La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare
I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.
Buongiorno, sono titolare di pensione INPS liquidata a seguito di riconoscimento della salvaguardia di cui alla legge n.232 /2016. Nel frattempo ho conseguito i requisiti, sia contributivi che di eta' per accedere anche alla pensione erogata dalla cassa professionale a cui sono iscritto. Chiedo se le due misure pensionistiche per l'INPS siano compatibili e se, quindi, posso avanzare la richiesta di pensione alla cassa. Grazie cordiali saluti
La risposta è positiva. Se il lettore ha raggiunto i requisiti anagrafici e/o contributivi per il diritto ad una autonoma prestazione previdenziale a carico della cassa professionale presso cui ha contribuito può ottenere la liquidazione della prestazione in aggiunta alla prestazione già erogata dall’Inps in ragione della cd. salvaguardia pensionistica.
Ho ottenuto dall’Inps la liquidazione della pensione con la salvaguardia di cui alla legge 214/2011 in qualità di esodato. Successivamente all’esodo ho trovato una nuova occupazione per la quale il mio datore di lavoro ha versato contributi presso la gestione dei cd. parasubordinati Inps. Posso ottenere una pensione suppletiva rispetto alla pensione in regime salvaguardia pensionistica oppure questi contributi sono persi?
Si conferma che il lettore può ottenere la liquidazione di una pensione supplementare al raggiungimento dell’età di 67 anni a carico della cd. gestione dei parasubordinati Inps. La prestazione sarà calcolata sulla base dei contributi ivi versati e sarà pienamente cumulabile con la pensione principale ancorché erogata in regime di salvaguardia pensionistica. Non sono previste decurtazioni.