Esodati, i criteri per rientrare nella salvaguardia
Sono nata il 10 settembre 1955. Ho iniziato a lavorare nel 1970; dal 2003 al 2005 sono stata messa in mobilità, e dal 2007 verso i contributi volontari. A fine giugno 2013 (con pagamento a settembre 2013) raggiungo 40 anni di contributi. Volevo sapere se, e quando, posso fare la domanda di pensione, se rientro nei salvaguardati esodati dalla legge Fornero e, eventualmente, quando mi daranno la pensione. Preciso che ho già versato circa 30mila euro. Cassandra da Monza
Il Dm 8 ottobre 2012 ha aumentato il contingente dei salvaguardati autorizzati alla prosecuzione volontaria: agli iniziali 10.250 soggetti ne sono stati aggiunti altri 7.400. La salvaguardia si applica nei confronti dei lavoratori autorizzati prima del 4 dicembre 2011, non rioccupati dopo l'autorizzazione, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile entro il 6 dicembre 2011, e decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015. Nei confronti di questi lavoratori continua a trovare applicazione la finestra mobile di 12 mesi oltre l'ulteriore differimento di due mesi previsti dal Dl 138/2011. Per tale fattispecie non trova applicazione l'adeguamento legato alla speranza di vita, come precisato dall'Inps con il messaggio 20600 del 13 dicembre 2012. L'accesso al pensionamento della lettrice, sulla base dei dati forniti, avverrà a settembre 2014, fermo restando che i contributi potranno essere interrotti una volta raggiunti i 40 anni di contributi. L'Inps ha stabilito che il criterio ordinatorio del monitoraggio della disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro (messaggio 4678/2013).
Sono stato posto in mobilità ai sensi della legge 223/91 con procedura attivata con accordo sindacale del 20 aprile 2010 riduzione del personale. A seguito di ciò sono stato licenziato nel giugno 2010. La mia mobilità iniziata a settembre 2010 a causa dei tre mesi di mancato preavviso , avrà termine a settembre 2013. Maturerò 40 anni nell' agosto 2013; sono nato IL 24 febbraio 1956. Ho ricevuto la prima lettera di possibile beneficiario della salvaguardia il 30 luglio 2012, e poi in data 01 febbraio 2013 la seconda lettera con oggetto diritto a pensione da mobilità, in cui mi si diceva che dai loro archivi rientro nella categoria beneficiario della salvaguardia in quanto collocato in mobilità sulla base di accordi sindacali antecedenti il 4 dicembre 2011, cessato dall'attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011 e che perfeziono i requisiti per il pensionamento secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione della mobilità. Provvederemo successivamente ad informarla in merito alla decorrenza ecc ecc. Mi ritenevo abbastanza tranquillo, fino a quando in questi giorni leggo articoli che parlano che i requisiti debbano permanere anche durante il periodo della finestra mobile (novembre 2014) la mia mobilità termina in settembre 2013 e quindi come devo interpretare questi articoli ?, la mia salvaguardia è persa?. Vi chiedo inoltre sulla possibilità che ho letto in un articolo di chiedere la proroga della mobilita' sino all'apertura della finestra mobile Stefano
Nel messaggio Inps 6645/2013 si specifica che la permanenza dei requisiti durante l'intero periodo della "finestra mobile" si riferisce alla condizione della mancanza di rioccupazione (richiesta solo per i lavoratori "cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo" e per i lavoratori autorizzati ai volontari dai primi due decreti di salvaguardia); è tale condizione che deve permanere sino alla decorrenza della prestazione pensionistica. Si ritiene pertanto che la disposizione in esame non interessi il lettore. Questi, pertanto, avendo raggiunto i requisiti utili per la pensione entro la fine dell'indennità di mobilità, nonché la lettera inps di conferma di salvaguardia, accederà alla prestazione pensionistica al termine della finestra mobile. Quanto al secondo quesito si è già ampiamente discusso in questo articolo a cui si rimanda.
Sono un portiere di condominio di 52 annidi età, con 36 anni di contributi. Il datore di lavoro mi vuole cambiare il contratto, da full a part time: cosa mi cambia a livello di pensione, alla luce della riforma Fornero? Franco
Il lettore raggiungerà il diritto a pensione anticipata tra sette anni circa. Avendo 36 anni di contributi, dovrebbe rientrare in un sistema di calcolo retributivo fino al 2011 e contributivo per i periodi successivi. La modifica del rapporto di lavoro comporterà un minore versamento di contributi e una contestuale riduzione della quota contributiva (quota C) abbassando l'importo della rendita pensionistica che, a legislazione invariata, subirà il taglio legato all'età dell'interessato, avendo meno di 62 anni all'atto della cessazione. I periodi lavorati part time sono considerati al pari di quelli lavorati a tempo pieno ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione.
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