Lavoratori esodati: il rapporto si deve essere essere risolto per mutuo consenso
Cercherò di sintetizzare al meglio la mia attuale condizione: ero impiegata di una azienda privata con 37.5 anni di contributi versati. A maggio 2011 per grosse difficoltà economiche l'azienda mi ha licenziata anche in vista dell'imminente pensione che potevo richiedere in aprile 2012 compiendo età anagrafica di 60 anni. L'assegno pensionisico mi sarebbe arrivato da maggio 2013 tenuto conto della finestra. Non è stato sottoscritto nessun accordo tra me e l'azienda, ho soltanto ricevuto la busta paga con le competenze di liquidazione e in giugno 2011 mi sono iscritta al collocamento, da qui ho percepito una indennità di disoccupazione dall'INPS per un anno. Alla luce di quanto esposto posso beneficiare del decreto salvavita esodati o mi slitta la pensione di 5 anni come mi hanno riferito alcuni ? Francesca
Bisognerebbe precisare cosa si intende per “licenziamento”. L'emendamento approvato nel milleproroghe fa salvi infatti solo coloro che si sono “dimessi” a seguito di un accordo raggiunto con il datore di lavoro. L'accordo poi può essere individuale o collettivo ma è condizione indispensabile: rileva che le parti abbiano risolto il contratto di lavoro per mutuo consenso, in condizione di perfetta parità e non per iniziativa “unilaterale” del datore di lavoro come avverrebbe in caso di licenziamento. Se non è stato sottoscritto alcun accordo da cui emerge la comune volontà di risolvere il rapporto di lavoro ritengo che non sia possibile essere inclusi nella disposizione salva “esodati” di cui all'art 6, comma 2-ter, Dl 216/2011.
Un Cordiale Saluto