Comparto scuola e finestre mobili
Sono una sindacalista Cgil e rappresento il personale del comparto scuola. Mi confermate che sono state abrogate le finestre mobili in materia di decorrenza? L’abolizione è valida anche per il comparto scuola? Un lavoratore del comparto scuola quando potrà accedere alla pensione?
Sì sono state abolite. L’art. 24, comma 5 del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 prevede, con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato ( commi da 6 ad 11 del citato articolo ), la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, e delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo, del D.L. 138/2011, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di decorrenze per la generalità dei lavoratori e per il personale del comparto scuola (c.d. finestre).
Si rammenta che l’articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 78/2010 aveva introdotto le cd. decorrenze annuali rispettivamente, per i soggetti che, a decorrere dal 2011 maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia (comma 1) e alla pensione di anzianità (comma 2). Più specificamente, è stato stabilito che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari:
- per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;
- per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
L’articolo 1, comma 21, primo periodo, del D.L. 138/2011, ha invece modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disciplina delle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici (di vecchiaia e anzianità) per il personale del comparto scuola.
In particolare, il comma ha disposto che i trattamenti decorrano dall’inizio dell'anno scolastico e accademico che ricade nell'anno solare successivo rispetto a quello in cui si siano maturati i requisiti (nella disciplina previgente la decorrenza era prevista dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricadeva nell'anno solare di maturazione dei requisiti per il trattamento). Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente per i soggetti che abbiano conseguito o conseguano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il trattamento.
Con l’abolizione dell’articolo 1, comma 21, primo periodo, del Dl 138/2011 quindi, l’uscita dal servizio per i dipendenti del comparto scuola sarà il 1° Settembre dell’anno di maturazione dei requisiti richiesti dalla nuova riforma Monti.