Vorrei sapere come si determina il reddito utile per la richiesta, e l'eventuale ottenimento, di una integrazione al minimo per la pensione di mia moglie, con indicazione dei redditi che concorrono e non concorrono alla sua determinazione e i relativi riferimenti di legge. Franco da Monza
L'importo della pensione può essere integrato al minimo considerando non solo il reddito personale dell'interessata ma anche dei redditi del lettore. Infatti, dal 1° ottobre 1983, il trattamento minimo era subordinato ai redditi posseduti dal solo pensionato mentre, con la riforma Amato (Dlgs 503/1992), vengono compresi anche i redditi posseduti dal coniuge del pensionato. Se la decorrenza della pensione della moglie è successiva al 1994, l'integrazione al trattamento minimo viene concessa - se nell'anno considerato - il pensionato non possiede:
1) redditi personali assoggettabili all'Irpef per un importo superiore a 2 volte l'ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (12.881,18 euro annui);
2) redditi cumulati con il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo superiore a 4 volte l'ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (25.762,36 annui).
Non concorrono alla determinazione del reddito quelli derivanti dalla casa di abitazione, la pensione stessa e i redditi soggetti a tassazione separata.
Ne deriva che i limiti di reddito coniugali oltre 25.762,36 euro escludono qualsiasi integrazione. Redditi coniugali fino a 19.321,77 euro consentono l'integrazione al minimo nella misura intera, mentre per redditi compresi tra 19.321,77 e 25.762,36 euro, l'integrazione al minimo totale o parziale varia a seconda dell'importo della pensione calcolata (il riferimento normativo è il decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 e successive modificazioni e integrazioni).
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