Lavoratori Precoci, l'Aspi non esclude la penalizzazione
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L'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012 e successive modifiche dispone che la penalizzazione non si applica, anche se il lavoratore non ha compiuto i 62 anni al momento della decorrenza della prestazione pensionistica, a condizione che l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo tutta la contribuzione obbligatoria e da ricongiunzione, i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
La legge 125/2013 di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 (in vigore dal 31 ottobre 2013) ha allungato tale elenco con i seguenti altri periodi (coperti da contribuzione figurativa) di astensione dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005, e per i congedi parentali di maternità e paternità stabiliti dal Testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
L'Aspi, avendo sostituito il sussidio di disoccupazione di cui alle precedenti norme, è assimilata a contribuzione figurativa da disoccupazione indennizzata e pertanto non è considerata utile ad escludere le predette penalità.
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