Esodati, i prossimi passi dell'Inps
sono nata il 21/05/1956, sono in mobilità dal settembre 2011 e raggiungo i 40 anni di contributi a dicembre 2012. Ho ricevuto la lettera INPS "possibile salvaguardata". L'addetto INPS mi ha risposto che se rientrerò tra i salvaguardati andrò in pensione nel febbraio 2014 (data corretta anche in base al vostro calcolatore. Ma chi è in mobilità prima del dicembre 2011 non avrebbe dovuto rientrare sicuramente con le vecchie regole?
Purtroppo esiste un vincolo di bilancio con cui questi lavoratori devono fare i conti. Le risorse complessivamente messe a disposizione dall'esecutivo consentiranno a 120 mila lavoratori di mantenere le previgenti regole di pensionamento. L'inps stilerà la graduatoria sulla base della cessazione del rapporto di lavoro.
sono in mobilita'dal 1/01/2011 con scadenza i22/03/2014 poche' non mturo 40 anni di contributi durante la fruzione dell mobilita' ma devo pagarmi circa 40 contrbuti per raggiungere 2080 contributi, a mia domanda e' la seguente, rientro tra isalvaguardati, cn le vecchie regole oppure no? Valentino
La risposta è negativa. I lavoratori in mobilità, per risultare tra i salvaguardati, devono, tra le altre condizioni, maturare i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità.
Sono nato il 29-10-1952 con accordo aziendale sono stato collocato in mobilità lunga dal 19-12-2010 al 31-11-2014 con un anno e un mese in piu' finestra ministro Maroni. Alla data del 30-04-2012 risultano da estratto inps 1822 settimane di contribuzione comprese 56 settimane di leva. Volevo sapere se sono un salvaguardato dalla riforma del ministro Fornero? Angelo
E' in possesso dei requisiti per essere tra i primi 65mila in quanto matura i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. L'inps stilerà la graduatoria definitiva di coloro che accederanno alle vecchie regole sulla base della cessazione del rapporto di lavoro. Si consiglia di verificare la propria posizione presso l'inps di zona.
sono un'esodata postale, ho cessato il servizio il 31/12/2010 con 35 anni 6 mesi e 24 giorni di effettivo servizio e non mi e' stato richiesto di versare ulteriori contributi volontari, sono nata il 02/04/1952 e sarei dovuta andare in pensione a marzo del 2013. Non ho ricevuto nessuna lettera da parte dell'inps. Le chiedo se rientro tra i salvaguardati o se cambia qualcosa circa la data di pensionamento.
Come precisato dal decreto interministeriale fornero firmato lo scorso 1° Giugno i lavoratori cessati dal servizio sono in possesso dei requisiti per essere inclusi nella salvaguardia se, tra le altre condizioni, maturano la decorrenza entro il 6 dicembre 2013 e non siano stati reimpiegati in attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La pensione, secondo la vecchia disciplina delle finestre mobili, decorre dopo 12 mensilità dal perfezionamento dei requisiti per il pensionamento (18 mesi per gli autonomi). Nella situazione presentata i requisiti per risultare nella salvaguardia sono dunque soddisfatti. Si consiglia di verificare la propria posizione presso l'inps di zona. Ricordo inoltre che i lavoratori cessati dal servizio devono presentare istanza di accesso alla pensione presso le Direzioni del lavoro competenti entro il 21 Novembre.
Salve, sono un’esodata bancaria del gruppo UBi nata il 22 ottobre del 1953. Ho prestato servizio dall’ 1/4/1975 fino a che, per un accordo intercorso con l’azienda – il quale prevedeva come incentivo l’assunzione a tempo indeterminato di mio figlio - il 31 gennaio 2010 mi sono dimessa (con 1834 settimane contributive). Rientro nel gruppo degli esodati “salvaguardati”? Quando andrò in pensione?
Da quanto riportato sembra emergere che si tratti di una lavoratrice cessata dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011. Maturando il diritto alla decorrenza della pensione successivamente alla data limite del Dicembre 2013 al momento non è inclusa nel primo gruppo dei 65 mila lavoratori di cui al decreto fornero dello scorso 1° Giugno. Potrebbe tuttavia rispettare i requisiti per essere inclusa nel secondo gruppo (i 55 mila) di cui all'articolo 22, del decreto spending review. E' opportuno quindi attendere la pubblicazione del relativo decreto atteso entro il 6 Ottobre che regolerà le modalità di accesso alla salvaguardia.
Sono un ex dirigente, nato a Novembre 1952, che ha concordato con l’azienda l’uscita incentivata e chiuso il rapporto di lavoro a maggio 2009. Gli accordi prevedevano la corresponsione di una indennità economica.
Ho chiesto l’autorizzazione ai contributi volontari che ho ottenuto a giugno 2009, e ho pagato per nove mesi. Da novembre 2010 ho cominciato a pagare il riscatto degli anni di laurea che potrei concludere di pagare in concomitanza con il compimento dei miei 60 anni.
In questo modo entro il 16 Novembre raggiungerei e supererei quota 96 e quindi con le vecchie regole avrei avuto la possibilità di andare in pensione a Novembre 2013. Da maggio 2009 lavoro saltuariamente come consulente.
In questa situazione quando potrò andare in pensione?
Il decreto interministeriale fornero ha precisato che, tra le altri condizioni, i lavoratori autorizzati ai volontari prima del 4 Dicembre 2011 non devono aver ripreso alcuna attività lavorativa successivamente al conseguimento dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Simmetricamente tale condizione è stata imposta anche ai lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011. Pertanto, in assenza di ulteriori novità, si ritiene che non sia possibile mantenere in vigore le previgenti regole di pensionamento.
Con le nuove regole in vigore del 1° Gennaio 2012 i lavoratori uomini possono accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni di età anagrafica oppure - indipendentemente dall'età anagrafica - con il raggiungimento di almeno 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva a qualunque titolo accreditata. Tuttavia - se trattasi di dipendente del settore privato - posto che maturerebbe quota 96 entro il 31.12.2012 potrebbe tuttavia conseguire la pensione a 64 anni in forza della disposizione eccezionale contenuta nell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011.