Decreto esodati: innalzata la permanenza sino a 62 anni per i lavoratori nei fondi esuberi
Vorrei sapere: 1) Art. 3 evidenzia che gli esodati appartenenti al comma C del decreto ( fondo di solidarieta') rimangono a carico del fondo fino al compimento del 62* anno di eta'. Secondo Lei vale per tutti o rimangono esclusi quelli che secondo la previggente normativa hanno gia' raggiunto i limiti previsti ( 60 anni e minimo 36 anni di contributi) ?
2) Nel decreto si parla di termine di 120 giorni per presentare domanda per avere diritto al beneficio. Vale per tutti i 65.000 esodati inseriti nel decreto ? Eugenio
La norma va letta alla luce all'articolo 24, comma 14, lettera c), secondo periodo, del Dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011. La permanenza sino a 62 anni viene estesa dunque solo ai lavoratori che hanno conseguito il diritto all'accesso ai fondi di solidarietà di settore sulla base di accordi antecedenti al 4 Dicembre 2011 e che dunque sono entrati successivamente a questa data nei fondi stessi.
La procedura innanzi alla Dpl è richiesta solo per i lavoratori cessati dal servizio nonché per i congedati per assistere figli con disabilità grave e per gli esonerati dal servizio (articolo 4). Per gli altri lavoratori il DM non richiede questa procedura.