Esodati, i rischi della legge di stabilita'
il giorno 8 novembre scorso ho concluso i tre anni di mobilita' dopo l'uscita nel giugno 2009 da una multinazionale del farmaco.il 17/04/2012 ho compiuto 60 anni, a fine mobilita' ho cumulato contributi raggiungendo quota 96. Non ho ricevuto alcun segnale dall'INPS, i patronati non sanno darmi alcuna certezza. Sono finito nella terra di nessuno senza lavoro , senza mobilita' e forse senza pensione ,anche se ho fatto tutto quanto e' stato possibile per maturare il diritto a fine ottobre e ricevere l'agognata pensione a novembre 2013!!! Francesco
In questa sede si può solo confermare il possesso dei requisiti per mantenere le vecchie regole di pensionamento: avrebbe infatti raggiunto i requisiti per il pensionamento entro la fruizione della mobilità. Dovrebbe contattare la sede Inps competente per approfondire la situazione.
Ho cessato l'attività il 31/07/2009 e posto in mobilità, sono stato autorizzato alla contribuzione volontaria il 29/08/2009, durante il periodo di mobilità ho avuto due periodi di lavoro a tempo determinato che non hanno comportato la cancellazione dalle liste della mobilità stessa.In base all'emendamento 11 lettera d presentato alla legge di stabilità vorrei sapere se secondo il Suo parere rientro in detta fattispecie, maturando i 40 anni di contributi ll 01/09/2013 con decorrenza pensione il 01/11/2014. Le pongo il quesito perchè mi è stato ventilato dal patronato che mi segue che per accedere non dovrei aver svolto nel corso della mobilità nessuna attività lavorativa. Tutto ciò mi sembra assurdo in quanto il succitato emendamento non nè fa alcuna menzione. La ringrazio per la risposta che potrà eventualmente darmi,anche se capisco che essendo il tutto in itinere non sarà facile.Dario
E' prematuro per dirlo con certezza. Il punto sub d) dell'emendamento non fa menzione della necessita' di non aver effettuato attività lavorativa per i lavoratori in mobilità ordinaria che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Si tenga presente tuttavia che si tratta di un provvedimento che dovrà essere approvato dalle Camere e poi attuato con un nuovo decreto interministeriale (sarebbe il terzo). Potrebbe dunque esserci spazio per interpretazioni (ufficiali) difformi e piu' restrittive.
Se si volesse dare una interpretazione contraria, piu' restrittiva, dovrebbero comunque essere richiamate le nuove norme in tema di incompatibilità con le attività lavorative previste per i contributori volontari (punto sub b del suddetto emendamento). Non tutte le attività lavorative sarebbero pertanto incompatibili con la salvaguardia (come è previsto attualmente). Dalla salvaguardia si sarebbe esclusi solo se da queste attività derivi un reddito annuo lordo, per il periodo successivo al 4 Dicembre 2011, superiore ai 7.500 euro. E si sarebbe poi sempre esclusi se il lavoratore è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Si tratta di ulteriori paletti e condizioni che, come affermano i sindacati, gettano ulteriore scompiglio su vasti strati sociali alle prese con forti disagi e incertezze.
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