Documenti
Disposizioni urgenti per la riqualificazione del territorio della citta' di taranto (DL 129/2012)
DECRETO-LEGGE 7 agosto 2012, n. 129 - Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della citta' di Taranto. (12G0153)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticita' ambientale e sanitaria accertate in relazione al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, individuato come sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, al fine di accelerarne il risanamento ambientale e, nel contempo, di sviluppare interventi di riqualificazione produttiva e infrastrutturali, anche complementari alla bonifica, nonche' di individuare misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, garantendo in tale modo lo sviluppo sostenibile dell'area;
Visto il Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato, il 26 luglio 2012, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto, il Commissario straordinario del porto di Taranto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato: «Protocollo», compresi quelli individuati per un importo complessivo pari ad euro 110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario, di seguito denominato: «Commissario» autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorita' portuale. A tale fine, e' assicurato il coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1 ed il commissario straordinario dell'Autorita' portuale di Taranto.
3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresi' finalizzate, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1 e quelle di cui al comma 3 sono trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario, cui e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale.
5. Il Commissario e' altresi' individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitivita' dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonche' del Programma operativo nazionale reti e mobilita', per un importo pari ad euro 14 milioni.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, il Commissario puo' avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, e puo' in ogni caso avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario puo' altresi' avvalersi di organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle Amministrazioni sottoscrittrici gia' disponibili a legislazione vigente.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere concessi, secondo i criteri e le modalita' previsti dallo stesso articolo 57, anche per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro.
Art. 2
1. L'area industriale di Taranto e' riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012 , n. 83.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Stromboli, addi' 7 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Passera, Ministro dello sviluppo
economico
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Lavoratori Salvaguardati: Il Messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012
Lavoratori Esodati: Il Messaggio Inps numero 13052
Lavoratori Salvaguardati: Pubblichiamo di seguito il messaggio Inps numero 13052 del 3 Agosto 2012
OGGETTO: Salvaguardia ai sensi dell’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e s.m.i. e del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del 1 giugno 2012 (65.000).
NB: alla data del 4 Agosto 2011 il messaggio è stato rimosso dal sito istituzionale Inps.
Messaggio Inps Numero 13052 del 3 Agosto 2012 - Lavoratori Esodati | |
|
Se non visualizzi il file scarica e installa Adobe Acrobat Reader! |
|
{pdf}http://www.businessvox.it/download/messaggio_numero_13052.pdf|height:1000|width:620|app:adobe{/pdf}
Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute (Dlgs n. 106/2012)
DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 106 - Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (12G0127)
Capo I
Riordino dell'Istituto superiore di sanita'
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute;
Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ed, in particolare l'articolo 1, comma 2 che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per l'esercizio della delega di cui al predetto articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero della salute;
Visto l'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l'articolo 5, comma 4;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni, recante il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 1994, n. 190, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
Visto l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, con cui l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e' stata ridenominata «Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali», e qualificata quale organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Ministro della sanita', in data 31 maggio 2001, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001;
Visto il decreto del Ministro della salute 16 gennaio 2006, recante modifiche dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 giugno 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Programmazione delle attivita'
1. L'Istituto superiore di sanita', di seguito denominato «Istituto», adotta un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente, in conformita' alle finalita' ed obiettivi ad esso demandati, ed in coerenza anche con le linee di indirizzo e di programmazione relative al Centro nazionale per i trapianti di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91 e al Centro nazionale sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, definite dal Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, definisce i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui e' articolato. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, alla quale si applica l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con l'approvazione da parte del Ministero della salute, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del dipartimento della funzione pubblica.
3. Il piano, predisposto dal presidente dell'Istituto, e' reso pubblico per almeno trenta giorni, al fine della formulazione da parte del personale dell'Istituto di eventuali osservazioni. Il piano e' deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Comitato scientifico, ed e' approvato dal Ministro della salute, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento con il programma di ricerca individuato dal Piano sanitario nazionale.
4. Il Ministro della salute presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.
Art. 2
Statuto
1. L'Istituto disciplina le proprie funzioni attraverso lo statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e dei principi contenuti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, nonche' dell'autonomia di ricerca nel rispetto delle direttive del piano sanitario nazionale, sulla base del criterio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilita' gestionali, nonche' tra attivita' valutative e di controllo, in attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa.
