Esodati: il decreto numero 63655 del 2012 e le nuove finestre mobili
le allego la comunicazione integrale inerente un tema di cui le sichiedono delucidazioni, fatta dalle sigle sindacali nazionali maggioritarie dei bancari , aderenti all'abi: dircredito, fabi, fiba/cisl, sinfub, ugl/credito, uilca.
sperando di averle fatto cosa gradita, la saluto cordialmente. incontro 2 febbraio
“garantito fondo di solidarietá anche a chi ha finestre pensionistiche posticipate di un anno” Nel corso dell’incontro odierno presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state affrontate le conseguenze della modifica legislativa introdotta con il D.L. 31 maggio 2010 n.78 - convertito in legge con L. 30 luglio 2010 n. 122 - per il profilo concernente il prolungamento delle c.d. finestre
pensionistiche nei confronti del personale titolare dell’assegno straordinario a carico del Fondo di solidarietà del settore del credito alla data del 30 aprile 2010 in base ad accordi stipulati antecedentemente. E’ stato, in proposito, chiarito che, per effetto del combinato disposto di cui alla norma citata e dell’art. 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (c.d. legge di stabilità 2011), a tutto il personale in parola è garantita “la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico”, con onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Pertanto, a tutti i lavoratori percettori dell’assegno straordinario alla data del 30 aprile 2010 è assicurata la copertura del reddito fino alla decorrenza dei trattamenti pensionistici, senza oneri aggiuntivi a carico del settore del credito. Un apposito tavolo tecnico con l’Inps si occuperà di definire gli aspetti procedurali e gli eventuali adempimenti connessi all’operatività dei criteri sopra richiamati.
Roma 02 febbraio 2011
A volte i lettori della rubrica ci aiutano ad integrare con ulteriori utili informazioni. Il testo del volantino inviatoci da un caro lettore, datato febbraio 2011, dovrebbe riferirsi alle modalità attuative dell'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 (introdotto con la legge di stabilità 2011) che consente al Ministro di disporre la prosecuzione dell'ammortizzatore sociale fino alla nuova data di decorrenza della pensione (con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione e la Formazione) per i lavoratori che, non rientrando nel limite numerico delle 10mila unità di cui all'articolo 12, comma 5 del citato decreto, sono soggetti alle nuove regole di decorrenza.
Ricordo che la tabella allegata al DM 63655 del 2012 ha successivamente individuato numericamente in base agli anni i lavoratori in questione ed ha concesso il beneficio solo a coloro con prima liquidazione dell'assegno, secondo la previgente disciplina delle decorrenze, entro il 31.12.2011. Si attendono ora i provvedimenti relativi agli anni successivi.
Preciso inoltre che il testo del volantino si riferisce ai lavoratori del settore del credito ma che la proroga della tutela riguarda anche i lavoratori in mobilità ordinaria e lunga ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010.
A seguito delle tante domande pervenute sulla questione sottolineo inoltre che essere un soggetto salvaguardato e dunque maturare i requisiti per il pensionamento successivamente al 31.12.2011 non dovrebbe essere di ostacolo al conseguimento della proroga in esame. Per esempio un lavoratore in fondo esuberi alla data del 4 Dicembre 2011 che maturi i requisiti per il pensionamento nel corso del 2012 e che ovviamente non sia incluso nel limite numerico delle 10mila unità di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 (perchè in tal caso manterrebbe la finestra originaria), potrebbe dunque beneficiare della proroga (quando sarà concessa dal Ministro) sino alla nuova decorrenza.