I contributi facoltativi non concorrono ad escludere la penalizzazione
desidero sapere se nelle "agevolazioni" che riguardano i lavoratori precoci contenute nel decreto Milleproroghe ( sono nata il 25/05/58 e i miei contributi previdenziali partono dal 01/07/72 ) per la pensione anticipata sono esclusi i 6 mesi di astensione facoltativa per maternità che ( nel 1987) erano retribuiti al 30% dello stipendio e che davano diritto comunque ai contributi figurativi. Ringrazio e saluto cordialmente sperando con la vostra risposta di poter continuare ad avere come traguardo la data del 01/12/2013.
La penalizzazione viene sterlizzata sino al 31 Dicembre 2017 a condizione che il maturato contributivo minimo richiesto sia raggiunto solo tramite prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
I periodi di astensione facoltativa per maternità (i cd. contributi figurativi post partum) sono dunque esclusi e non concorrono al computo. Per evitare la penalizzazione sarà opportuno maturare i 6 mesi residui da prestazione effettiva di lavoro e spostare il "traguardo" in avanti ( sempre che non si decida di andare in pensione con la penalizzazione). Si tenga inoltre conto che dal 1° Gennaio 2014 il maturato contributivo minimo aumenterà di un mese e passerà a 41 anni e 6 mesi per le donne.