Volevo sapere se sono incluso tra i nuovi 55mila salvaguardati. Ho cessato il lavoro consensualmente con un accordo individuale con la mia azienda nell'Ottobre del 2011 e sono stato collocato fuori organico il 31.12.2011. Maturo la quota 97, nel gennaio del 2013 ed, essendo un lavoratore dipendente, avrei quindi maturato la decorrenza nel Febbraio del 2014. Non ho mai ripreso a lavorare. Alla luce delle recenti novità approvate con la spending review posso tirare un sospiro di sollievo?
L'articolo 22 del decreto legge numero 95 del 6 Luglio 2012 estende, per i lavoratori cd. cessati dal servizio, la tutela anche a coloro che avrebbero maturato la decorrenza del trattamento entro il 6 Dicembre 2014. Per tale ragione ritengo sia dunque in possesso dei requisiti per farne parte. Preciso tuttavia che il Decreto deve essere ancora convertito in legge.
I nuovi 55mila salvaguardati. Ecco chi sono
L'articolo 22 del decreto legge numero 95 del 6 Luglio 2012, in corso di conversione dalle Camere, ha aggiunto le seguenti categorie di lavoratori ai precedenti 65.000 salvaguardati:
1. lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.
2. Ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'.
3. Lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20l, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
4. Lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.