2. In particolare, lo statuto:
a) specifica ed articola le funzioni dell'Istituto, tenuto conto del relativo modello strutturale di organizzazione, determina le modalita' di funzionamento degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonche' l'adozione di forme e modelli organizzativi che assicurino la trasparenza e l'efficienza della gestione, anche attraverso strutture di missione temporanee, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la realizzazione di progetti;
b) specifica ed articola le attribuzioni degli organi di cui all'articolo 4 e ne determina le modalita' di funzionamento adeguandole alle funzioni del Ministero della salute ed ai compiti di vigilanza spettanti al medesimo;
c) determina le modalita' dell'organizzazione dell'Istituto in aree operative rispettando le norme istitutive e valorizzando l'autonomia funzionale del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, in quanto strutture specializzate;
d) disciplina l'istituzione e le modalita' di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
e) prevede che in caso di mancata costituzione degli organi o in caso di loro impossibilita' di funzionamento, il Ministro della salute nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario, per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo statuto prevede altresi' che entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione, secondo le modalita' previste dal presente decreto legislativo.
3. Lo statuto e' deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato scientifico, a maggioranza assoluta dei componenti, ed approvato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di legittimita' e di merito.
4. In sede di prima attuazione, lo statuto e' deliberato, a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previo parere del Comitato scientifico e sentite le organizzazioni sindacali, dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, nominato nelle forme e nei modi di cui all'articolo 7, integrato, esclusivamente a tal fine, da quattro esperti nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro della salute, dotati di specifiche competenze in relazione alle finalita' dell'Istituto ed al particolare compito conferito. Agli esperti non e' riconosciuto alcun compenso o indennita'.
5. Decorso il termine per l'approvazione, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede in via sostitutiva.
6. Lo statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3
Regolamenti
1. I regolamenti dell'Istituto sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e adottati dal Presidente. I regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto sono adottati su parere del Comitato scientifico.
2. I regolamenti relativi al personale sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita' sono approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli altri regolamenti sono approvati dal Ministro della salute.
3. L'ordinamento del personale e la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile, si conformano ai principi e alle vigenti disposizioni sull'amministrazione e contabilita' pubblica e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicita' ed efficacia della gestione.
4. I regolamenti relativi al personale, sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1:
a) individuano gli uffici di livello dirigenziale generale e gli uffici di livello dirigenziale in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, eliminando ogni duplicazione organizzativa, assicurando la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica, la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, nonche' la razionalizzazione delle strutture organizzative con compiti di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
b) determinano la dotazione organica in conformita' alla normativa vigente sulla dirigenza pubblica e in particolare all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, tenendo conto delle esigenze delle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) in modo che il personale utilizzato per funzioni di gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorato e contabilita' non ecceda comunque, a regime, il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dall'Istituto;
c) determinano, nell'ambito della dotazione organica complessiva dell'Istituto e nel rispetto di quanto previsto al comma 5, lettere b) e c), l'organico funzionale del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 1, comma 1.
5. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita':
a) prevedono la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa nei sensi di cui al comma 4;
b) disciplinano le modalita' attraverso le quali, al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonche' di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanita' pubblica loro attribuiti dalla legge, i Centri di cui al comma 4, lettera c), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulano accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, ovvero stipulano, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca o di collaborazione nazionali ed internazionali, contratti di lavoro nell'ambito dell'organico funzionale, secondo le modalita' previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile;
c) disciplinano le modalita' attraverso le quali detti Centri utilizzano le risorse strumentali e di supporto dell'Istituto anche al fine di soddisfare le loro esigenze tecniche e logistiche.
6. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
7. I regolamenti di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni in contrasto o in deroga a quanto stabilito nello statuto.
Art. 4
Organi
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente dell'Istituto e' scelto tra personalita' appartenenti alla comunita' scientifica, dotato di alta e riconosciuta professionalita' documentata attraverso la presentazione di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attivita' dell'Istituto medesimo, ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute; se professore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.
4. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, del piano triennale e degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie e di verifica della compatibilita' finanziaria dei piani e progetti di ricerca. Il Consiglio di amministrazione determina, altresi', gli organici del personale sulla base del piano triennale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. Il Consiglio d'amministrazione e' nominato dal Ministro della salute, dura in carica quattro anni, ed e' composto da cinque membri: il Presidente e quattro esperti di alta, e riconosciuta professionalita' documentata attraverso la presentazione di curricula, professionalita' nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, cosi' individuati:
a) un esperto designato dal Ministro della salute;
b) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. Il Comitato scientifico e' l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' scientifica dell'Istituto.
