Esodati Credito, i dettagli della salvaguardia
salve, sono una esodata settore credito , banca carispe, nata il 21/7/1951, in servizio dal 1/8/1978 al 31/12/2oo9.ho usufruito dell'assegno straordinario dal 1/1/2010 al 31/12/2011, come comunicatomi dall'Inps al momento della richiesta di esodo volontario. Alla successiva domanda di pensione ( novembre 2011) mi e' stato comunicata la finestra al 1/8/2012 .Domando : il fondo esuberi straordinario, gestito dall'Inps ma alimentato dalle banche, non dovrebbe coprire il titolare anche per la durata della finestra? Grazie per l'eventuale risposta. Agnese
Buongiorno,
Sono un lavoratore del settore credito, maturerò quota 96 (60 anni di età + 38 anni di contributi) a luglio 2012 raggiungendo i requisiti previsti dalla vecchia legge pensionistica. Ho aderito all'esodo volontario previsto dagli accordi sindacali di settore antecedenti il 4 dicembre 2011. Dal mese di luglio 2012, uscendo dall'attività lavorativa, sarò titolare di assegno mensile a carico del fondo di solidarietà del settore sino a luglio 2013 (fine finestra). Rientro tra le categorie derogate dal decreto Monti? Potrò percepire la pensione INPS dal mese di agosto 2013? Quali sono i rischi di restare senza reddito? . Cordiali saluti. Gaetano
Sono un ex bancario nato il 6.10.53 assunto in banca il 1.1.74. ho riscattato 14 mesi dim militare per cui i 40 anni di contributi li raggiungo in agosto del 2013. Sono stato esodato il 31.12.2008 con decorrenza pensione prevista il 1.1.2014 ed assegno sostegno al reddito fino al 31.12.2013. Dopo tutti questi cambiamenti sulle pensioni non ci capisco più nulla. Io sono tra i salvaguardati ??? quando andrò in pensione ?? rientro tra quelli che hanno la deroga visto che maturo i requisiti della pensione (40 anni) in agosto 2013 ??. Grazie. Maurizio
Egr.dott. Rossini, sono esodata da un ist. di credito dal 30.6.2007 e dal prossimo 1.7.2012, secondo le vecchie regole per anzianita' ( 60 anni ) in pensione. Al 31.12.2011 ho maturato i 59 anni e 38 di contributi, ma inps, nonostante questi requisiti mi ha detto che la mia finestra e' 1° luglio 2013- potrebbe, cortesemente darmi delle delucidazioni? La ringrazio. Patrizia
La situazione che si è venuta a creare per coloro che sono a carico dei fondi di solidarietà si è stratificata per effetto del Dl 78/2010, della legge 122/2010 e del Dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 ed è ancora in fase di definizione. Attualmente è riassumibile nel seguente schema:
a) lavoratori titolari di prestazione a carico dei fondi di solidarietà al 31 Maggio 2010 e che sono rientrati nel beneficio delle 10mila unità
La legge 122/2010 ha modificato allungando di almeno 6 mesi la finestra di decorrenza delle pensioni ma ha previsto una deroga stabilendo che le nuove finestre non si applicano nel limite complessivo di 10.000 unità ai lavoratori nei Fondi di Solidarietà (e a coloro che erano in mobilità).
In altri termini i lavoratori nei Fondi di Solidarietà che sono rientrati nel limite delle 10 mila unità (l'ultimo lavoratore incluso è colui che ha risolto il contratto di lavoro entro il 30 Ottobre 2008; cfr messaggio Inps 20062/2011) possono accedere al regime delle decorrenze con i vecchi requisiti (antecedenti l’entrata in vigore delle nuove finestre di cui alla legge 122/2010).
I lavoratori che sono stati inclusi nelle 10mila unità non hanno visto l'allungarsi dei termini di decorrenza della pensione e le prestazioni del fondo di solidarietà, secondo le regole generali, copriranno interamente il periodo della finestra.
b) lavoratori titolari di prestazione a carico dei fondi di solidarietà al 31 Maggio 2010 e che non sono stati ammessi al beneficio delle 10mila unità di cui sopra
Questi lavoratori non sono stati inclusi nella salvaguardia di cui sopra e sono dunque soggetti ai nuovi termini di decorrenza mentre le prestazioni a carico dei fondi di solidarietà di settore coprono solo il periodo “originario” della finestra e non l'ulteriore allungamento (come disposto dalla legge 122/2010).
Tuttavia l'art 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010 ha concesso la possibilità di estendere l'assegno di tutela al reddito fino alla nuova decorrenza. In forza di tale disposizione per la copertura dell'ulteriore periodo si è trovato un accordo il 29 Novembre 2011 con il Ministero del Lavoro che prevede il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito facendo leva sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Successivamente ha fatto seguito il decreto interministeriale n. 63655 del 5 gennaio 2012 che ha concesso il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di un numero massimo di 677 lavoratori che nell’anno 2011 non sono stati inclusi nelle 10.000 unità ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito (60 mensilità).
Il Messaggio Inps n. 1648 del 30 Gennaio 2012 ha tuttavia posto ulteriori condizioni per ottenere il beneficio. Per l'Inps verranno infatti ammessi al prolungamento i lavoratori:
1) titolari di assegno straordinario dal 1° novembre 2008;
2) con decorrenza della pensione, sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.78 del 2010, entro il 31-12-2011;
3) che abbiano presentato domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall’articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n.78 del 2010.
4) che non abbiano intrapreso attività di lavoro.
In altri termini, coloro che rispettano tali requisiti possono beneficiare dell’importo dell’assegno straordinario fino ai nuovi termini di decorrenza della pensione.
c) lavoratori che al 4 Dicembre 2011 sono titolari di una prestazione a carico dei fondi di solidarietà o che hanno a tale data la prospettiva di accesso al fondo
E' il punto piu' controverso. Con la Riforma Fornero viene stabilito che tutti i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore al 4 Dicembre 2011 (nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai fondi) faranno salve i requisiti di accesso al pensionamento e di decorrenza vigenti al 31 Dicembre 2011 solo se le risorse stanziate saranno sufficienti a coprire le relative domande di pensionamento. (Art. 24, comma 14 e 15, Dl 201/2011).
In definitiva su tutti i lavoratori con prestazioni a carico dei fondi di solidarietà al 4 Dicembre 2011 pende il rischio di non poter far salve le previgenti regole di accesso alla pensione e di decorrenza (come esposti ai due punti sopra). I dubbi potranno essere sciolti solo con un successivo decreto interministeriale che dovrà essere promulgato entro il 30 Giugno 2012.
Un Cordiale Saluto