Sono un esodato dei credito. Ho aderito il 1 settembre 2011 a un esodo incentivato. Per accedere alle prestazioni straordinarie del fondo di solidarietà di settore sono cessato dal servizio il 31 gennaio 2013, con accesso al fondo dal 1 ° febbraio 2013 e permanenza nel medesimo fino al raggiungimento della finestra pensionistica, in base alla normativa pre-Fornero (sistema delle quote), in data 1 ° gennaio 2018. Per rientrare tra i "salvaguardati", è sufficiente la domanda di assegno straordinario, già presentata all'Inps a dicembre 2012, per il tramite della banca, oppure devo presentare una ulteriore domanda alla direzione territoriale del Lavoro entro il 21 maggio 2013, come previsto dal Dm dell'8 ottobre 2012 (attivazione dell'articolo 22, comma 1, del Dl 95 del 6 luglio 2012) per i cosiddetti "cessati"?
La risposta è negativa. L'adempimento relativo alla presentazione della domanda alla direzione territoriale del Lavoro non è un adempimento da rispettare per i lavoratori con assegno a carico dei fondi di solidarietà. Infatti, il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» lo scorso 21 gennaio, non prevede alcuna formalità in tal senso nè tantomeno tale onere è stato previsto nel messaggio inps 4678 del 18 Marzo 2013. Si ricorda che i titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, rimarranno a carico del Fondo fino al compimento del 62esimo anno di età.
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