7. Il Comitato scientifico e' nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica quattro anni ed e' composto dal Presidente e da dieci esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalita' nelle materie che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, cosi' individuati:
a) due esperti eletti dai ricercatori dell'Istituto;
b) due esperti designati dal Ministro della salute;
c) un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico;
f) un esperto designato dal Ministro degli affari esteri;
g) due esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
8. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri effettivi di cui due designati dal Ministro della salute e uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che designa anche il membro supplente. I revisori, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. L'indennita' del Presidente e gli emolumenti, i gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese dei componenti degli organi dell'Istituto, sono determinati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 5
Direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato dal Ministro della salute su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione ed e' scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente e di comprovata esperienza amministrativa e gestionale. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La determinazione del trattamento economico del direttore generale e' regolata dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
2. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione dell'Istituto e ne adotta gli atti che non siano di competenza specifica del Presidente o dei dirigenti, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Art. 6
Incompatibilita'
1. Il Presidente e il Direttore generale dell'Istituto non possono essere amministratori o dipendenti di societa', ne' ricoprire incarichi retribuiti anche di consulenza. Il Direttore generale non puo', altresi', svolgere attivita' libero professionale.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipino a programmi di ricerca nei quali e' presente l'Istituto.
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Gli organi dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento di quelli di nuova istituzione.
2. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 8
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, sono abrogati:
a) la legge 7 agosto 1973, n. 519;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ad eccezione dell'articolo 1.
2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo.
Capo II
Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali
Art. 9
Modalita' di esercizio delle funzioni
1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», d'intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per lo svolgimento delle attivita' di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attivita' di sanita' pubblica veterinaria.
2. Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unita' sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unita' sanitarie locali sono gratuite.
3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di cui al comma 2, svolgere attivita' di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.
4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali e' prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministro della salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Art. 10
Principi per l'esercizio delle competenze regionali
1. Le regioni disciplinano le modalita' gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonche' l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:
a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'attivita' amministrativa;
b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso:
1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilita' non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.
2. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni provvedono di concerto.
3. Il piano sanitario regionale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attivita' degli Istituti. La programmazione regionale prevede le modalita' di raccordo tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione.
Art. 11
Organi
1. Sono organi degli Istituti:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attivita' dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e' nominato dal Presidente della Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate, ed e' composto da tre a cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalita' ed esperienza in materia di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute e gli altri designati in relazione alle Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti.
3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, puo' essere sciolto dal Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
c) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
4. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. Il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, i Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attivita' scientifica. Il direttore generale e' nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute.
6. Il direttore generale e' scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanita' pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
7. Il direttore generale e' coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.
8. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dura in carica tre anni. Il collegio e' composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibili con il presente decreto legislativo.
Art. 12
Statuto e regolamento
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto e' approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale, su conforme parere delle Regioni e delle Province autonome competenti in caso di istituti interregionali. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma, assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto interessato, nomina un apposito commissario, che provvede agli atti ed i provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine, la Regione o la Provincia autonoma provvede ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 1.
3. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4.
Art. 13
Comitato di supporto strategico
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute, e' costituito, presso il Dipartimento per la sanita' veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale. L'incarico di componente del Comitato e' a titolo gratuito.
2. Il Comitato svolge attivita' di supporto strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica con l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate anche le modalita' di funzionamento del Comitato.
Art. 14
Controlli
1. Ferme restando le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi 3 e 4 e 12, comma 2, al controllo sugli atti degli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Art. 15
Disposizioni transitorie
1. In caso di mancata costituzione degli organi si applicano l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei revisori dei conti l'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilita' di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.
2. Il Comitato istituito, in attuazione dell'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell'8 novembre 2008, e' prorogato fino all'insediamento del Comitato di cui all'articolo 13.
Art. 16
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il presente decreto legislativo.
2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo.
Capo III
Riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
Art. 17
Statuto e regolamento di organizzazione e funzionamento
1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di seguito denominata «Agenzia» disciplina l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla normativa vigente e l'organizzazione attraverso lo statuto, deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed approvato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo controllo di legittimita' e di merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Decorso il predetto termine il Ministro della salute provvede in via sostitutiva.
2. In particolare lo statuto:
a) determina le modalita' di organizzazione dell'Agenzia sulla base del principio di separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo, di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, dei compiti istituzionali affidati alla medesima, prevedendo l'accorpamento delle aree funzionali che svolgono attivita' omogenee;
b) specifica e articola le attribuzioni degli organi di cui all'articolo 18 e le modalita' di funzionamento.
