Decreto esodati: i vincoli imposti ai lavoratori cessati dal servizio
Egregio Dr. Rossini, sono un ex dirigente di industria. Ho concordato, su base individuale, la mia uscita dall'azienda con decorrenza 31/07/2011, con indennità di 12 mesi di mancato preavviso. L'accordo è stato sottoscritto in sede di Associazione Industriali nel mese di luglio 2011.
Sono nato nel gennaio 1951 e nella prima decade di aprile 2012 ho raggiunto i 35 anni di anzianità contributiva INPS e la fatidica QUOTA 96, valida per la pensione di anzianità con le precedenti norme pensionistiche.
Sto valutando delle ipotesi di collaborazione a progetto. Se non ho male interpretato quanto contenuto nel decreto interministeriale relativo alla salvaguardia dei cosiddetti "esodati", sembra siano presenti nuovi vincoli, mai annunciati o ventilati in precedenza, per i quali una qualsiasi attività lavorativa svolta in questo periodo possa far decadere il diritto alla salvaguardia. Non sono citate le date di inizio e di fine di questi vincoli. Al di là della costituzionalità di vincoli messi a posteriori ma con validità antecedente, ho la netta sensazione che chi si trova nella posizione di "esodato" sia una sorta di "dead man walking", lavorativamente parlando: non lavora, non percepisce pensione, non può nemmeno lavorare pur avendone voglia e magari necessità. Può darmi una sua valutazione su quanto sopra, considerando questo mio quesito applicabile a chissa quanti altri colleghi (di sventura) ?
Le osservazioni sono corrette e condivisibili. Si conferma l'appartenenza ai lavoratori "cessati dal servizio" ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 e la possibilità dunque di fare salve le previgenti regole di pensionamento. Dai dati forniti risulta infatti che maturerebbe la decorrenza dell'assegno pensionistico nel Maggio 2013. In definitiva rientrano in questa categoria coloro che si sono dimessi volontariamente con un accordo individuale o collettivo con il datore di lavoro.
Il DM ha precisato, come ha giustamente osservato, che il lavoratore non deve essere stato rioccupato in qualsiasi altra attività lavorativa. Tra le attività "vietate" ritengo che al momento non si possano escludere anche i lavori a progetto e i contratti a tempo determinato. Ma su questi punti, data la "freschezza" delle disposizioni, sarà comunque opportuno attendere nelle prossime settimane i dettagli ufficiali da parte degli istituti previdenziali.