SSRL, gli amministratori dovranno essere scelti tra i soci
Vorrei costituire una società semplificata a responsabilità limitata con i miei due figli. Ho visto che i soci devono essere sotto i 35anni. Io ho 56 anni non sarei socio ma solo amministratore: è corretto? La posso già costituire adesso? E' vero che non si passa dal notaio?
La risposta è negativa. Nella nuova formulazione dell'art 3, Dl 1/2012 sono state infatti introdotti significativi cambiamenti rispetto alla versione originale del testo sulla società semplificata a responsabilità limitata. In particolare il nuovo testo dell'articolo, al comma 1, riformula l'articolo 2463-bis del codice civile prevedendo che la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione e che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
Rispetto al testo originario del decreto legge viene quindi introdotta la previsione del necessario ricorso alla forma dell'atto pubblico, conformemente a quanto richiesto in generale dall'articolo 2463 del codice civile per la società a responsabilità limitata ordinaria. La nuova formulazione prescrive inoltre che gli amministratori siano scelti tra i soci e dunque, nel caso di specie, non sarebbe possibile rivestire tale incarico all'intero della nuova SSRL.
Quanto alla costituzione, questa non è ancora possibile al momento attuale. E' necessario attendere la promulgazione dei decreti attuativi previsti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione al Dl.