Art. 18
Modificazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 2
(Organi)
1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche unificata con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le regioni e sovrintende al complesso dell'attivita' dell'Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati.»;
b) all'articolo 2, comma 3, il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza documentata attraverso la presentazione di curricula, in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalita', una sola volta.»;
c) all'articolo 2, i commi 4 e 5 sono abrogati;
d) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis
(Direttore generale)
1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima. Il direttore generale, se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
2. La nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, come introdotto dal comma 1, lettera d), avviene alla scadenza dell'incarico conferito al direttore dell'Agenzia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012.
Art. 19
Regolamento di amministrazione e del personale
1. Con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le modifiche necessarie per l'adeguamento del regolamento dell'Agenzia approvato con decreto del Ministro della salute in data 28 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, alle norme del presente decreto e a quelle statutarie, disciplinando la gestione amministrativa e contabile nonche' l'ordinamento del personale. Il regolamento provvede altresi' alla rimodulazione della pianta organica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' alla riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, fino a un massimo di sette unita', nonche' alla definizione delle modalita' e criteri per la stipula di contratti di collaborazione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente, per le attivita' di supporto alle regioni, con priorita' per quelle impegnate nei piani di rientro.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al comma 1. Tali modificazioni restano in vigore fino all'esercizio dell'autonomia regolamentare di cui al comma 1.
Capo IV
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Art. 20
Riordino
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, di seguito denominata «LILT», ente pubblico su base associativa, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al proprio riordino secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dal presente capo.
2. Con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, la LILT adegua il proprio statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21
Organi centrali
1) Sono organi centrali della LILT:
a) il Consiglio direttivo nazionale;
b) il Presidente nazionale;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Consiglio direttivo nazionale e' composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre soci eletti dall'assemblea dei Presidenti sezionali e dai Commissari in assenza del presidente.
3. Il presidente e' scelto tra personalita' di riconosciuta competenza e professionalita', documentata attraverso la presentazione di curricula.
Art. 22
Articolazione della LILT
1. La LILT, si articola in una sede centrale ente pubblico su base associativa, e in sezioni provinciali, organismi associativi autonomi privati.
2. Per la promozione di iniziative di interesse regionale, le sezioni provinciali della LILT, nell'ambito della propria autonomia, possono costituire, a livello regionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dalla sede centrale, l'Unione delle sezioni provinciali LILT, nominando il relativo coordinatore.
3. La LILT puo' procedere alla costituzione, nel rispetto della normativa vigente, di una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attivita' istituzionali.
Art. 23
Disposizioni transitorie
1. Gli organi della LILT devono essere rinnovati entro i successivi centottanta giorni dall'approvazione del nuovo statuto di cui all'articolo 20, comma 2.
2. In caso di mancata approvazione dello statuto o di costituzione degli organi nei termini di cui all'articolo 20, comma 2 e del comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione secondo le modalita' previste dal presente decreto legislativo.
Capo V
Norme finali
Art. 24
Invarianza di oneri
1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Balduzzi, Ministro della salute
Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Passera, Ministro dello sviluppo
economico
Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
Attuazione della Direttiva UE 2010/30 relativa all'etichettatura uniforme dei prodotti (Dlgs 104/2012)
DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 104 - Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. (12G0126)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visti i regolamenti delegati (CE) n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010 e n. 1062/2010 della Commissione, tutti del 28 settembre 2010, che integrano la citata direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia, rispettivamente, delle lavastoviglie per uso domestico, degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, delle lavatrici per uso domestico e dei televisori;
Visto il regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 47;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, nel quadro di armonizzazione istituito dall'Unione europea, le misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche' informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti piu' efficienti.
2. Il presente decreto si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso.
3. Il presente decreto non si applica:
a) ai prodotti usati;
b) ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;
c) alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto connesso all'energia o prodotto: qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia disciplinati dal presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali e di cui e' possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;
b) scheda: una tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;
c) altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto durante il normale funzionamento;
d) informazioni complementari: altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali sulla base di dati quantificabili;
e) impatto diretto: l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l'uso;
f) impatto indiretto: l'impatto dei prodotti che non consumano energia ma contribuiscono alla conservazione dell'energia durante l'uso;
g) distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali;
h) fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi e' considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto;
i) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell'Unione europea un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno dell'Unione, contro compenso o anche a titolo gratuito ed a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
l) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nell'Unione;
m) uso non autorizzato dell'etichetta: l'uso dell'etichetta, da parte di un soggetto diverso dalle istituzioni dello Stato membro o delle istituzioni dell'Unione europea, in una maniera non prevista dal presente decreto o da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE;
n) atto delegato: regolamento delegato mediante il quale la Commissione dell'Unione europea definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e secondo le procedure e le condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 della medesima direttiva.
