Il vitalizio è una prestazione economica erogata nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico.
I cd. «Vitalizi»
Il vitalizio è una prestazione economica erogata nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico. Spesso il termine è associato a Deputati e Senatori ma esistono "vitalizi" anche per gli ex-parlamentari del Parlamento Europeo e per gli ex-consiglieri delle Assemblee Regionali.
Il vitalizio è una prestazione economica sui generis, è pagata direttamente dalle rispettive assemblee elettive e non dall'Inps come accade per i lavoratori "comuni". Ciascuna assemblea elettiva (la Camera, il Senato, il Parlamento Europeo o le Regioni) disciplina in completa autonomia le prestazioni conseguibili e le modalità di calcolo senza alcuna interferenza con le norme stabilite per le forme di previdenza pubblica obbligatoria.
I vitalizi, peraltro, si possono cumulare sia tra loro che con le normali pensioni. Ad esempio un deputato che ha ricoperto anche il ruolo presso un assemblea regionale potrà ottenere più pensioni: una a carico della Camera, l'altra a carico dell'Assemblea regionale e un'altra ancora a carico delle forme di previdenza pubbliche obbligatorie per la normale attività di lavoro dipendente, autonoma o professionale.
Il Vitalizio Parlamentare
Per quanto riguarda Deputati e Senatori le prestazioni conseguibili consistono in una pensione diretta di vecchiaia (non c'è quella di anzianità) e in una pensione ai superstiti (non c'è una prestazione di invalidita').
Il vitalizio di vecchiaia si consegue al 65° anno di età dopo cinque anni effettivi di mandato più uno sconto di un anno per ogni anno di mandato parlamentare ulteriormente svolto (con due mandati l'assegno si consegue, quindi, a 60 anni). Sino alla XIII legislatura le regole erano però più favorevoli: bastavano 60 anni ed una legislatura ma, se c'erano più di 15 anni di mandato, si incassava a prescindere dall'età anagrafica.Vale la pena ricordare che per la generalità degli altri lavoratori la pensione si consegue a 67 anni.
A decorrere dalla XVI legislatura è stata, inoltre, soppressa definitivamente la facoltà di riscattare, mediante contribuzione volontaria, gli anni di mandato non esercitati in caso di legislature incomplete (in origine era possibile farlo senza limiti, poi dalla XV legislatura fu inserito il vincolo di almeno 2 anni e sei mesi di mandato). A seguito di tale soppressione i periodi di versamento dei contributi coincidono ora necessariamente con gli anni effettivi di mandato che, pertanto, non devono essere inferiori a 5 anni (rectius: 4 anni, 6 mesi ed un giorno) pena il mancato conseguimento del vitalizio.
Trattamento ai Superstiti
La prestazione ai superstiti spetta a favore del coniuge e/o dei figli sino a 26 anni (o inabili a prescindere dall'età anagrafica) nella misura pari al 60% della pensione spettante al defunto. Per l'attribuzione della prestazione, tuttavia, il parlamentare in carica al 31.12.2011 o cessato dalla carica prima di tale data doveva versare (facoltativamente) un contributo aggiuntivo del 25% per almeno cinque anni. Dal 2012, inoltre, è stata abrogata la norma che consentiva il riscatto dei contributi in favore degli eredi nel caso non fosse maturato il diritto a pensione.
Misura del Vitalizio Parlamentare
Sino alla XIII legislatura l'importo del vitalizio variava da un minimo del 25 per cento a un massimo dell'85,5 per cento dell'indennità parlamentare lorda, a seconda degli anni di mandato parlamentare. Dalla XV legislatura l'importo fu ridotto tra un minimo del 25 per cento a un massimo dell'80 per cento dell'indennità parlamentare raggiungibile con 30 anni di mandato parlamentare. A partire dalla XVI legislatura l'importo dell'assegno vitalizio è stato ulteriormente ridotto da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 60 per cento raggiungibile con 15 anni di mandato parlamentare. Queste regole, in realtà, hanno trovato applicazione sino al 31.12.2011.
Le delibere del 2011 degli uffici di presidenza di Camera e Senato hanno fissato, infatti, a partire dal 1° gennaio 2012, il criterio di alcolo contributivo nel rispetto del principio del pro-rata. Da questa data, pertanto, la pensione viene calcolata sulla base del 33% dell'indennità parlamentare lorda (pari circa a 10.435 euro al mese), di cui l'8,8% a carico del parlamentare e l'altro 24,2% a carico dell'Assemblea Elettiva. Dal 1° gennaio 2019 due delibere congiunte di Camera (si veda qui) e Senato (si veda qui) hanno, infine, disposto il ricalcolo retroattivo con il sistema contributivo anche degli anni di mandato sino al 31 dicembre 2011 (in violazione del principio pro rata). La decisione ha fatto scaturire un ampio contenzioso legale ancora in corso.
Sospensione del vitalizio
Sono stati nel corso del tempo pure rafforzati i meccanismi di sospensione del pagamento del vitalizio qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale. La normativa attuale prevede la sospensione del pagamento della pensione qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. Tale sospensione si applica altresì a tutti gli incarichi incompatibili con lo status di parlamentare - inclusi gli incarichi di Governo, in altri organi costituzionali, nelle Giunte regionali nonché le cariche elettive negli enti territoriali incompatibili con il mandato parlamentare - purché comportino un'indennità pari almeno al 50 per cento dell'indennità parlamentare lorda.
Dal 2015 è stata disposta la cessazione dell'erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni agli ex senatori condannati in via definitiva per reati di particolare gravità.
Livello Regionale
Anche le assemblee regionali sono state coinvolte a partire dal 2011 nel processo di superamento degli assegni vitalizi ridiscplinando la materia verso logiche meno generose. L'intervento si è completato con la legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 965-967 della legge n. 145/2018) con cui è stato stabilito che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2019, le regioni e le province autonome devono rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in essere, nei confronti di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.
I trattamenti previdenziali devono essere ridefiniti sulla base di criteri e parametri definiti in sede di Conferenza Stato-regioni o, in assenza, sulla base del metodo di calcolo contributivo. Il 3 aprile 2019 è stata firmata l'Intesa, tra il Governo, le regioni e le province autonome che definisce le modalità per rideterminare i trattamenti previdenziali. All'esito dell'Intesa tutte le regioni hanno progressivamente recepito i nuovi criteri (qui i dettagli).
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