Al professionista pensionato non sempre spetta la pensione supplementare
I soggetti già titolare di pensione a carico di una cassa professionale non possono ottenere la liquidazione di una pensione supplementare sugli spezzoni contributivi rimasti nel FPLD prima del pensionamento. In tal caso è opportuno cumularli o ricongiungerli prima dell'andata in pensione.
Buonasera, sono un ingegnere in pensione dal 1/1/2014 (INARCASSA): dalla stessa data sono iscritto alla gestione separata INPS ed ho versato sino al 27/12/2021 € 90.000,00 di contributi.
La mia pensione INARCASSA ammonta ad € 2.450,00 netti mensili. Ho diritto ad altra prestazione pensionistica?
La risposta è affermativa. Il lettore ha diritto ad una pensione supplementare al compimento dell'età anagrafica di 67 anni sulla base dei contributi versati presso la gestione separata dell'INPS.
Sono un geometra libero professionista e pensionato della cassa Geometri (con 40 anni di attività), tuttora operativo. Qualche tempo fa ho presentato all’I.N.P.S. “domanda di Pensione supplementare di vecchiaia nella gestione Lavoratori Dipendenti”, purtroppo, con riscontro negativo come da allegata “reiezione”, relativa alla mia posizione assicurativa di ex lavoratore dipendente (dovrei aver lavorato 5 anni e 9 settimane).
Gradirei sapere:
1) visto che i succitati contributi non sono mai stati ricongiunti nè utilizzati, mi è possibile “cumularli” (ex Legge 228/2012) con la pensione già in essere?
In subordine:
2) mi è possibile, versando i contributi per gli anni “mancanti” fino al raggiungimento del minimo di anni 20 (che prima, se non erro, era di 15) richiedere all’INPS una pensione diretta?
In caso affermativo, vorrei però naturalmente conoscere, anche solo indicativamente, l’ammontare della somma necessaria da versare e le modalità del versamento.
Purtroppo si conferma che l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (a differenza della gestione separata dell'INPS) non conosce l'istituto della pensione supplementare su pensioni erogate dalle casse professionali. Non è possibile esercitare il cumulo dei periodi assicurativi in quanto presupposto dell'istituto è che il lettore non percepisca una pensione diretta. Non è possibile neanche proseguire volontariamente l'assicurazione IVS nel regime FPLD per lo stesso motivo. Non conoscendo la situazione si osserva quanto segue:
- se i contributi versati nella gestione INPS sono successivi alla liquidazione della pensione di anzianita' a carico della cassa geometri può ricongiungerli ai sensi dell'articolo 1, co. 5 della legge n. 45/1990 nella cassa geometri al fine di ottenere la liquidazione di un supplemento. La domanda va presentata entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione;
- se i contributi nella gestione FPLD sono successivi al 31.12.1995 il lettore può ottenere una pensione autonoma di vecchiaia all'età di 71 anni (cd. pensione di vecchiaia contributiva per la quale sono sufficienti 5 anni di anzianità "effettiva");
- se i contributi nella gestione FPLD sono in tutto o in parte anteriori al 31.12.1995 il lettore rischia sostanzialmente di perderli in quanto nel regime misto la pensione di vecchiaia si acquisisce con un minimo di 20 anni di contributi (non con 5 anni). In tal caso il lettore avrebbe dovuto esercitare il cumulo o la ricongiunzione prima del pensionamento.