore deceduto);
- Orfani di entrambi i genitori (ovvero dell’unico genitore naturale che li ha riconosciuti, orfani di un solo genitore o orfani di genitore divorziato), cui spetta una rendita del 40% retribuzione annua o convenzionale del goduta dal lavoratore deceduto;
- Ascendenti (se non sono presenti coniuge o figli) con una rendita del 20%, a patto che venga riconosciuta la vivenza a carico e con redditi al di sotto di una certa soglia;
- Fratelli o sorelle (se non sono presenti coniuge o figli), con una rendita sempre del 20%, a condizione che non abbiano superato i limiti di età fissati per i figli (si prescinde sempre da detti limiti di età nei confronti dei soggetti inabili al lavoro) conviventi con il defunto e con redditi inferiori a una certa soglia.
La somma delle rendite spettanti ai sopra indicati superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base di calcolo della rendita stessa. Se, dopo il loro riconoscimento, una o più rendite dovessero in seguito venire a cessare le rimanenti, nel rispetto sempre della quota spettante per ciascun superstite, sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza del predetto limite. Il pagamento della rendita avviene mensilmente ed è soggetto a rivalutazione su base annua. La modalità di pagamento è con accredito bancario o postale, oppure in contanti presso un ufficio postale (nei limiti previsti dalla L. di Bilancio 2020).
Per eventi morte avvenuti sino al 31 dicembre 2013 la base di calcolo della rendita era agganciata alla retribuzione annua del lavoratore deceduto. Per gli eventi dal 1° gennaio 2014 in poi la legge 147/2013 (legge di bilancio per il 2014) ha mutato il suddetto meccanismo di calcolo fissando la percentuale della rendita sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria (cfr: Circ. Inail 4/2014) (dal 1° gennaio 2021 pari a 32.405,1€; Circ. Inail 36/2021).
I requisiti
Per il coniuge e figli fino a 18 anni la rendita ai superstiti è erogata senza alcuna altra condizione. Per i figli ultradiciottenni occorre, invece, distinguere. Per i figli sino al 21° anno è richiesta: 1) la frequenza alla scuola media superiore; 2) l’assenza di lavoro retribuito; 3) la vivenza a carico del lavoratore assicurato al momento del decesso. Per i figli fino al 26° anno di età è richiesta: 1) la frequenza di un corso di laurea universitario; 2) l’assenza di lavoro retribuito; 3) la vivenza a carico del lavoratore assicurato al momento del decesso. Per i figli oltre il 26° anno di età è richiesta: 1) l’inabilità assoluta al lavoro; 2) l'assenza di lavoro retribuito; 3) la vivenza a carico del lavoratore assicurato al momento del decesso (in tal caso la rendita viene concessa finché dura l'inabilità).
Per gli ascendenti (genitori) e per i fratelli e sorelle è intervenuta la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) che ha modificato il previgente criterio della vivenza a carico per l’erogazione di tale prestazione. In particolare, dal 1° gennaio 2019 la vivenza a carico di ascendenti e collaterali (fratelli e sorelle) sussiste quando il loro reddito pro capite, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, è inferiore alla soglia generale del reddito pro capite determinato in base al reddito medio netto delle famiglie ricavato dall’ISTAT, abbattuto del 15% di una famiglia tipo composta da due adulti. Per il 2019 tale valore è pari a 17.337,17€; per il 2020 a 17.789,37€ (cfr: Circ. Inail n. 35/2019 per le modalità applicative). Oltre alla vivenza a carico, fratelli e sorelle devono anche convivere con il deceduto. La normativa previgente legava la vivenza a carico all’insussistenza di mezzi autonomi e sufficienti in capo al familiare oltre al concorso del lavoratore deceduto al sostentamento dello stesso.
La domanda
La rendita ai superstiti è erogata su domanda del superstite che può essere presentata tramite PEC, on line sul sito Inail o direttamente allo sportello della sede territorialmente competente. Tale domanda deve essere corredata dei documenti provanti il diritto (certificato necroscopico o scheda istat). I termini di presentazione della domanda sono: a) in caso di evento che provochi direttamente la morte: 3 anni e 150 gg decorrenti dalla data della morte (periodo che individua anche il termine di prescrizione); b) in caso di morte di soggetto già titolare di rendita: 90 gg. dal ricevimento della comunicazione con la quale l’INAIL informa i superstiti che hanno la possibilità di farne richiesta, a pena di decadenza. Il termine entro quale l’Inail deve provvedere è di 120 gg dalla data di ricezione della domanda.
Durata e decorrenza della rendita
La prestazione decorre dal giorno successivo alla morte e dura, per quanto riguarda il coniuge, fino alla morte o nuovo matrimonio; è utile evidenziare che la rendita viene riconosciuta anche ove lo stesso fosse legalmente separato ed a prescindere dalla titolarità dell'assegno di mantenimento (cfr: Cass. Civ. 11025/2000). Non spetta, invece, al coniuge divorziato ove tale stato sia già stato dichiarato con sentenza passata in giudicato.
Per quanto riguarda i figli la rendita inail ai superstiti spetta fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti; fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio; non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea; maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità. Ai genitori fino alla morte mentre per fratelli e sorelle valgono i medesimi criteri stabiliti per i figli.
Altre prestazioni
Per gli infortuni mortali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'Inail eroga ai superstiti del lavoratore deceduto, oltre al beneficio una tantum previsto dal Fondo vittime gravi infortuni e all'assegno funerario, su istanza degli aventi diritto, un’anticipazione della rendita pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.