Art. 3
Obblighi e divieti in materia di informazione
1. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonche', ove utilizzate, di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari, ai sensi degli atti delegati, sono rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, affitto, locazione finanziaria - vendita, o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via Internet.
2. Le informazioni di cui al comma 1, riguardanti i prodotti da incasso o installati sono fornite solo ove richiesto dal relativo atto delegato.
3. La pubblicita' di uno specifico modello di prodotto connesso all'energia disciplinato da un atto delegato, in cui figurano informazioni relative al consumo energetico o sul prezzo, deve includere un riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.
4. Il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all'energia che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto ivi compresi, in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure disponibili in formato elettronico, deve fornire agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.
5. E' vietata l'apposizione di etichette, marchi, simboli o iscrizioni, non conformi ai requisiti dal presente decreto e dei pertinenti atti delegati previsti dalla direttiva 2010/30/UE, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche' per i prodotti non contemplati da tali atti delegati.
6. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'etichettatura volontaria conforme ai principi del presente decreto per i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione e non sono ancora oggetto di atti delegati. Tale autorizzazione e' concessa fino alla data di applicazione dei pertinenti atti delegati e limitatamente ai casi in cui i prodotti interessati e le indicazioni ovvero i parametri da riportare sulle relative etichette sono concordati mediante protocolli di intesa stipulati tra le associazioni di categoria piu' rappresentative del settore interessato e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Detti protocolli d'intesa prevedono in particolare:
a) le modalita' per l'effettuazione di controlli a campione sui prodotti, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate;
b) il tipo di prove e le modalita' di esecuzione delle prove da effettuare, con onere a carico delle associazioni o delle imprese interessate, ai fini della verifica della corrispondenza dei parametri indicati;
c) le modalita' di revisione del protocollo quando e' necessario procedere all'aggiornamento dello stesso.
Art. 4
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sulla conformita' dei prodotti alle disposizioni del presente decreto legislativo sono esercitate dal Ministero dello sviluppo economico. Quest'ultimo si avvale a tale fine, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'ENEA, ai sensi dell'articolo 11, e puo' avvalersi per le prove necessarie in sede di controllo, con onere a carico dei fornitori, anche di organismi di valutazione della conformita' come previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008.
4. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre Amministrazioni responsabili dei controlli, in attuazione del presente decreto, cooperano fra di loro e si forniscono reciprocamente, anche al fine di fornirle alla Commissione dell'Unione europea, informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico assicura il necessario coordinamento con le altre Amministrazioni interessate, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni, collabora con le Autorita' responsabili dell'applicazione della direttiva 2010/30/UE negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni interessate si avvalgono quanto piu' possibile dei mezzi di comunicazione elettronica e, in particolare, di quelli supportati dai pertinenti programmi dell'Unione europea, e garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonche' la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura.
Art. 5
Responsabilita' dei fornitori
1. I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscono un'etichetta e una scheda in conformita' al presente decreto e al pertinente atto delegato.
2. I fornitori producono una documentazione tecnica, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunita', e sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:
a) la descrizione generale del prodotto;
b) ove disponibili, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
c) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione e nelle relative norme nazionali di attuazione;
d) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.
3. Ai fini di cui al comma 2 i fornitori possono avvalersi di documentazione gia' predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione.
4. I fornitori tengono la documentazione tecnica di cui al comma 2 a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.
5. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero o delle altre Amministrazioni responsabili della sorveglianza del mercato.
6. In seguito ad una richiesta motivata da parte del Ministero dello sviluppo economico o delle altre Amministrazioni responsabili dei controlli, il fornitore fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fornitore sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dal Ministero dello sviluppo economico, questo puo' fissare a tal fine un termine pari a trenta giorni, a meno che non vi siano elementi di gravita' ed urgenza e imminenti che giustificano una scadenza piu' breve.
7. Riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscono gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. Fatta salva la facolta' dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinche' le etichette vengano prontamente consegnate.
