Handicap e pensione privilegiata, gli obblighi di visita medica
Sono beneficiario di causa di servizio ascritta alla quarta categoria, tabella A, e assegnatario di pensione privilegiata ordinaria. Ai sensi dell'articolo 38,comma 5, della legge 488/1998, «i grandi invalidi di guerra e i soggetti a essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi ed effetti dell'articolo 3 della legge 104/1992 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della legge citata. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici». Considerata la sentenza 2179/2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento e la circolare Inps 128/2003, la quale effettua l'equiparazione ai sensi della legge 68/1999 per i soggetti titolari di benefici pensionistici (tabella A). Si chiede se avendo la causa di servizio citata, con pensione privilegiata ordinaria, si ha diritto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 senza ulteriori visite sanitarie? Damiano da Roma
Si ritiene che, per avere diritto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992 il lettore dovrà sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 4 della citata legge, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la categoria di pensione privilegiata che gli è stata assegnata (la quarta) non è sufficiente a sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle commissioni Asl competenti, prevista dal citato articolo 4.
Infatti, per espressa previsione normativa dell'articolo 38, comma 5, della legge 488/1998, soltanto i grandi invalidi di guerra e i soggetti a essi equiparati (titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di super-invalidità) sono considerati persone handicappate in situazione grave, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e l'attestato di pensione rilasciato dal ministero del Tesoro (modello 69), o la copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle commissioni Asl. Dunque, per estendere alle persone affette da infermità ascritte allenare categorie della tabella A del Dpr 915/1978 lo stesso trattamento, come da sentenza 2179/2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, occorre un intervento di carattere legislativo.
Pertanto, a eccezione di quanto disposto dal citato articolo 38, comma 5, della legge 488/1998, negli altri rasi di beneficio di pensione privilegiata relativa alle altre categorie di pensione sarà necessario sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 4 della legge 104/1992, in quanto la concessione dei due "istituti" (riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, e relativa concessione della pensione privilegiata, e riconoscimento della situazione di handicap) avvengono sulla base di visite mediche effettuate da differenti organi sanitari per finalità diverse. Infatti, il procedimento della concessione della pensione privilegiata avviene mediante l'accertamento medico da parte delle commissioni mediche ospedaliere, cui segue il parere tecnico della commissione di verifiche delle cause di servizio, mentre il riconoscimento della situazione di handicap avviene a cura delle apposite commissioni Asl, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono integrate da un medico dell'Inps.
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