Esodati, la legge di stabilità 2014 elimina il paletto dei 7.500 euro
gradivo sapere se per gli autorizzati ai V.V.,eventuali collaborazioni dopo il 04/11/2011 possono superare i 7500 Euro annuali (no indeterminato),prima del 04/11/2011 nulla richiesto e se per i cessati unilateralmente (2009) eventuali collaborazioni (no indeterminato) possono superare i 7500 Euro dopo la cessazione. Mirco
Si ritiene che la risposta sia positiva. Infatti l'articolo 1, comma 194, lettera a) della legge 147/2013 ha previsto che possono fare parte del contingente dei salvaguardati, tra l'altro, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 che possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività - indipendentemente dal reddito conseguito - purchè non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
La stessa regola viene applicata anche con riferimento ai lavoratori licenziati per risoluzione unilaterale del rapporto. La lettera d) del citato comma prevede infatti e che i lavoratori licenziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 possono accedere alla salvaguardia anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
In entrambi i casi condizione per l'accesso alla salvaguardia è che la finestra di decorrenza si apra entro il 6.1.2015. Si ricorda tuttavia che per un riscontro sarà necessario attendere la pubblicazione del decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro.
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