Esodati/mobilita', l'accettazione di un lavoro a tempo determinato
L'accettazione di un lavoro a tempo determinato durante la mobilità e prima di aver superato i 40 anni di lavoro può far perdere la salvaguardia? Valter da Brescia
La risposta è negativa. Con specifico riguardo ai lavoratori in mobilità ordinaria (articolo 24, comma 14, lettera a) Dl 201/2011) il decreto interministeriale del 1° Giugno 2012 pubblicato in GU numero 171 il 24 Luglio 2012 non richiede la necessità di non aver trovato un'occupazione lavorativa, ovviamente compatibile con la permanenza nelle liste di mobilità, per il periodo successivo alla data di collocamento in mobilità. Tale requisito sarebbe peraltro incompatibile con la mobilità in quanto lavoratori in questione sono obbligati ad accettare l'offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità come previsto dall'articolo 9, comma 1 lettere b) e lettera c) della legge n. 223 del 1991.
Si ritiene pertanto che l'accettazione di un lavoro a tempo determinato – per i soli lavoratori in mobilità ordinaria - sia ininfluente ai fini della salvaguardia.
La risposta è negativa in parte anche con riguardo ai lavoratori cessati a seguito di accordi intervenuti con il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012. Il messaggio inps numero 3890 del 5 Marzo 2013 ha infatti disposto che: "le istanze di cui all'articolo 2, comma 1 lettera g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 che dichiarano di essere stati rioccupati antecedentemente all'entrata in vigore della normativa in argomento in qualità di lavoratori subordinati in mobilità, vanno accolte in quanto all'epoca dei fatti i lavoratori in questione risultavano obbligati ad accettare l'offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità come espressamente indicato dall'articolo 9, comma 1 lettere b) e lettera c) della legge n. 223 del 1991.
Pertanto le certificazioni di salvaguardia di cui alla legge n. 214 del 2011 c.d. dei 65.000, relative ai lavoratori cessati e che si trovano nelle condizioni sopra indicate devono essere definite senza tener conto delle eventuali rioccupazioni a tempo determinato intervenute entro il 24 luglio 2012 (data di pubblicazione del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012). Ne consegue che l'indicazione dell'assenza di rioccupazione prevista nell' articolo 2, comma 1 lettera g) del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012 non deve essere applicate ai lavoratori in parola".
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