Esodati, la rioccupazione è compatibile con la salvaguardia
Sono un lavoratore salvaguardato ai sensi della seconda salvaguardia di cui al Decreto Ministeriale 8 Ottobre 2012. Ho ricevuto conferma tramite lettera raccomandata da parte dell'Inps. Essendo in mobilità vorrei sapere se durante questo periodo posso essere impiegato in attività lavorative oppure se così facendo perdo il diritto ad entrare, alla scadenza della mobilità, nella salvaguardia. All'inps mi hanno detto che non posso lavorare ma leggendo il testo del messaggio non ho trovato alcun divieto. Come stanno le cose? Arturo
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Si condivide il ragionamento del lettore. Le norme attuative relative alla seconda salvaguardia ( articolo 22, comma 1 lettera a del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 e Dm 8 Ottobre 2012) nulla hanno disposto in relazione alla rioccupazione del lavoratore in mobilità che attende di maturare la pensione in regime di salvaguardia. Ciò a differenza di quanto imposto per i cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi con il datore di lavoro, lavoratori a cui è stato chiaramente ribadito l'impossibilità allo svolgimento di qualsiasi occupazione dopo la cessazione dell'attività principale (regola poi attenuata con i successivi provvedimenti di salvaguardia).
La disposizione, lo si ricorda, individua come destinatari della salvaguardia 40mila soggetti interessati da accordi per la gestioni delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali firmati entro il 31 Dicembre 2011 presso la sede governativa che maturano i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità.
Pertanto ad avviso dello scrivente lo svolgimento di attività lavorativa non pare di ostacolo alla fruizione della salvaguardia. Tuttavia considerando che l'accesso alla salvaguardia presuppone che la pensione maturi entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, tale circostanza non può verificarsi qualora il lavoratore risulti cancellato dalle liste e perda la prestazione di mobilità.
E ciò si verifica, ad esempio, allorquando il soggetto sia stato reimpiegato in attività lavorativa a tempo indeterminato oppure quando si rioccupi in attività autonome conseguendo un reddito annuo superiore a 4.800 euro (Circolare Inps 67/2011). In tali circostanze il lavoratore, perdendo il diritto ad essere iscritto nelle liste di mobilità, perderà pertanto anche il diritto a fruire della salvaguardia di cui al Dm 8 Ottobre 2012.
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