Esodati: quel vincolo della permanenza sino a 62 anni
nato il 8.12.1956, con lavoro continuativo dipendente (azienda credito) dal 16.9.1975; ancora in servizio ma possibile salvaguardato perche' aderente a accordo per fondo solidarieta' credito prima del 4.12.2011 con accesso previsto il 30.6.2013 (durata max nel fondo 5 anni come da statuto).
Calcolo del diritto pensionistico (l'azienda cessa di versare contributi): 15 aprile 2016 (40 anni + 7 mesi aspettativa di vita)
Calcolo dell'erogazione pensione: 1.8.2017 (+ 15 mesi di finestra, con fine mese)
L'erogazione non e' possibile perche' previsto permanenza del fondo fino a 62 anni che sara' il 8.12.2018.
Considerando pero' che la riforma Monti/Fornero dicembre 2011 prevede il mio pensionamento con erogazione a 42 anni e 10 mesi (42+3mesi+7 mesi aspettativa di vita) e quindi l'1.8.2018 potrei (condizionale) uscire dal fondo.
Ora c'e' il problema della durata 5 anni del fondo: da 1.7.2013 a 1.8.2018 andiamo oltre i 5 anni. Si potrebbe considerare pero' che l'INPS quando verifica la mia posizione a 1.7.2013 non dovrebbe considerare l'aspettativa di vita dal 2016 (previsti i 4 mesi) e quindi il calcolo sarebbe a 1.4.2018 (cioe' entro i 5 anni(, anche se poi io sarei effettivamente scoperto per 4 mesi (solo per l'assegno ovviamente non per i contributi).
Gianni
L'apposizione del termine di 62 anni come data di permanenza nel fondo per i lavoratori che, in forza di accordi sindacali stipulati in data antecedente al 4 Dicembre 2011, hanno conseguito il diritto all'accesso ai fondi di solidarietà di settore deve essere ancora precisata nei suoi contorni dall'istituto di previdenza nazionale.
La disposizione interessa in definitiva quei lavoratori - soprattutto esodati bancari nella categoria Vocred - che accederanno nei fondi di solidarietà dal 1° Gennaio 2012 e che sono dunque soggetti salvaguardati (o almeno che hanno i requisiti per esserlo) rispetto alla recente manovra pensionistica.
L'articolo 24, comma 14 lettera c) del Dl 201/2011 convertito dalla legge numero 214/2011 aveva previsto un limite di permanenza nel fondo pari ad almeno 59 anni (poi portato a 60 anni con il Decreto numero 216/2011 convertito con legge numero 14/2012 - il Milleproroghe). Ora il Decreto Interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno 2012 e pubblicato in Gazzetta il 24 Luglio 2012 ha fissato - all'articolo 2, comma 1, lettera c), la permanenza nel fondo sino all'età di 62 anni a condizione che l'accesso risulti autorizzato dall'Inps.
Questi lavoratori sono in possesso dei requisiti per mantenere valide le regole di pensionamento vigenti alla data del 6 Dicembre 2011, norme piu' favorevoli soprattutto per quanto riguarda l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica. Le vecchie norme consideravano sufficienti 40 anni di contributi (2080 settimane) mentre le nuove regole richiedono il conseguimento di 42 anni e 1 mese dal 2012, 42 anni e 5 mesi dal 2013, 42 anni e 6 mesi dal 2014, 42 anni e 10 mesi dal 2016 (per le lavoratrici donne tali requisiti sono di un anno inferiori) con un lento e progressivo aumento agganciato alla stima di vita Istat.
La precisazione che il lavoratore resti dunque nel fondo sino (almeno) all'età di 62 anni è quindi un ulteriore vincolo per l'accesso e comporta di fatto un ulteriore aggravio per le imprese che sono tenute alla corresponsione degli oneri relativi. Questa situazione sta dunque determinando il congelamento o il posticipo delle uscite previste sulla base dei precedenti accordi che - evidentemente - non tenevano conto di questo fattore. I lavoratori per essere ammessi alla prestazione straordinaria devono infatti avere conferma di essere salvaguardati (e dunque di mantenere le vecchie regole di pensionamento e di decorrenza), nonchè maturare il diritto alla decorrenza della pensione entro il termine di assistenza del fondo e soddisfare il vincolo di permanenza di 62 anni.
Gli accordi sindacali dovrebbero (potrebbero) dunque portare ad uno spostamento dell'uscita a Dicembre 2013 in modo che venga rispettato il limite dei 62 anni. E' inoltre possibile che l'uscita sia subordinata alla presenza del lavoratore all'interno del limite numerico dei salvaguardati (19.310 per coloro nei fondi di solidarietà). In molte aziende del credito ciò sta già avvenendo ma l'incertezza giuridica (fino al 24 Luglio il Decreto Fornero non era ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale) al riguardo ha rallentato notevolmente le procedure.