Lavoro Intermittente, ecco i nuovi requisiti dal 2013
A quali condizioni è ammesso il ricorso al lavoro intermittente? Franca da Napoli
Il ricorso al lavoro intermittente è consentito nelle ipotesi previste dai contratti collettivi o, per le attività elencate, di cui al Dm 23 ottobre 2004, con rimando alla tabella delle attività contenuta nel Rd 2657/1923, o ancora, in ogni caso, per soggetti con più di 55 anni o con meno di 24 anni di età, fermo restando, per questi ultimi, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il compimento dei 24 anni e 364 giorni (ministero del Lavoro, circolare 18 luglio 2012, n. 18; articolo 34, comma 2, del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92).
Questa è la disciplina oggi in vigore, che ha sostituito la precedente, con la quale si faceva riferimento, oltre che ai contratti collettivi, al Rd 2657/1923 e a specifici periodi dell'anno, anche ai soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 45 anni, anche se pensionati. E', quindi possibile avvalersi in ogni caso dei requisiti di età o, nel caso in cui questi manchino, ricorrere al contratto collettivo o alle attività discontinue elencate nel Rd 2657/1923. Si ricorda inoltre che il recente decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 ("decreto lavoro 2013", ha introdotto l'ulteriore limite di 400 giornate lavorate nell'arco di un triennio solare.
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