8. Oltre alle etichette, i fornitori forniscono una scheda relativa al prodotto e la inseriscono in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest'ultimo fornisce le schede insieme all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto.
9. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite. La fornitura dell'etichetta e della scheda consente di presupporre il consenso del fornitore alla pubblicazione delle informazioni in esse riportate.
Art. 6
Responsabilita' dei distributori
1. I distributori espongono nella posizione specificata nel relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. La scheda informativa e' redatta in lingua italiana.
Art. 7
Vendita a distanza
1. Per i casi in cui i prodotti sono posti in vendita, affitto o locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, si applicano le disposizioni dei pertinenti atti delegati atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali sono fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto nonche' a specificare, se del caso, le modalita' di apposizione dell'etichetta e della scheda o delle informazioni indicate sull'etichetta o nella scheda o della loro fornitura al potenziale utilizzatore finale.
Art. 8
Libera circolazione
1. E' consentita l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio, dei prodotti che sono oggetto del presente decreto e dell'atto delegato applicabile solo se tali prodotti sono conformi ad essi.
2. Le etichette e le schede sono considerate conformi al presente decreto e agli atti delegati fino a prova contraria. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ha motivo di sospettare che dette informazioni non sono corrette prescrive ai fornitori di comprovare, entro un termine congruo e determinato e in conformita' all'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede.
Art. 9
Appalti pubblici e incentivi
1. Se un prodotto e' contemplato da un atto delegato le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla parte II del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che non rientrano nei settori di cui agli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 30 del medesimo decreto legislativo, acquistano ove possibile soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilita' economica, idoneita' tecnica e adeguata concorrenza.
2. Il comma 1 si applica ai contratti aventi un importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per un prodotto contemplato da un atto delegato, esse si prefiggono i massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di efficienza energetica di cui al relativo atto delegato. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente decreto.
4. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi per determinati prodotti, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono e producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati, tranne quando impongono livelli di prestazione piu' elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato. Possono essere imposti livelli di prestazione piu' elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell'atto delegato.
Art. 10
Funzioni e responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico
1. Il Ministero dello sviluppo economico che esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4:
a) vigila affinche' i fornitori e i distributori rispettino le prescrizioni del presente decreto e dei pertinenti atti delegati e, in particolare, adempiano agli obblighi stabiliti agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto;
b) promuove campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso piu' responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali in particolare in occasione dell'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sulla conservazione dell'energia in generale e per i singoli prodotti oggetto delle disposizioni del presente decreto e dei relativi atti delegati;
c) organizza controlli della conformita' dei prodotti oggetto del presente decreto e del pertinente atto delegato e, a tale fine, dispone il prelievo, presso il fornitore o distributore, di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformita' ed esige dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nel presente decreto e nel pertinente atto delegato applicabile;
d) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
e) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato e, in particolare, informa la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei provvedimenti di ritiro dal mercato o di divieto di immissione sul mercato adottati e, ogni quattro anni, trasmette alla Commissione una relazione in merito alle attivita' di controllo dell'applicazione della normativa ed al livello di conformita' all'interno del territorio nazionale.
Art. 11
Supporto dell'ENEA all'attivita' di vigilanza
1. L'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fornisce supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza ad esso assegnate. Per tali finalita', il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale, in particolare, dell'apporto e delle competenze dell'ENEA per l'esame delle risultanze emerse nei controlli di cui all'articolo 12 e si puo' avvalere dell'apporto dei laboratori dell'ENEA per l'effettuazione delle prove necessarie nell'ambito delle attivita' di vigilanza.
Art. 12
Controlli e poteri inerenti l'attivita' di vigilanza
1. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta con riferimento al presente decreto e al pertinente atto delegato applicabile al prodotto che l'etichetta prevista e' assente, incompleta o inesatta, o che la scheda prevista e' assente o incompleta o inesatta o non redatta in lingua italiana, o che la documentazione tecnica e' incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la contemporanea mancanza dell'etichetta e della scheda o che la documentazione tecnica e' assente o non e' tenuta a disposizione o messa a disposizione entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma 5, dispone nei confronti del fornitore il divieto di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio del prodotto, ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, quando accerta la presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate o di simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni disponendo il divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio. Decorso inutilmente tale termine, vieta definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo.
4. Le misure di cui ai commi da 1 a 3 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile ricorrere. I costi relativi sono a carico dei fornitori e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.
