Esodati, la relazione tecnica della Camera alla sesta salvaguardia
E' stata resa oggi disponibile dall'ufficio Bilancio della Camera dei deputati la relazione tecnica al progetto presentato dal Ministro Poletti in materia di sesta salvaguardia. Kamsin Il documento ufficiale, disponibile in allegato per i lettori, conferma sostanzialmente quanto era stato anticipato nei giorni scorsi su Pensioni Oggi circa l'ampliamento delle deroghe in favore di ulteriori 32.100 unità dei lavoratori che potranno fruire delle regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore del Dl 201/2011.
Si ricorda che la proposta governativa estende (o meglio "riarticola") le esistenti salvaguardie con riguardo: a) ai lavoratori in mobilità (5.500 soggetti); b) ai prosecutori volontari (12.000 soggetti); c) ai lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi, licenziati individuali (8.800 soggetti); d) ai lavoratori in congedo per la cura di parenti disabili (1.800 soggetti). Ed estende inoltre la platea dei beneficiari anche ad una nuova categoria: e) i cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato (4mila soggetti).
Intervento che viene attuato, come già detto, attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziarie e 24mila già finanziate ma non utilizzate. Si tratta nello specifico di 20mila posizioni derivanti dalla seconda salvaguardia che viene pertanto ridotta da 55mila a 35mila posizioni (con un intervento chirurgico sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 che riduce la capienza del contingente da 40mila a 20mila posti) e da 4mila posizioni rese disponibili nella quarta salvaguardia che vede ridursi la capienza del contingente dei cessati unilaterali da 6.500 posizioni a 2.500 (l'intervento opera sull'articolo 11, comma 2 del Dl 102/2013). Qui il testo della proposta di legge in materia di sesta salvaguardia.
Si ricorda che i profili di tutela individuati dalle lettere da b) a e) vedono allargarsi il vincolo della decorrenza al 6.1.2016; mentre con riferimento alla lettera a) si prevede la necessità di perfezionare il diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità ovvero entro i 12 mesi dalla scadenza della stessa mediante il versamento dei contributi volontari. Si ricorda tuttavia che il testo è un emendamento e pertanto potrà essere oggetto di modifiche in sede Parlamentare.
Zedde
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