Esodati: quarantisti e aspettativa di vita
Massimo
Sull'applicazione dell'aspettativa di vita ai quarantisti salvaguardati abbiamo già discusso (vedi: "Esodati: ancora dubbi sull'aspettativa di vita") evidenziando per l'appunto la persistenza di incertezza. Il messaggio numero 13343 del 9 Agosto 2012 non ha infatti fatto chiarezza sulla questione mentre ha correttamente confermato l'applicazione dell'adeguamento ai non quarantisti cioè ai lavoratori quotisti e alle donne per la pensione di vecchiaia (i primi dovranno maturare dunque quota 97,3 e 61 anni e 3 mesi di età anagrafica, le seconde perfezionare 60 anni e 3 mesi di età anagrafica). Esigenze di coordinamento tra le disposizioni (articolo 12, comma 12-bis Dl 78/2010 e l'articolo 24, comma 15 del Dl 201/2011) dovrebbero tuttavia far propendere per la non applicazione dell'adeguamento e soprattutto per scongiurare una doppia penalizzazione per questi lavoratori (ricordiamo che la categoria sconta già finestre mobili leggermente piu' lunghe). L'Inps è tuttavia l'organo deputato a chiarire il punto.
Come evidenziato i lavoratori in mobilità ordinaria che si troverebbero a sforare i requisiti per l'accesso alla salvaguardia a causa del predetto adeguamento saranno comunque oggetto di provvedimenti ad hoc in grado di assicurare la permanenza all'interno della salvaguardia.