Art. 13
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 4.000 a 40.000 euro, il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3;
b) da 3.000 a 30.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non e' tenuta a disposizione o non e' messa a disposizione entro i termini stabiliti;
c) da 2.000 a 20.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso;
d) da 1.000 a 10.000 euro, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda;
e) da 500 a 5.000 euro, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non e' apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non e' redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.
2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 14
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, di attuazione della direttiva, 79/530/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1979, relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici;
c) l'articolo 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sull'etichettatura degli apparecchi di riscaldamento;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.784, di attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo degli apparecchi domestici;
e) i seguenti provvedimenti attuativi della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni:
1) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998;
2) gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998;
3) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 2005;
f) limitatamente alle disposizioni relative alle lavatrici per uso domestico, gli allegati I-a, II-a, III-a e IV-a del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e 96/60/CE del Consiglio del 19 settembre 1996, che stabiliscono modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e delle lavasciuga ad uso domestico;
g) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1999, recante modalita' di applicazione della etichettatura energetica alle lavastoviglie ad uso domestico, in conformita' alle direttive comunitarie 92/75/CE e 97/17/CE.
2. Per effetto dell'applicazione delle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria, e' abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002, che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.
Art. 15
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 16
Disposizione transitoria ed entrata in vigore
1. I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati.
2. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere applicate per i prodotti gia' soggetti in base a tali norme ad obblighi di etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Passera, Ministro dello sviluppo
economico
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
Lavoratori Salvaguardati - Messaggio Inps numero 12196 del 20 Luglio 2012
L'Inps con il messaggio numero 12196 del 20 Luglio 2012 avvia le procedure ufficiali per la comunicazione ai primi 65mila lavoratori salvaguardati della possibilità di accedere alle previgenti regole di pensionamento e di decorrenza.
Di seguito il testo ufficiale del Messaggio.
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Comunicazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 20-07-2012
Messaggio n. 12196
OGGETTO: Piano operativo per la verifica del diritto a pensione a favore dei lavoratori salvaguardati.
La registrazione da parte della Corte dei conti il 12 luglio 2012 del Decreto ministeriale 1° giugno 2012, in applicazione dell’articolo 24, commi 14 e 15, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato all’art. 6 e 6-bis del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012, completa il quadro normativo previsto dal legislatore in favore di quei lavoratori, cosiddetti salvaguardati.
Questi ultimi, in presenza di appositi requisiti, potranno essere ammessi ai trattamenti di pensione sulla base dei criteri di accesso antecedenti la riforma introdotta dalla sopra citata normativa.
Ciò premesso, col presente messaggio si dà avvio al piano delle attività, che coinvolgerà sia le strutture centrali che quelle territoriali dell’Istituto e che dovrà portare, nel più breve termine possibile e comunque entro il prossimo 30 settembre, alla verifica, nei confronti dei lavoratori salvaguardati, del diritto a pensione secondo le previgenti regole.
1. Invio alle Sedi delle liste SICO-SALVAGUARDATI
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, col supporto della Direzione centrale Pensioni e della Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, ha provveduto ad estrarre dagli archivi gestionali le posizioni assicurative dei lavoratori potenziali beneficiari delle disposizioni di salvaguardia.
Per i potenziali beneficiari della deroga in argomento deve essere in concreto accertato il diritto al trattamento pensionistico secondo i previgenti requisiti. A tale scopo sono state inviate alle Direzioni provinciali speciali liste SICO, denominate SICO-SALVAGUARDATI. Le Sedi dovranno aggiornare e validare le posizioni assicurative contenute in tali liste secondo le consuete modalità. Le attività in questione dovranno essere ultimate inderogabilmente entro il 21 settembre prossimo.
A breve sarà disponibile nell’intranet aziendale, sezione assicurato pensionato, all’interno della procedura WEBDOM, una nuova funzione denominata MONITORAGGIO 65MILA che consentirà alle Sedi di segnalare l’avvenuto accertamento del perfezionamento dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione antecedenti la riforma introdotta dalla legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni.
Con successivo messaggio verranno fornite le necessarie istruzioni tecniche.
