Lavoratori Esodati, esclusi gli autorizzati che non hanno versato
Sono stata autorizzata ai volontari nel 2011 e non ho tuttavia versato alcun contributo. Ho maturato quota 96 nel maggio di quest'anno e all'Inps mi dicono che non sarò tra i salvati. E' davvero così?
Purtroppo sì. Il decreto interministeriale fornero dello scorso 1° Giugno, nonchè il messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 ha precisato che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione devono: 1) perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono comunque aver ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione della prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Il Riepilogo delle Norme per i 65mila salvaguardati:
Si ricorda innanzitutto che il numero complessivo dei soggetti interessati alla salvaguardia è pari a 65.000 unità, suddivise dal Decreto Fornero nel modo seguente:
1) Soggetti in mobilità ordinaria: 25.590; 2) Soggetti in mobilità lunga: 3.460 ; 3) Soggetti interessati a Fondi di solidarietà di settore: 17.710 ; 4) Autorizzati ai VV: 10.250 ; 5) Soggetti interessati all’ esonero (P.I.): 950; 6) Genitori di disabili in congedo: 150 7) Lavoratori esodati: 6.890. Totale salvaguardati: 65.000
L’art.7 del decreto ricorda che sono inclusi nel plafond dei 65000 anche i soggetti già derogati dall’ applicazione delle decorrenze mobili ex art. 12, c.5, della L. 122/2010 (mobilità ordinaria, mobilità lunga e fondo di solidarietà).
CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA NORMA DI SALVAGUARDIA
1) Soggetti in mobilità ordinaria per effetto di accordi sindacali stipulati ante 4.12.11: cessazione dell’attività lavorativa al 4.12.2011; perfezionamento dei requisiti per l’accesso a pensione entro il periodo di fruizione dell’ indennità di mobilità.
In sostanza, il DM esclude dalla salvaguardia i soggetti che, pur usufruendo di una mobilità derivante da un accordo intervenuto anteriormente al 4 dicembre scorso, in quella data non avevano ancora cessato il rapporto di lavoro. Si presti attenzione a non confondere la mobilità ordinaria di 4 anni con quella lunga.
2) Soggetti in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.11: cessazione dell’attività lavorativa al 4.12.2011.
In sostanza, il DM escluderebbe dalla salvaguardia i soggetti che, pur usufruendo di una mobilità derivante da un accordo intervenuto entro il 4 dicembre scorso, in quella data non avevano ancora cessato il rapporto di lavoro. Nella realtà, la circostanza della essazione del rapporto di lavoro al 4.12.11 è sempre verificata, tenuto conto del fatto che gli ultimi collocamenti in mobilità lunga risalgono al 31 dicembre 2007, sulla base della L. 296/06. Pertanto, tutti i lavoratori che si trovano in mobilità lunga dovrebbero rientrare nella salvaguardia dai nuovi requisiti, prevista dal DM.
3) Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore al 4.12.11 e lavoratori per i quali entro il 4.12.11 sia stato previsto l’accesso alla prestazione: devono essere titolari della prestazione straordinaria al 4.12.11, oppure anche da data successiva al 4 dicembre. In quest’ultimo caso, l’accesso alla stessa deve essere stato autorizzato dall’ Inps; rimangono a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino al compimento del 62° anno di età. I settori interessati dalla norma riguardano i lavoratori bancari, gli esattoriali e i postali
4) Soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria ante 4.12.11: devono maturare i requisiti anagrafi ci e contributivi richiesti per l’accesso a pensione prima dell’entrata in vigore della riforma Monti, in maniera tale che la decorrenza della pensione si verifichi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/11 (6.12.11), quindi al massimo entro il 6.12.2013.
Questo significa che:
o lavoratore dipendente pubblico con requisiti maturati entro il 5/12/2012 = decorrenza 6/12/2013
o lavoratore dipendente privato con requisiti maturati entro il 30/11/2012 = decorrenza 1/12/2013
o lavoratore autonomo o con contribuzione mista, con requisiti maturati entro il 31/05/2012 = decorrenza 1/12/2013.
A condizione inoltre che: non abbiano ripreso l’attività lavorativa dopo l’autorizzazione alla contribuzione volontaria; abbiano almeno un contributo volontario accreditato, o accreditabile, alla data di entrata in vigore del DL 201111 (6.12.11).
Il DM esclude dalla salvaguardia, in sostanza, gli autorizzati ai VV che non hanno mai versato almeno un contributo volontario e quelli che hanno ripreso l’attività lavorativa dopo essere stati autorizzati.
5) Soggetti esonerati dal servizio alla data del 4.12.11: devono presentare apposita domanda di accesso al beneficio, entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM in GU, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio secondo la residenza dell’ interessato; alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso in modo che la Direzione Territoriale del Lavoro possa reperire il documento.
