Lavoratori Esodati: entro il 21 novembre va presentata l'istanza di accesso alle DTL
Sono un esodato del 1952 che ha cessato l'attività lavorativa con accordo individuale con il mio datore di lavoro. In pratica mi sono dimesso ricevendo un piccolo incentivo per andare in pensione, con le vecchie regole nel giugno 2012 (con la vecchia quota 96). Posso accedere alla salvaguardia anche se questo accordo non è stato siglato presso l'ispettorato del lavoro? Ennio Berardinelli - Roma
Il decreto legge 216/2011 (convertito in legge 14/2012) prevede l'estensione della salvaguardia dei requisiti di accesso alla pensione con i requisiti previgenti la riforma Monti-Fornero nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre scorso in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale a condizione che la data di cessazione risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del Lavoro.
Tali lavoratori non devono risultare rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa e devono possedere i requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato l'accesso al pensionamento con decorrenza compresa entro il 6 dicembre 2013. Dai dati forniti dal lettore, la posizione risulterebbe tutelata dalla previgente disciplina; infatti, nel 2012, ha compiuto 60 anni, ha già maturato i 35 anni di contributi e dovrà attendere la finestra mobile di 12 mesi che, in tale fattispecie, continua ad essere applicata. Ricordo che, per poter fruire della deroga, entro il 21 novembre 2012 dovrà essere presentata apposita istanza alla Direzione territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
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