2. Invio agli assicurati della comunicazione dell’avvio del processo di verifica del diritto a pensione
Al fine di rendere più efficace e trasparente il procedimento di verifica del diritto alla pensione a favore dei lavoratori cosiddetti salvaguardati, si è ritenuto necessario coinvolgere i potenziali beneficiari inviando loro una comunicazione (vedi schema allegato al presente messaggio). Nella lettera, oltre ad informare il cittadino di tale circostanza, si invita lo stesso a prendere visione del proprio estratto-conto previdenziale, ad attivarsi con la prenotazione di un appuntamento presso la struttura INPS territorialmente competente nel caso riscontri carenze od inesattezze nell’estratto, nonchè a dotarsi di PIN dispositivo per la presentazione a tempo debito della domanda di prestazione.
Qualora potenziali beneficiari non inseriti nelle liste SICO-SALVAGUARDATI dovessero richiedere un appuntamento presso la Sede INPS di competenza, quest’ultima avrà cura di accertare l’eventuale diritto del soggetto interessato per la conseguente segnalazione nell’applicativo MONITORAGGIO 65MILA in corso di predisposizione.
3. Campagna di comunicazione tramite CCM (Contact Center Multicanale)
L’invio della comunicazione di cui al punto precedente sarà accompagnata da una specifica campagna informativa.
In particolare, per meglio gestire la domanda di consulenza che certamente seguirà la ricezione delle comunicazioni da parte dell’utenza in questione, in una logica di proattività, il CCM procederà a contattare i potenziali beneficiari delle norme di salvaguardia, preavvisandoli dell’invio della comunicazione da parte dell’INPS e rappresentando loro la possibilità di fissare un appuntamento con un funzionario di Sede, per ricevere la consulenza e l’assistenza che fosse ritenuta necessaria.
4. Istituzione presso le Agenzie del punto di consulenza denominato Sportello Amico
Il sistema di customer care adottato dall’Istituto, come compiutamente descritto con le circolari n.113/2011, n.135/2011 e n.66/2012, assume come centrale e, tendenzialmente, esclusiva la modalità di gestione per appuntamento delle richieste di consulenza personalizzata.
Tale modalità permette, attraverso la preventiva istruttorioa, o addirittura, soluzione soluzione delle problematiche rappresentate dal cittadino a motivazione della richiesta di accesso all’ufficio, di ottenere la massima efficacia del momento consulenziale.
In tale contesto, l’Istituto ha avviato la progettazione di una modalità particolare, denominata Sportello amico, dedicata alla gestione di target specifici di utenza, caratterizzati da particolare fragilità sociale ed economica, principalmente nell’ambito dell’area del recupero dei crediti contributivi o derivanti da prestazioni indebite.
I connotati caratterizzanti di tale modalità possono essere sintetizzati nei seguenti:
- facilità nell’accesso all’appuntamento fin dal momento del contatto telefonico,
- particolare attitudine alla relazione con un pubblico bisognoso di particolare attenzione, dei funzionari addetti al presidio dello specifico punto di consulenza.
Nelle more del dimensionamento, rispetto alla domanda di servizio proveniente dai segmenti di utenza sopra descritti, per ciascuna struttura territoriale dei punti di consulenza in questione, in considerazione anche della concentrazione delle ferie estive nei mesi di luglio ed agosto, si dispone che presso ciascuna Agenzia interna, complessa e territoriale, sia profilato al momento in Agenda Appuntamenti uno Sportello amico, destinato, in questa prima fase sperimentale, ad accogliere le richieste provenienti dai lavoratori salvaguardati.
La profilazione verrà effettuata a livello centrale, mentre ciascuna struttura territoriale dovrà provvedere a definire l’orario di ricevimento, che, conformemente a quanto stabilito dalla circolare n.66/2012, non potrà essere inferiore fin da adesso a 28 ore settimanali per le Agenzie interne e complesse, ridotte a 20 per le Agenzie territoriali.
5. Ruolo delle Direzioni regionali e completamento del piano di attività con l’invio centralizzato dell’esito della verifica del diritto a pensione
Le Direzioni regionali garantiranno, secondo l’attuale assetto ordinamentale, la puntuale e tempestiva applicazione delle disposizioni sopra descritte da parte delle strutture territoriali dipendenti, con riguardo tanto all’aggiornamento delle posizioni assicurative, quanto all’erogazione del servizio di consulenza.
Le Direzioni regionali, inoltre, dovranno dare comunicazione alla Direzione centrale Organizzazione del completamento delle lavorazioni delle liste SICO-SALVAGUARDATI.
Una volta terminate, infatti, sull’intero territorio nazionale le operazioni indicate al precedente punto 2, si procederà all’invio centralizzato dell’esito della verifica del diritto a pensione agli utenti interessati, presso il relativo domicilio.
Allegati