L'ordinamento riconosce alcune particolari indennità economiche in favore del personale civile e militare dello stato che abbia riportato lesioni o infermità a causa dell'espletamento del proprio servizio.
Vittime del Dovere
L'esigenza di una protezione aggiuntiva nei confronti dei militari e delle forze dell'ordine e, più in generale, dei dipendenti pubblici che siano rimastipermanentemente invalidi o deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività ha nel tempo indotto il legislatore a coniare la categoria delle Vittime del Dovere e a riconoscere una serie di vantaggi economici aggiuntivi rispetto alla generica causa di servizio (es. equo indennizzo, pensione privilegiata, assegni accessori, eccetera). Tali benefici sono stati introdotti a partire dagli anni '80 per poi irrobustirsi in particolare con la legge 266/2005 che ha perseguito l'obiettivo, ancora non pienamente centrato, di armonizzare tale normativa con la più recente riguardante le cd. vittime del terrorismo.
I destinatari
L'articolo 3 della legge 466/1980 ha incluso, in un primo tempo, nelle vittime del dovere: a) i magistrati ordinari, b) i militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, c) i vigili del fuoco, d) gli appartenenti alle Forze armate in servizio d’ordine pubblico o di soccorso, i quali per ferite o lesioni, abbiano riportato un’invalidità permanente non inferiore all’80% della capacità lavorativa o, in ogni caso, la cessazione del rapporto di lavoro.
Il successivo art. 1, co. 562 della legge 266/2005 ha ulteriormente esteso la categoria ricomprendendo in essa tutti i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza d’eventi verificatesi: 1) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 2) nello svolgimento di servizi d’ordine pubblico; 3) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 4) in operazioni di soccorso; 5) in attività di tutela della pubblica incolumità; 6) a causa d’azioni in situazioni d’impiego internazionale, non necessariamente ostili.
I soggetti Equiparati
Il co. 563 del predetto articolo 1 della legge 266/2005 ha, infine, introdotto la categoria dei cd. equiparati alle vittime del dovere individuando in essi coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
I benefici previsti per le vittime del dovere e soggetti equiparati
La legge 266/2005 ha stabilito il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere ovvero ai famigliari superstiti, avvenuta con il DPR 7 luglio 2006, n. 243. Attualmente, pertanto, i benefici consistono nella liquidazione, a partire dal 1.1.2007, di una speciale elargizione pari a 2 mila euro per ogni punto percentuale di invalidità entro un massimo di 200mila euro. In caso di decesso la speciale elargizione viene erogata, nella misura di 200mila euro, nei confronti dei superstiti della vittima.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati con una invalidità non inferiore al 25% ed ai loro familiari superstiti in caso di decesso, oltre alla speciale elargizione, spetta uno speciale assegno vitalizio, non reversibile di 1.033 mensili e l'assegno vitalizio non reversibile, corrisposto a partire dal 26 agosto 2004, pari a 258,23 euro al mese (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, co. 1 del DPR citato).
Le predette provvidenze economiche sono esenti da Irpef e sono soggette, una volta attribuite, alla normale perequazione annuale in materia di pensioni. I benefici vengono concessi su domanda degli interessati ,da presentare alle rispettive amministrazioni d’appartenenza. In caso di decesso della vittima del dovere portatrice di invalidità non inferiore al 25%, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (coniuge, figli minori o maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle se conviventi e a carico) sono attribuite, inoltre, due annualità del trattamento di reversibilità, comprensive della 13^ mensilità.
Altri benefici
Il riconoscimento dello status di vittima del dovere porta con sé ulteriori vantaggi non previsti, ad esempio, con il generico accertamento della causa di servizio. In particolare dal 1° gennaio 2017 la legge di bilancio 2017 ha provveduto alla cancellazione dell'Irpef in modo generalizzato sulle pensioni dirette ed indirette di natura privilegiata (cfr: messaggio inps 3274/2017) conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere (con la sola eccezione della doppia annualità che resta soggetta al prelievo irpef; cfr: Messaggio inps 1412/2017; Circolare Inpdap 18/2011).
Alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati spetta, inoltre:
- 1) l' esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
- 2) l' assunzione diretta (nonché il coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;
- 3) l'accesso a borse di studio per i vari anni scolastici ed accademici universitari;
- 4) l'assistenza psicologica a carico dello Stato;
- 5) l' esenzione dall’imposta di bollo, sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d’imposta;
- 6) la revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, secondo le previgenti disposizioni, e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.
Vittime della Criminalità Organizzata
In aggiunta ai benefici sopra descritti l'articolo 82 della legge 388/2000 riconosce ai magistrati ordinari, ai militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate in servizio d’ordine pubblico o di soccorso, feriti nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose e i superstiti degli stessi uccisi nelle medesime circostanze, la facoltà di opzione, sia per l'invalido che per i superstiti aventi diritto alla speciale elargizione, per un assegno vitalizio, in luogo della stessa (artt. 3 e 5 della legge 302/1990). Altra differenza riguarda l'assegno vitalizio non reversibile spettante all'invalido o ai superstiti in aggiunta alla speciale elargizione. Tale prestazione è corrisposta nei confronti di tali categorie nella misura maggiorata pari a 500 euro al mese, prevista per le cd. vittime del terrorismo.
Trattamento speciale di reversibilità ai superstiti dei caduti
Un ulteriore beneficio è previsto dagli articoli 1897 e 2183 del Dlgs 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare che ha recepito quanto previsto dall'art. 93, co. 6 del DPR 1092/1973) in favore dei soli superstiti del personale militare e delle Forze di Polizia caduti per il compimento di azioni terroristiche criminose o vittime del dovere in servizio d’ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso. A tali soggetti l'ordinamento riconosce, in luogo della pensione privilegiata indiretta, il trattamento di attività in misura pari al trattamento complessivo retributivo percepito dal congiunto all’epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo d’attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all’epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione dell’indennità integrativa speciale che è corrisposta nella misura prevista per i pensionati. Analogo trattamento è riconosciuto anche ai superstiti dei magistrati caduti vittime di attentati terroristici o azioni criminose comunque connesse alle funzioni esercitate (ex articolo 1 della legge 437/1978).
Si tratta di una misura particolarmente favorevole in quanto, in sostanza, garantisce ai superstiti il trattamento che il defunto avrebbe goduto restando in servizio. La misura dell'assegno viene, infatti, riliquidata in relazione ai miglioramenti economici attribuiti al pari grado in servizio nelle corrispondenti posizioni economiche con pari anzianità. I trattamenti in questione, inoltre, sono esenti da Irpef ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, co.5 della legge 407/1998 (cfr: Informativa Inpdap 5/1999).
Approfondimenti: I Benefici previdenziali riconosciuti per le vittime del servizio