Assegno nucleo familiare, i redditi rilevanti per la determinazione del 70%
Un dipendente viene assunto da una azienda il 2 novembre 2012 e presenta il modulo per gli assegni per il nucleo familiare. Gli unici redditi posseduti nell'anno 2011 sono costituiti dall'immobile adibito ad abitazione principale del dipendente. Non essendo soddisfatto il requisito che almeno il 70% dei reddito sia costituito da reddito di lavoro dipendente, è corretto non erogare assegni fino al 30 giugno 2013? Damiano da Cagliari
Mancando il requisito del 70 per cento, non scatta il diritto all'assegno per il nucleo familiare. In particolare ecco, infatti, le relative regole. L'assegno spetta soltanto quando nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito del nucleo familiare.
Dal computo del reddito familiare, per la corresponsione dell'Anf, vengono escluse le somme corrisposte come arretrati per integrazioni salariali riferite agli anni precedenti a quello di erogazione. Può capitare però che con questa esclusione non si raggiunga il limite del 70% per far scattare il diritto all'Anf. In questi casi, per non danneggiare il lavoratore, l'Inps (messaggio n. 11194 del 30 maggio 1997) fa rientrare, per motivi di equità, gli emolumenti Cig riferiti ad anni precedenti a quello di corresponsione nel calcolo dell'anno di percezione come ogni altro emolumento corrente.
Redditi rilevanti per la determinazione del 70% - Ecco, nel dettaglio, i redditi che rientrano nella valutazione del 70 per cento:
- i redditi provenienti da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all'Irpef, compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione della pensione eccetera);
- i redditi suindicati conseguiti all'estero o presso enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
- i redditi da lavoro dipendente esenti da Irpef, quali gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse per attività di lavoro dipendente. Ovviamente, solo quando la somma di questi redditi con gli altri esenti da imposte e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva superi nel complesso il limite annuo di 1.032,91 euro;
- le pensioni sociali ed assegni agli invalidi civili, ciechi civili e ai sordomuti, in quanto tali trattamenti sono da considerare, secondo l'articolo 46, comma 2, del Tuir, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati all'Irpef per specifiche disposizioni;
- le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in quanto anche queste pensioni sono da considerare redditi da lavoro dipendente secondo il predetto articolo 46;
- gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti secondo l'articolo 433 del Codice civile, nella misura nella quale risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Questi redditi, secondo l'articolo 47, comma 1, lettera i) del Tuir, costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Quando dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'articolo 3, del Dpr n. 42 del 4 febbraio 1988, costituiscono reddito nella misura del so per cento.
Situazioni Particolari - Quando il reddito complessivo di uno dei componenti il nucleo familiare risulti negativo in relazione a perdite di esercizio connesse ad attività di lavoro autonomo o di impresa, il reddito stesso dovrà essere considerato uguale a zero, senza che le predette perdite possano essere sottratte dal reddito di altri componenti il nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito familiare. Se risulti, invece, soltanto diminuito per effetto delle perdite stesse può avvenire, in mancanza di redditi degli altri familiari o in presenza di perdite di esercizio superiori ai redditi degli altri familiari, che il reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore all'ammontare dei redditi da lavoro dipendente.
Quando l'incidenza percentuale dei redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi di altra natura non si possa quantificare in quanto nell'anno considerato entrambi inesistenti o in quanto risultino solo redditi negativi, non diventa verificabile la condizione che comporta l'esclusione dal diritto all'Anf. Il diritto all'assegno va, quindi, riconosciuto. Al contrario, l'esistenza solo di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, ancorché di modesta entità, comporta l'esclusione dal diritto all'Anf.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! | Newsletter |