Messaggio Inps 3618/2014
L'Inps comunica con il messaggio 3618 del 27 Marzo 2014 i termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in soprannumero (interessati dalla cosiddetta "spending review").
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Termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in soprannumero (interessati dalla cosiddetta "spending review") ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come successivamente modificato. Prime indicazioni in attesa della circolare.
Con rifermento al personale interessato da prepensionamenti nell’ambito di operazioni di gestione di esuberi di cui alle norme in oggetto (in tema di cosiddetta "spending review"), in attesa dell’emanazione della circolare applicativa nonché del rilascio delle procedure gestionali relative agli speciali termini di pagamento di queste prestazioni, si fa presente che occorre soprassedere alla definizione di tutte le pratiche di liquidazione dei Tfs e Tfr, spettanti al predetto personale.
Secondo le disposizioni richiamate in oggetto, i dipendenti in parola accedono al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti previsti dalla disciplina vigente prima della entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011 (riforma Monti Fornero).
Per quanto riguarda l’individuazione dei termini di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto spettante a tale personale, l’art. 2, comma 11, del decreto legge n. 95/2012 prevede che, per i dipendenti che in data successiva al 31 dicembre 2011 maturino in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa e che risultino in esubero, il diritto al pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata è collegato alla maturazione del diritto pensionistico teorico stabilito dall’art. 24 del citato decreto legge 201/2011.
In caso di accesso alla pensione con requisiti in deroga alla disciplina vigente, il diritto al pagamento dei Tfs e dei Tfr sorge non alla data di cessazione dal servizio ma alla data di maturazione del diritto pensionistico teorico in base all’art. 24 del decreto legge n. 201/2011 (riforma Monti Fornero), così come previsto dall’art. 2, comma 11, del citato decreto legge n. 95/2012.
Da tale data decorrerà il termine di pagamento che varierà a seconda che l’interessato maturi prima il diritto pensionistico (teorico) connesso al raggiungimento del limite di età oppure quello connesso alla pensione anticipata.