Oltre all'astensione obbligatoria dal rapporto di lavoro e alla relativa indennità di maternità il legislatore ha introdotto in questi ultimi anni una serie di ulteriori sostegni in favore delle lavoratrici dipendenti ed autonome.
Il nostro ordinamento ha visto l'introduzione, in questi ultimi cinque anni, di una serie di sostegni specifici per accrescere la natalità e facilitare la conciliazione vita-lavoro. Si tratta di una serie di misure che si aggiungono alla tradizionale tutela della maternità nel rapporto di lavoro subordinato o autonomo offerta dal testo unico sul sostegno alla maternità e paternità (Dlgs 151/2001) che comunque resta la principale fonte normativa.
Ai sensi del citato testo unico le lavoratrici dipendenti hanno diritto all'astensione obbligatoria per i due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi allo stesso evento. Per un totale di cinque mesi interamente indennizzati per un importo pari all'80% della retribuzione, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia (cd. indennità di maternità). Il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro è riconosciuto, anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre per tutte la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Congedo Parentale
Oltre al periodo di astensione obbligatoria alle lavoratrici che ne facciano richiesta spetta un ulteriore periodo di astensione facoltativa dal rapporto di lavoro della durata massima di 10 mesi elevabili ad 11 mesi se il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Il congedo parentale spetta sino al 12° anno del figlio ed è indennizzato (in misura ridotta, al 30% della retribuzione) per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di nove mesi (di cui tre mesi infrazionabili a ciascuno dei genitori e altri tre trasferibili); per i periodi ulteriori l'indennità può essere concessa solo a condizione che il reddito individuale dell'interessato risulti inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.
Autonomi
Alle lavoratrici autonome iscritte presso le gestioni speciali degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alle pescatrici autonome spetta, previa domanda, la corresponsione di una indennità di maternità per un periodo di 5 mesi pari all'80% del reddito di riferimento (in alternativa alla madre l'indennità può essere fruita dal padre nei casi di morte, abbandono o grave invalidità della madre) nonchè l'indennità di congedo parentale (indennizzata al 30% del reddito di riferimento) per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bimbo. Quest'ultima dal 13 agosto 2022, con l'entrata in vigore del dlgs n. 105/2022, spetta anche ai padri autonomi.
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'Inps hanno diritto all'indennità di maternità (5 mesi indennizzata all'80% del reddito di riferimento) se possono far valere nei dodici mesi precedenti il periodo indennizzabile (cioè, ad esempio, i due mesi antecedenti la data del parto), almeno una mensilità di contribuzione. In alternativa l'indennità può essere fruita dal padre nei casi di morte, abbandono o grave invalidità della madre. L'indennità di congedo parentale (indennizzata al 30% del reddito di riferimento) qui spetta sino al 12° anno di vita per un periodo massimo tra i genitori di nove mesi (di cui tre mesi infrazionabili a ciascuno dei genitori e altri tre trasferibili). Può, quindi, essere fruita anche dal padre. I requisiti per la concessione sono gli stessi di quelli stabiliti per l'indennità di maternità con la particolarità che l'accertamento non è legato più a quello previsto per l'indennità di maternità.
Per la fruizione dell'indennità di maternità non è necessario astenersi dall'attività lavorativa a differenza di quanto previsto, invece, la fruizione dell'indennità di congedo parentale.
Libere Professioniste
Per quanto riguarda le libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza (es. medici, avvocati, commercialisti) la legge prevede esclusivamente la corresponsione dell'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi allo stesso evento (sempre indennizzata all'80% del reddito di riferimento). In alternativa l'indennità può essere fruita dal padre nei casi di morte, abbandono o grave invalidità della madre. Non è, invece, qui prevista l'indennità di congedo parentale (né per la madre né per il padre).
Prolungamento Maternità
Dal 1° gennaio 2022, peraltro, tutte le lavoratrici autonome (gestioni Inps, Casse professionali e Gestione Separata) possono godere di un prolungamento dell'indennità di maternità di ulteriori tre mesi per un totale di otto mesi indennizzabili (qui ulteriori dettagli).
Le altre misure
A sostegno della genitorialità vale la pena ricordare dal 1° marzo 2022 il decollo dell'«assegno unico» in sostituzione dei trattamenti di famiglia (ANF e assegni familiari), del bonus bebè e del premio alla nascita. Resta, invece, in vigore l'assegno di maternità di base in favore delle lavoratrici che, essendo sprovviste di un rapporto lavorativo, dipendente o autonomo, risultano escluse dalle tutele appena evidenziate. L'assegno in questione è erogato per cinque mesi ed è pari, nel 2022, a 354,73 euro al mese in favore delle famiglie il cui reddito ISEE risulti non superiore a 17.747,58 euro.
E' scaduto, invece, il 31 dicembre 2018 i voucher per i servizi di baby-sitting che consentiva alle madri che rinunciano al congedo parentale di ottenere un voucher per il pagamento della baby-sitter o il pagamento diretto delle rette degli asili nido. La misura è stata sostituita dal buono nido che eroga un contributo sino a 1.500€ annui per la fruizione di un asilo nido pubblico o privato.
Dal 1° luglio 2021 si è aggiunto l'assegno temporaneo corrisposto ai nuclei familiari privi degli ANF con figli minori di 18 anni. La misura spetta sino al 28 febbraio 2022 e riguarda le famiglie con ISEE non superiore a 50.000€. Dal 1° marzo 2022 è stato assorbito dall'assegno unico.