Pubblichiamo di seguito il messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 recante le modalità per usufruire della tutela prevista in favore dei 65mila lavoratori salvaguardati ai sensi del decreto interminesteriale del 1° Giugno 2012
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Organizzazione
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Direzione Centrale Previdenza Gestione ex Inpdap
Direzione Prestazioni Previdenziali Gestione ex Enpals
L’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2-ter e quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (allegati n. 1 e 2), stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011 continuano ad applicarsi a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Tali lavoratori continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia o anzianità:
- sulla base dei requisiti vigenti anteriormente al 6/12/2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;
- sulla base del regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 122/2010 (finestra mobile).
La salvaguardia si applica entro i limiti delle risorse stabilite, fino al 2019, dal comma 15 dell’articolo 24 citato in premessa .
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012 (allegato 3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 24 luglio 2012 , ha determinato in 65.000 unità il limite massimo numerico dei beneficiari della deroga di cui al richiamato comma 14, nonché le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento.
Con messaggio n. 12196 del 20/07/2012, pubblicato sul sito internet dell’Istituto, sono state fornite le prime indicazioni in merito al processo di verifica del diritto a pensione dei potenziali beneficiari della salvaguardia in argomento, che maturano i requisiti per il diritto e per l’accesso al trattamento pensionistico sino al 2019.
Il presente messaggio contiene le prime istruzioni operative al riguardo e, in allegato, fornisceun riepilogo della normativa vigente alla data del 5 dicembre 2011 a cui fare riferimento ai fini della individuazione dei requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche nei confronti dei potenziali beneficiari delle disposizioni in oggetto (allegato 4).
1. Tipologie di lavoratori e criteri di salvaguardia
Preliminarmente, si elencano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio:
Lavoratori di cui all’ARTICOLO 24, COMMA 14, LEGGE 214/2011 come modificato ed integrato dall’articolo 6, comma 2-ter, e quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 |
DECRETO INTERMINISTERIALE ATTUATIVO ARTICOLO 24 COMMA 15 LEGGE 214/2011 Criteri per la definizione della platea |
MOBILITA’ ORDINARIA, lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni |
Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011
Data cessazione attività entro il 4/12/2011
Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità(art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991) |
MOBILITA’ LUNGA lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni |
Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011
Data cessazione attività entro il 4/12/2011 |
TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28,della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011 NONCHE’ Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età |
PROSECUTORI VOLONTARI lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione |
Autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011
non rioccupati dopo l’autorizzazione
con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011
decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013 |
ESONERATI lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 |
Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011
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IN CONGEDO PER ASSISTENZA FIGLI DISABILI lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151 |
In congedo al 31/10/2011
beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione
perfezionamento requisito contributivo entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo |
lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011:
in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale
|
Data cessazione entro il 31/12/2011
Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro
Decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013 |
Nelle prime tre categorie rientrano anche i soggetti (cd. “10mila”) già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 ( cd. “finestra mobile”). Tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della suddetta deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214/2011 e s.m.i.
Il decreto interministeriale del 1° giugno 2012, inoltre, ripartisce fra le categorie sopra indicate i posti disponibili:
Tipologia lavoratore |
Numero |
in mobilità ordinaria |
25.590 |
in mobilità lunga |
3460 |
con prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore |
17.710 |
autorizzati ai versamenti volontari |
10.250 |
con esonero in corso |
950 |
in congedo per assistenza figli con disabilità |
150 |
cessati |
6.890 |
TOTALE |
65.000 |
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