Le istanze saranno esaminate da un’ apposita Commissione, composta da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro e da un funzionario dell’Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande saranno inviate direttamente dalla predetta Commissione all’Inps.
Le decisioni della Commissione possono essere oggetto di richiesta di riesame da parte dell’ interessato, da presentarsi entro 30 giorni alla stessa Direzione Territoriale che ha ricevuto la domanda.
6) Lavoratori in congedo al 31.10.11 ex DLgs 151/01 per assistere figli con disabilità grave: devono perfezionare il requisito contributivo per l’accesso alla pensione di anzianità (40 anni) entro due anni dalla data di inizio del congedo.
Per ottenere il beneficio oggetto del DM in esame, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda di accesso al beneficio entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM in GU alla Direzione Territoriale del Lavoro relativa alla residenza dell’ interessato; alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso. Le istanze saranno esaminate da un’apposita Commissione, composta da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro e da un funzionario dell’Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande saranno inviate direttamente dalla predetta Commissione all’Inps.
Le decisioni della Commissione possono essere oggetto di richiesta di riesame da parte dell’ interessato, da presentarsi entro 30 giorni alla stessa Direzione Territoriale che ha ricevuto la domanda.
7) Lavoratori cessati entro il 31.12.11 per effetto di accordi individuali (c.d. “esodati”): devono aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31.12.11; dopo la cessazione del rapporto di lavoro non si devono essere rioccupati in qualsiasi attività lavorativa; devono maturare i requisiti anagrafi ci e contributivi richiesti per l’accesso a pensione prima dell’entrata in vigore della riforma Monti, in maniera tale che la decorrenza della pensione si verifichi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/11 (6.12.11), quindi al massimo entro il 6.12.2013.
Questo significa che:
o lavoratore dipendente pubblico con requisiti maturati entro il 5/12/2012 = decorrenza 6/12/2013
o lavoratore dipendente privato con requisiti maturati entro il 30/11/2012 = decorrenza 1/12/2013
o lavoratore autonomo o con contribuzione mista, con requisiti maturati entro il 31/05/2012 = decorrenza 1/12/2013.
La data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi ed oggettivi, come le comunicazioni obbligatorie inviate alle Direzioni Territoriali del lavoro o a soggetti equipollenti. Per ottenere il beneficio, i soggetti interessati: devono presentare apposita domanda di accesso al beneficio entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM in GU alla Direzione Territoriale del lavoro presso cui sono stati stipulati gli accordi (in caso di accordi individuali ai sensi degli artt.410, 411 e 412-ter del C.p.c. – tentativo di conciliazione con verbale sottoscritto dalle parti oppure altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) oppure, negli altri casi, presso la Direzione Territoriale del Lavoro relativa alla residenza dell’interessato; allegare alla domanda la copia dell’accordo stipulato. Le istanze saranno esaminate da un’apposita Commissione, composta da 2 funzionari della Direzione territoriale del Lavoro e da un funzionario dell’Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande saranno inviate direttamente dalla Commissione all’Inps. Le decisioni della Commissione potranno essere oggetto di richiesta di riesame da parte dell’interessato, da presentarsi entro 30 giorni alla stessa Direzione Territoriale che ha ricevuto la domanda.
Il DM esclude dalla salvaguardia gli esodati che, dopo aver cessato il rapporto di lavoro, hanno ripreso una qualsiasi attività lavorativa (dipendente o autonoma).
8) Lavoratori cessati entro il 31.12.11 per effetto di accordi collettivi: devono aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31.12.11; dopo la cessazione del rapporto di lavoro non si devono essere rioccupati in qualsiasi attività lavorativa; devono maturare i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l’accesso a pensione prima dell’entrata in vigore della riforma Monti, in maniera tale che la decorrenza della pensione si verifichi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201111 (6.12.11), quindi al massimo entro il 6.12.2013.
Il conseguimento del beneficio è subordinato alla condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi ed oggettivi come le comunicazioni obbligatorie inviate alle direzioni territoriali del lavoro o a soggetti equipollenti. Per ottenere il beneficio oggetto del DM in esame, i soggetti interessati: devono presentare apposita domanda di accesso al beneficio entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM in GU alla Direzione Territoriale del Lavoro relativa alla residenza dell’ interessato; alla domanda deve essere allegata la copia dell’accordo stipulato.
Le istanze sono esaminate da apposita Commissione, composta da 2 funzionari della Direzione territoriale del Lavoro e da un funzionario dell’Inps. Le decisioni di accoglimento delle domande sono inviate direttamente dalla Commissione all’Inps. Le decisioni della Commissione possono essere oggetto di richiesta di riesame da parte dell’interessato, da presentarsi entro 30 giorni alla stessa Direzione Territoriale che ha ricevuto la domanda. Il DM esclude dalla salvaguardia gli esodati che, dopo aver cessato il rapporto di lavoro, hanno ripreso una qualsiasi attività lavorativa (dipendente o autonoma).