Lavoratori Salvaguardati, il limite reddituale deve permanere sino alla decorrenza
Sono nato il 22/04/52 e ho risolto il rapporto di lavoro il 31/5/2010, dopo 37,5 anni di contribuzione, a seguito di accordo individuale ai sensi art 410,411 e 412 del CPC. Rientro nel 3decreto "salvaguardia" perché , successivamente al 30/6/2012, ho prestato attività lavorativa "a tempo determinato" percependo un reddito lordo non superiore ad euro 7500. Domani presenterò la richiesta al DTL di Trieste dove ho sottoscritto l'accordo. Avendo maturato il diritto alla pensione (se verra' accolta la domanda di salvaguardia) il 22/4/2012. Volevo sapere se , continuando a lavorare a tempo determinato fino a settembre, devo continuare ad avere un reddito lordo non superiore a 7500 ? Se si perché , avendo diritto, in caso di accoglienza della domanda di salvaguardia, a ricevere la pensione dal 1/5/2013?
La questione non è stata oggetto (ancora) di un chiarimento ufficiale per cui sussiste una lacuna o quanto meno un dubbio interpretativo. Allo stato attuale è possibile però guardare a quanto stabilito dall'Inps con le precedenti salvaguardie (in quanto si ritiene che la stessa linea guida possa essere seguita anche con la terza salvaguardia). Sulla questione l'Istituto aveva stabilito come le condizioni per l'accesso alla salvaguardia – con specifico riguardo ai contributori volontari – dovessero permanere sino all'apertura della finestra di decorrenza.
Nel messaggio Inps numero 6645 del 22 Aprile 2013 si legge infatti che: "per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all'esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico".
Da ciò si deduce che anche per la terza salvaguardia, le condizioni che legittimano l'accesso al beneficio (cioè assenza di rioccupazione o rioccupazione solo con contratti a tempo non indeterminato con il limite reddituale di 7500 euro) debbano permanere sino all'apertura della finestra di pensionamento.
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