Invalidità Civile, Ai fini della pensione contano i redditi IRPEF
La risposta ai principali quesiti dei lettori. La legge stabilisce che i redditi da prendere in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità sono quelli calcolati agli effetti dell’IRPEF. Sono pertanto esclusi i redditi esenti.
Buongiorno, nono un quadro di un Azienda privata, ho 60 anni (classe 1961) risiedo a Torino e lavoro a Milano, (155 km andata e 155 km ritorno, partenza alle 6 e arrivo alle 19,30 tutti i giorni) sede dell'Azienda, a Dicembre 2021 maturo 41 anni e qualche mese di contributi versati.
Ne avrei lavorati essendo un precoce, altri 2 anni e 10 mesi ma non sono stati versati a suo tempo i contributi e nell'86, l'Azienda per cui lavoravo che non ha versato è fallita nel frattempo.
Ho tentato con l'Inps di riscattarli pagandoli di tasca mia, ma i documenti richiesti, a parte il libretto in mio possesso, dove erano segnate le date, che provavano la mia presenza, l'inps ha reiterato la domanda pretendendo le buste paga di quei 2 anni e 10 mesi che non ho, e nemmeno ho testimoni da far testimoniare la mia presenza. Ora chiedo, essendo precoce, ho iniziato a lavorare nel 1976, posso andare in pensione nel 2022 o dovrò attendere di avere 42 anni e 10 mesi di versamenti + la prima finestra disponibile di non so quanti mesi ???
Il fatto che da 41 anni viaggi tutti i santi giorni per lavoro, all'inizio come commerciale in tutta Italia e da 22 anni come Direttore commerciale, Direttore generale procuratore e attualmente come Responsabile di filiale della Lombardia è considerato lavoro gravoso/usurante ?????
Per godere della pensione anticipata con 41 anni di contributi il lettore deve rispettare cumulativamente due ordini di condizioni: a) avere almeno 12 mesi di anzianità di lavoro effettiva entro il 19° anno di età; b) riconoscersi in uno dei seguenti profili di tutela: 1) disoccupato che ha goduto dell'intero periodo di Naspi spettante; 2) caregiver; 3) invalido civile; 4) addetto a mansioni gravose o usuranti. Per un più puntuale esame dei requisiti si rinvia allo specifico approfondimento.
Da quanto scrive, il lettore non rientra in nessuno dei predetti profili (in particolare l'attività espletata per quanto onerosa non è classificabile nelle attività cd. gravose o usuranti). Di conseguenza la prima data utile di uscita a legge vigente è 42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra mobile.
Ho 61 anni e sto per ricongiungere 10 anni di INPGI1 nell'INPS. Secondo il mio consulente questo mi permetterebbe di andare in pensione ad aprile 2025. Il primo versamento deve avvenire entro il 31 dicembre. Secondo le ultime notizie, INPGI1 verrà assorbita da INPS da luglio 2022. Mi domando se l'operazione, che è abbastanza onerosa, ha ancora senso.
Grazie
Non si conosce la situazione contributiva complessiva del lettore. I contributi INPGI facendo parte di una gestione sostitutiva dell'AGO possono già a regime vigente formare oggetto di cumulo gratuito con quelli versati nell'assicurazione generale obbligatoria ai fini dell'accesso sia della pensione di vecchiaia (67 anni unitamente a 20 anni di contributi) sia della pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica (42 anni e 10 mesi di contributi) + finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
Si ritiene, pertanto, che ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione non sia necessario effettuare la ricongiunzione onerosa (salvo si voglia incidere sulla misura della pensione).
A maggior ragione con l'assorbimento dell'INPGI1 da parte dell'INPS dal 1° luglio 2022 si ritiene che l'operazione sia superflua in quanto le due assicurazioni dovrebbero venire unificate nel rispetto del principio del pro rata.
Vorrei una delucidazione, mi e' stata tolta pensione inv civ (motivazione superamento soglia reddito). Ho dichiarato un reddito imponibile irpef lordo di euro 14.900 lordo, il limite soglia e' di euro 16.941...
ai fini del calcolo dei limiti reddito x il diritto so che vanno valutati i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini irpef....oppure si sommano anche redditi esenti da irpef....posseggo dei fabbricati esenti da irpef .....questi vanno conteggiati pure insieme all'imponibile irpef?
Si conferma che ai fini dell'invalidità civile si conteggiano i soli redditi soggetti ad IRPEF con esclusione della casa di abitazione (cfr: Circolare Inps 74/2017). Non entra quindi nella valutazione del reddito l'importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento nonchè i redditi soggetti assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'Irpef.
Il tetto del reddito per la pensione di inabilità civile è stabilito in 16982 euro circa per quest’anno. In caso di redditi da pensione ai superstiti di orfani il tetto aumenta di 1000 euro?
L'articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha previsto che le pensioni erogate a favore degli orfani di assicurati e pensionati, nell'ambito del regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) gestita dall'INPS, di forme pensionistiche esclusive o sostitutive dell'AGO, nonché della Gestione separata presso l'INPS, concorrono alla formazione del reddito per l'importo eccedente 1.000€. Si ritiene, pertanto, che la risposta sia positiva ed è mirata a introdurre un vantaggio fiscale per tutti gli orfani titolari di pensioni ai superstiti.